Notifica del titolo esecutivo

Lunella Caradonna
08 Febbraio 2016

Documento con il quale viene accertato o costituito il diritto del creditore da realizzare in via esecutiva, condizione necessaria e sufficiente per esercitare l'azione esecutiva.

Inquadramento

IN FASE DI AGGIORNAMENTO AUTORALE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

Il titolare di una posizione di credito spesso non riesce a recuperare quanto gli è dovuto in fase stragiudiziale, con la conseguenza che il comportamento del debitore di non volere adempiere lo costringe ad un recupero forzoso del credito facendo ricorso ad un procedimento di esecuzione forzata.

Il creditore, per intraprendere la tutela esecutiva, deve munirsi di un titolo esecutivo che è un documento con il quale viene accertato o costituito il diritto del creditore da realizzare in via esecutiva e che è, al contempo, condizione necessaria e sufficiente per esercitare l'azione esecutiva.

Il titolo esecutivo, esistente al momento dell'inizio del giudizio di esecuzione, deve permanere per tutta la durata dell'azione esecutiva (Mandrioli, 33 e ss.).

La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo produce l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetti ex tunc e la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva.

In questo ambito si inserisce la notificazione del titolo esecutivo, che non costituisce una condizione dell'azione, ma un presupposto processuale dell'azione esecutiva.

I titoli esecutivi

L'

art. 474, comma

1

,

c.p.c.

, prevede che l'esecuzione forzata può avere luogo solo se si è in possesso di un titolo esecutivo che abbia ad oggetto un diritto certo, liquido ed esigibile.

I titoli esecutivi si distinguono in titoli giudiziali, quali le sentenze, i provvedimenti e gli altri a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, e titoli stragiudiziali, come le scritture private autenticate per quanto riguarda le obbligazioni di somme in denaro in esse contenute, le cambiali e gli altri titoli di credito a cui la legge attribuisce espressamente l'efficacia di titolo esecutivo, quali gli assegni, gli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale che sia autorizzato dalla legge a riceverli, come le ricognizioni di debito e le decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea e i titoli esecutivi europei disciplinati dal

Reg. UE n. 805 del 2004

.

Con la

l. n. 80 del 2005

, come modificata dalla

legge n. 263 del 2005

, infatti, sono stati ampliati i titoli esecutivi stragiudiziali, poiché sono stati considerati tali anche le scritture private autenticate.

Sono titoli giudiziali le sentenze di condanna passate in giudicato e le sentenze di primo grado dichiarate provvisoriamente esecutive.

Sono ancora titoli esecutivi le ordinanze anticipatorie pronunciate ai sensi degli

artt. 186-

bis

,

186-

ter

,

186-

quater

c.p.c.

, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il provvedimento di condanna ex

art. 614-

bis

c.p.c.

ed, inoltre, i verbali di conciliazione, le licenze e gli sfratti convalidati

.

A norma dell'

art. 475

c.p.c.

, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

Non possono spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte e le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.

Il titolo esecutivo europeo e la sua notifica

Il

Reg. UE n. 805 del 2004

del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, con l'esclusione dell'efficacia esecutiva dei titoli che non provengano da una pubblica autorità.

Pertanto, la scrittura privata autenticata può essere fatta valere come titolo esecutivo solamente nel territorio italiano.

Il regolamento crea un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati dai loro debitori.

Il titolo esecutivo europeo è un certificato che consente, in materia civile e commerciale, che le decisioni giudiziarie, le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici relativi a crediti non contestati, possano essere riconosciuti ed eseguiti automaticamente, in un altro Stato membro, senza procedimento intermedio.

Per certificare come titolo esecutivo europeo una decisione relativa a un credito non contestato, il procedimento giudiziario nello Stato membro d'origine deve essere promosso sulla base di un atto introduttivo del giudizio che deve indicare, con precisone,

il debito ed i requisiti procedurali per contestare il credito.

Devono, poi, essere previsti nello Stato membro d'origine, la possibilità di riesaminare la decisione in casi eccezionali.

Le modalità di notifica del titolo esecutivo europeo devono essere quelli previsti dal regolamento ed il diritto applicabile alla procedura di esecuzione è quello dello Stato membro in cui viene richiesta l'esecuzione della decisione, ma il giudice competente nello Stato membro dell'esecuzione può rifiutare quest'ultima e, se la decisione giudiziaria certificata è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, può anche sospendere o limitare il procedimento di esecuzione.

