Il documento informatico privo di firma elettronica ha efficacia probatoria ex art. 2712 c.c.

Redazione scientifica
24 Gennaio 2017

Il Tribunale di Vicenza ha chiarito che il documento informatico, privo di firma elettronica che ne attesti la provenienza, ha l'efficacia probatoria prevista per le riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c..

Il caso. Parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Vicenza ha ingiunto il pagamento di alcune fatture in favore di una ditta per la fornitura di pellame, dichiarando in particolare, in sede monitoria, di non aver mai richiesto e ricevuto la merce relativa a una specifica fattura, e negando di essere debitore della relativa somma. Costituitasi in giudizio, parte opposta ha prodotto la fattura in questione, l'estratto autentico notarile e le mail in cui l'opponente contestava la mancata conformità all'ordine della merce ricevuta sollecitando un riscontro per la sua restituzione.

Il disconoscimento del documento informatico è diverso da quello della scrittura privata. Secondo il Tribunale di Vicenza, la copia cartacea di una pagina web può identificarsi come un documento informatico originale che, anche se privo di firma che ne attesti la provenienza, ha l'efficacia probatoria prevista ex art. 2712 c.c. per le rappresentazioni meccaniche di fatti e cose. Queste, infatti, formano piena prova se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose che vi sono rappresentati. Tale disconoscimento è diverso da quello previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. per la scrittura privata in quanto, anche in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, il Giudice ne può accertare la conformità attraverso altri mezzi di prova, come le presunzioni. Tanto più quando, come nel caso in esame, il documento non viene fatto valere come prova di un negozio ma al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell'apprezzamento di una più complessa fattispecie.

A fronte, quindi, di un documento informatico privo di firma digitale che costituisca rappresentazione meccanica di fatti o cose, il disconoscimento volto a rimuoverne l'efficacia probatoria «deve essere circostanziato e deve concernere la sua capacità rappresentativa della realtà e, quindi, la sua genuinità e attendibilità».

Poiché, nella fattispecie in esame, parte opponente ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., il documento in questione contestando la relativa rilevanza probatoria per l'assenza di sottoscrizione elettronica e per la totale incertezza circa la provenienza e l'integrità del contenuto ma non fornendo alcuna prova del titolo alla base della pretesa esercitata, tale pretesa deve considerarsi infondata.

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