Notifica del precetto

Rosaria Giordano
11 Marzo 2022

Il precetto è un atto stragiudiziale prodromico all'esecuzione forzata mediante il quale il creditore intima al debitore di adempiere spontaneamente al comando giuridico contenuto nel titolo esecutivo, avvertendolo che, in difetto, procederà, entro il termine indicato, ad esecuzione forzata.

Inquadramento

IN FASE DI AGGIORNAMENTO AUTORALE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

Il precetto è un atto stragiudiziale prodromico all'esecuzione forzata mediante il quale il creditore intima al debitore di adempiere spontaneamente al comando giuridico contenuto nel titolo esecutivo, avvertendolo che, in difetto, procederà, entro il termine indicato, ad esecuzione forzata.

Il creditore non può dare inizio alla procedura esecutiva se prima non siano decorsi dieci giorni dalla notifica del precetto, fatta eccezione per il caso in cui sussista il pericolo nel ritardo.

In questo caso, il creditore può richiedere al presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 482 c.p.c., l'autorizzazione a procedere ad esecuzione immediata senza dovere attendere il predetto termine di dieci giorni.

Il Presidente del tribunale può dare l'autorizzazione con o senza cauzione con decreto steso in calce al precetto, che viene trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.

Il precetto ha una validità di novanta giorni, con la conseguenza che gli atti esecutivi compiuti dopo tale termine sono invalidi.

L'accertamento della sussistenza dei presupposti di legittimità dell'attività esecutiva richiesta dal creditore, anche in ordine alla regolare notifica dell'atto di precetto, è demandato, prima di intraprendere l'esecuzione, all'ufficiale giudiziario.

L'atto di precetto ha natura recettizia, perché produce i suoi effetti soltanto quando è portato a conoscenza dell'altra parte a mezzo dell'ufficiale giudiziario (Mandrioli, 54 e ss.).

Proprio per la peculiare funzione che svolge l'atto di precetto, che non è atto dell'esecuzione, ma preliminare al suo inizio, la sua notifica al debitore assume una notevole rilevanza sia sotto il profilo sostanziale, che processuale.

Il contenuto dell'atto di precetto

L'art. 480 c.p.c. individua il contenuto essenziale dell'atto di precetto, la cui mancanza determina la nullità del precetto.

Il precetto, invero, deve essere corredato, a pena di nullità, dell'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o della trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge.

In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.

Il precetto, in seguito alle modifiche apportate dal d.l. 83/2015 (convertito con modificazioni dalla l. 132/2015) deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Nel precetto deve essere contenuta, inoltre, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

Nell'ipotesi in cui il creditore faccia una dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio non conformi al dettato dell'art. 480, comma 3, c.p.c., perché eseguite in un luogo diverso da quello in cui si trovano i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione, il debitore che intenda proporre un'opposizione a precetto dovrà introdurre la causa dinanzi all'ufficio giudiziario del luogo in cui il creditore abbia dichiarato la residenza o eletto il domicilio, sempre che in detto luogo si trovino beni del debitore da espropriare.

Se invece il creditore ometta la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio le opposizioni a precetto dovranno essere proposte dinanzi al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato e cioè dinanzi al giudice del luogo di residenza del debitore.

E' stato precisato più volte in sede di legittimità che, in ogni caso, il Comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.): l'eventuale contestazione di tale coincidenza – ad esempio, per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo - può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione (Cass. civ., 28 settembre 2020, n. 20356).

Il precetto deve essere sottoscritto, a norma dell'art. 125 c.p.c., anche dalla sola parte personalmente (trattandosi di atto stragiudiziale) e notificato al debitore a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c..

L'atto di precetto può essere intimato, oltre che dal creditore, anche dal successore a titolo universale o particolare del creditore e può essere notificato ad istanza cumulativa di più soggetti anche non solidalmente creditori, ciascuno dei quali può agire in processi esecutivi diversi.