Il creditore può fare istanza al giudice italiano di certificazione del decreto quale titolo esecutivo europeo.

Il creditore, ottenuto il certificato che è rilasciato dietro utilizzazione del modello contenuto nell'allegato I al regolamento, potrà rivolgersi direttamente all'ufficiale giudiziario e iniziare la procedura di esecuzione forzata.

L'esecuzione vera e propria segue poi l'ordinamento dello Stato in cui il titolo viene eseguito.

La notifica del titolo esecutivo.

La notifica del titolo esecutivo costituisce un atto preparatorio dell'azione esecutiva e rappresenta un momento esplicativo della volontà del creditore procedente di volere procedere all'esecuzione.

A norma dell'

art. 479 c.p.c.

, se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Prima della riforma del processo civile introdotta dalla

l. n. 80 del 2005

,

se il titolo esecutivo da notificare era costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, poteva essere fatta a norma dell'

art.

170

c.p.c.

per evitare una doppia notifica, una ai fini della decorrenza del termine di impugnazione e l'altra ai sensi dell'

art. 479 c.p.c.

.

L'attuale formulazione dell'

art. 479 c.p.c.

prevede che la notificazione del titolo in forma esecutiva debba essere fatta sempre alla parte personalmente ai sensi dell'

art. 137 e ss. c.p.c.

Si ritiene, quindi, dovuto ad un difetto di coordinamento delle norme la previsione dell'

art. 479, comma

3

,

c.p.c.

, che prevede che se la notificazione del titolo e del precetto è eseguita in forma congiunta, questa deve essere eseguita alla parte personalmente, poiché, come già si è detto, la notificazione va fatta sempre a quest'ultima (SOLDI, 29 e ss.).

La modifica

dell'

art. 479

c.p.

c.

, secondo cui la notifica va fatta alla parte personalmente, mentre in precedenza poteva essere fatta al procuratore costituito a norma dell'

art. 170

c.p.

c.

, vale soltanto, secondo il fondamentale principio del “tempus regit actum”, per gli atti successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina.

I giudici di legittimità hanno affermato che la notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione sia per la parte debitrice, sia per la parte creditrice (

Cass. civ., sez. un., 13 giugno 2011, n. 12898

).

Si ritiene, infatti, che mentre la notificazione ai sensi dell'

art. 479 c.p.c.

ha il fine esclusivo di indicare alla controparte la volontà di procedere in executivis nei suoi confronti, proprio per consentirle di valutare l'eventualità di un adempimento spontaneo, quella ai fini della sua impugnazione sia finalizzata a realizzare l'effetto acceleratorio, nell'ottica della formazione del giudicato.

La legittimazione a richiedere la notifica del titolo esecutivo e del precetto è della parte creditrice.

Non vi è necessità dell'assistenza tecnica di un difensore,

in quanto si assume che tale attività ha natura sostanziale e non processuale.

La notifica del titolo esecutivo non è prevista per quei titoli che non possono essere spediti in forma esecutiva,

quali i titoli di credito e le scritture privata autenticate.

Si tratta, infatti, di titoli esecutivi che per espressa previsione di legge o per la loro stessa natura non possono essere spediti in forma esecutiva perché il loro originale è nel possesso delle parti, sicché per tali titoli la spedizione in forma esecutiva è sostituita dall'obbligo di trascrizione integrale nell'atto di precetto.

Diversamente che dall'atto di precetto e dal pignoramento, per i quali opera l'art. 14, comma 1-bis, introdotto dall'

art. 44, comma 3

, del d.l. n. 269 del 2003

, convertito dalla

l. n. 326 del 2003

, non è nulla la notifica del titolo esecutivo nei confronti della P.A. può essere fatto presso la sede centrale e legale, piuttosto che nelle sedi periferiche.

La notificazione dell'atto complesso

La notifica del titolo esecutivo

, a norma dell'

art. 479

c.p.c.

, può avvenire contestualmente alla notifica dell'atto di precetto.

I giudici di legittimità hanno affermato che, anche se sussiste una pregiudizialità logica e cronologica del titolo rispetto al precetto, che sullo stesso si fonda, tuttavia non resta esclusa la possibilità della notifica contestuale di entrambi, costituendo in tal caso l'eventuale inserimento del titolo all'interno del foglio contenente il precetto una mera irregolarità formale, non sanzionata da nullità (

Cass. civ. sez. III, 25 febbraio 1994, n. 1930

).