Con un unico atto di precetto, fondato su titoli esecutivi diversi, è possibile intimare prestazioni anche di natura diversa ed è, altresì, possibile che un creditore o più creditori intimino di adempiere a più soggetti debitori tenuti all'adempimento della prestazione azionando un unico titolo esecutivo o più tioli esecutivi (Soldi, 29 e ss.).

La notifica del titolo esecutivo e del precetto

La notifica del precetto deve essere stata preceduta da quella del titolo, ossia del documento che riporta le ragioni di credito del creditore, o essere almeno contestuale ad esso.

Nelle ipotesi di esecuzione forzata fondata su titoli giudiziali, la notificazione del titolo esecutivo fatta contestualmente alla notificazione del precetto richiede la notificazione di un atto complesso, contenente il titolo esecutivo e il precetto redatto di seguito al primo.

In evidenza

Con riguardo alla esecuzione forzata di titoli giudiziali, ex art. 479 c.p.c., la notificazione del titolo esecutivo può avvenire separatamente dalla notificazione del precetto, oppure contestualmente a questa. Mentre nel secondo caso è richiesta la notificazione di un atto complesso, contenente il titolo esecutivo ed il precetto redatto di seguito al primo, nel primo l'atto di precetto deve contenere solo il riferimento all'avvenuta notificazione del titolo esecutivo (Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 2010, n. 13161).

Nell'ipotesi in cui la notifica dell'atto di precetto non sia stata preceduta o accompagnata dalla notifica del titolo esecutivo, è onere del debitore, in sede di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova del dedotto fatto impeditivo dell'ulteriore svolgimento dell'azione esecutiva, senza che la negatività del fatto escluda o inverta l'onere della prova.

Nel caso di notifica del titolo esecutivo separata da quella dell'atto di precetto, quest'ultimo deve contenere il riferimento all'avvenuta notificazione del titolo esecutivo.

La S.C. ha chiarito che la nullità del precetto, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata, per raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva (Cass. civ., 18 luglio 2018, n. 19105).

Il decreto ingiuntivo, invece, viene notificato sempre prima del precetto, fatta eccezione per il caso in cui sia provvisoriamente esecutivo: trova peraltro applicazione la disposizione dell'art. 654 c.p.c.

In quest'ultima ipotesi, come ripetutamente chiarito dalla S.C. non è infatti necessaria una nuova notificazione del decreto/titolo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva (Cass. civ., 28 gennaio 2020, n. 1928; Cass. civ., 28 febbraio 2018, n. 4705).

Nell'ipotesi di assegni e cambiali, il contenuto degli stessi deve essere trascritto, a pena di nullità nell'atto di precetto.

La notifica dell'atto di precetto

La legittimazione a richiedere la notifica del precetto è della parte creditrice.

Non vi è necessità dell'assistenza tecnica di un difensore, in quanto si assume che tale attività abbia natura sostanziale e non processuale (Satta, 65 e ss.)

L'atto di precetto, quale atto stragiudiziale, deve essere notificato alla parte personalmente in omaggio al disposto dell'art. 480, comma 4, c.p.c.

Così qualora sia omessa la notificazione alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 480, ultimo comma, c.p.c. la conseguenza è la nullità, che è stata ritenuta sanabile nel caso in cui l'esecutato proponga un'opposizione agli atti tempestiva, ossia, ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. entro venti giorni dall'inizio dell'esecuzione, poiché l'esperimento dell'opposizione implica la conoscenza dell'atto oggetto di impugnazione.

Si ritiene inoltre che la notifica del precetto intimato ad un condominio di edifici, eseguita nei confronti di persona diversa da quella che riveste la carica di amministratore del detto condominio, non può ritenersi idonea a fare assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di soggetto contro cui l'esecuzione forzata è minacciata in proprio (essendo l'amministratore non il soggetto passivo del rapporto quanto il rappresentante degli obbligati), con conseguente difetto di legittimazione del medesimo a proporre opposizione "iure proprio" solo per contestare di rivestire la qualifica di amministratore del condominio intimato (Cass. civ., 21 febbraio 2019, n. 5151).

La notifica dell'atto di precetto deve inoltre rispettare l'ordine dei luoghi fissato dalla legge a pena di nullità: residenza, dimora e domicilio.

L'ufficiale giudiziario deve ricercare il debitore nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio e, se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In assenza delle persone indicate, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, ad un vicino di casa che accetti di riceverla.

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale, e l'ufficiale giudiziario deve dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Se il comune di residenza non è noto, la notifica deve essere effettuata nel comune di dimora abituale del destinatario del precetto, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio.

L'omessa o irregolare notifica del precetto può essere fatta valere dall'intimato mediante opposizione agli atti esecutivi.

In particolare, nel caso in cui la notifica del precetto non segua i criteri di legge la notifica è nulla.

La nullità può essere sanata se il creditore fornisce la prova che il debitore abbia avuto comunque conoscenza dell'avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso e le relative spese.

In evidenza

In sostanza, il vizio di notificazione del precetto assume rilevanza solo se è di gravità tale da determinare l'inesistenza della notificazione, ovvero l'impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico (ad esempio, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di 10 giorni: Cass. civ, 23 giugno 2014, n. 14209), mentre di regola si sana in forza dell'avvenuta proposizione, da parte dell'intimato, dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (Cass. civ., 7 giugno 2013, n. 14495).

La notifica dell'atto di precetto al terzo proprietario

Nel caso di espropriazione contro il terzo proprietario il titolo esecutivo ed il precetto debbono essere notificati anche al terzo (Cass. civ., 5 giugno 2020, n. 10808, in Giur. it., 2020, n. 10, 2142).

Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.

In questo caso, nell'espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore diretto non è legittimato passivo dell'azione esecutiva ed il pignoramento va notificato e trascritto esclusivamente nei confronti del terzo, perché ha come unico oggetto il bene di proprietà di quest'ultimo.

Tuttavia, i giudici di legittimità hanno affermato che il debitore diretto resta parte necessaria del procedimento esecutivo, cui partecipa a titolo diverso da quello del terzo proprietario, ed in tale veste dev'essere sentito ogni volta che le norme regolatrici del procedimento prevedano questa garanzia nei suoi confronti.

La notifica del precetto alla pubblica amministrazione

Quando il soggetto debitore sia una pubblica amministrazione, la notificazione deve essere effettuata, in base al combinato disposto della norma di cui all'art. 14 del d.l. 669/1996 e delle regole di cui agli artt. 480 c.p.c. e art. 144 c.p.c., presso la sede dell'amministrazione debitrice e non già presso l'avvocatura dello Stato, poiché il regime previsto dall'art. 11 r.d. 1611/1933 è applicabile solo agli atti giudiziali.

È opportuno ricordare che l'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 147 della l. 388/2000 ha elevato l'originario termine di sessanta giorni, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno un termine di centoventi giorni per completare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di denaro, dalla notificazione del titolo esecutivo anche se non munito di formula esecutiva e prima di tale termine, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata o di porre in essere atti esecutivi per l'espresso divieto di cui al secondo comma della norma richiamata.

Ne consegue che alla P.A. deve essere notificato il titolo esecutivo, a norma dell'art. 479 c.p.c., ma non anche l'atto di precetto, che dovrà invece essere notificato, a pena di nullità, non prima dello scadere del termine di centoventi giorni, ove la P.A. rimanga inadempiente.

La notifica eseguita in un momento in cui l'amministrazione non è tenuta a procedere è stata considerata inutilmente effettuata.

Da ultimo, la S.C. ha inoltre sottolineato, in tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., che la comunicazione dell'ente locale con cui viene portata a conoscenza del creditore l'avvenuta emissione del mandato di pagamento, ancorché senza trasmettere copia del mandato, esclude che il creditore possa fare ricorso all'azione esecutiva e intimare il precetto, atteso che i pagamenti dell'ente locale vengono eseguiti attraverso il tesoriere e nella sede di questo, sicché non v'è luogo per l'attuazione coattiva del diritto allorquando il debitore abbia già proceduto alla liquidazione della spesa, alla emissione e trasmissione del mandato al tesoriere, così facendo quanto dovuto per adempiere, mentre è il creditore a dover, a questo punto, collaborare per ricevere il pagamento (Cass. civ., 4 gennaio 2022, n. 77).

Nullità ed inesistenza

Rilevante è la classificazione dei vizi della notifica, atteso che, mentre l'inesistenza di quest'ultima non consente alcuna sanatoria del vizio, diversamente è a dirsi con riguardo alle nullità della notifica.

La notificazione è inesistente quando è eseguita da chi non ne aveva il potere ovvero esperita in un luogo o con consegna a persona che non hanno alcun collegamento con il destinatario.

È stata ritenuta irregolare e, per ciò solo, sanabile, la notifica in caso di violazioni che danno luogo unicamente a vizi sostanzialmente innocui perché non influenti sull'efficacia dell'atto.

Così, ad esempio, la mancanza della relata di notifica sull'atto inviato a mezzo posta – quando è allegato dal mittente l'avviso di ricevimento ritualmente completato – non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse.

Di contro, è stata ritenuta l'inesistenza giuridica della notificazione eseguita nelle mani di persone o in luoghi che non avevano alcuna relazione con l'effettivo destinatario e risultando a costui totalmente estranei

In conclusione, rileva il vizio di notificazione se di gravità tale da determinare l'inesistenza della notificazione, oppure l'impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c.

In applicazione del superiore principio, ove la notificazione sia stata eseguita da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, la conseguente nullità, non impedendo il perseguimento delle finalità del precetto, è stata ritenuta sanata dall'avvenuta proposizione, da parte dell'intimato, dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.

La sanatoria delle nullità

La regola vigente, nel codice di rito, è, come evidenziato, che le nullità formali derivanti dall'inosservanza delle forme prescritte per il compimento di un atto si sanino se non dedotte dalla parte interessata nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

In particolare, l'art. 156 c.p.c. prevede la sanatoria delle nullità con il raggiungimento dello scopo o se non sono dedotte dalla parte interessata in prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notifica di esso.

Nel caso di nullità della notifica del precetto, la stessa si considera sanata se la nullità non è stata dedotta entro i venti giorni dall'effettiva conoscenza dell'atto, dovendosi presumere che la stessa sia avvenuta con la notificazione del primo atto di esecuzione.

Nell'ipotesi in cui il debitore assume di non avere ricevuto la notifica dell'atto di precetto può agire con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi disciplinato dall'art. 617 c.p.c.

Nello specifico, è stato affermato che la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quale la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, che devono considerarsi sanati per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore.

L'opposizione al precetto, in particolare, costituisce la prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il debitore ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno.

Né è stato ritenuto legittimo il ricorso al disposto dell'art. 617, comma 2, c.p.c., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione per la sua gravità si traduce nell'inesistenza della medesima o il richiamo alla circostanza che, per effetto della nullità della notificazione, possa al debitore attribuirsi un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c.

Riferimenti
  • Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, 14a ed. a cura di Giordano, Milano 2019;
  • Giordano, Il titolo esecutivo e il precetto, in Espropriazione forzata immobiliare e attività notarile a cura di Di Marzio – Palazzo, Milano 2021, 1 ss.;
  • Giordano, Titolo esecutivo e precetto, in La nuova esecuzione forzata a cura di DELLE DONNE, Bologna 2017, 1 ss.;
  • A.M. Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, Padova 2020;
  • Satta, Commentario al codice di procedura civile, III, Milano, 1959-1971, pagg. 65 e ss.;
  • Mandrioli, Diritto Processuale Civile, IV, Torino, 2006, pag. 54.

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