Quando il titolo esecutivo è notificato contestualmente al precetto, nell'atto di precetto può anche essere omessa l'indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, poiché questa indicazione, per la contestualità della notifica, risulterebbe impossibile.

In evidenza

Con riguardo alla esecuzione forzata di titoli giudiziali, ex

art. 479

c.p.c.

, la notificazione del titolo esecutivo può avvenire separatamente dalla notificazione del precetto, oppure contestualmente a questa. Mentre nel secondo caso è richiesta la notificazione di un atto complesso, contenente il titolo esecutivo ed il precetto redatto di seguito al primo, nel primo l'atto di precetto deve contenere solo il riferimento all'avvenuta notificazione del titolo esecutivo (

Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 2010, n. 13161

).

La notifica del titolo esecutivo agli eredi

A norma dell'

art. 477

c.p.c.

, comma 1, il titolo esecutivo ha di per sé efficacia nei confronti degli eredi, in conseguenza dell'accettazione dell'eredità, mentre resta a carico della parte istante il solo onere della previa notifica del titolo all'erede almeno dieci giorni prima della notifica del precetto, che costituisce un'attività esclusivamente processuale, dalla quale decorre il

dies a quo

per quella ulteriore procedimentale

.

Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.

La notifica in forma agevolata del titolo esecutivo e del precetto agli eredi, che l'

art. 477

c.p.c.

consente di compiere, entro un anno dalla morte, collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto - sulla base della presunzione di sussistenza di un rapporto di fatto con tale domicilio - non può essere utilizzata oltre il periodo stabilito dalla legge o al di fuori dei casi espressamente previsti, e ciò in ragione del carattere eccezionale della predetta disposizione; ne consegue che siffatta notifica non può estendersi al pignoramento, vero e proprio atto di esecuzione che, in quanto tale, va indirizzato specificamente a colui che vi è soggetto.

L'

art. 477 c.p.c.

concernente le modalità della notificazione del precetto contro gli eredi, trova applicazione soltanto nei casi in cui il titolo esecutivo si sia formato nei confronti del

de cuius

, e non anche quando esso esista direttamente nei confronti dell'erede

.

La facoltà del creditore di avvalersi del titolo esecutivo nei confronti dell'erede e, quindi, di notificargli il titolo medesimo ed il precetto, postula, ove si tratti di chiamato all'eredità non in possesso dei beni ereditari, che lo stesso abbia in precedenza accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, con onere della relativa prova, in caso di opposizione dell'intimato al precetto, a carico di detto creditore, mentre deve negarsi rilevanza, al fine indicato, ad un'accettazione dell'eredità sopravvenuta nel corso del giudizio di opposizione, posto che la legittimità del precetto va riscontrata con riferimento all'epoca della sua intimazione, a prescindere da vicende successive, ancorché idonee a conferire retroattivamente efficacia al titolo esecutivo.

L'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del

de cuius

entro il valore dei beni ereditari, comporta una posizione dell'erede del debitore di fronte alle ragioni del creditore del defunto quantitativamente diversa e più favorevole, sicché la stessa va dedotta mediante eccezione, nel giudizio cognitorio, al creditore del

de cuius

che faccia valere illimitatamente la propria pretesa creditoria, valendo a contenere nei limiti da essa imposti l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, la quale, in mancanza di tale accertamento costituisce, nei riguardi dell'erede, un titolo non più contestabile, in sede esecutiva, atteso che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile

.

Qualora tale eccezione non sia sollevata nel giudizio cognitorio, non è poi più contestabile in sede esecutiva, non essendo ivi deducibile per la prima volta la qualità di erede con beneficio d'inventario

.

La norma di cui all'

art. 477 c.p.c.

va interpretata nel senso che, quand'anche la notifica del titolo sia stata già eseguita nei confronti della parte defunta, il titolo stesso è inefficace nei confronti dell'erede sino a quando non venga notificato allo stesso e nel senso che, per la intimazione del precetto all'erede, occorre rispettare il termine dilatorio di dieci giorni dalla notifica del titolo stesso.

Sul piano sostanziale, la prescrizione della notifica del titolo anche nei confronti dell'erede non si risolve in mera ripetizione della formalità, ma assolve appunto allo scopo di rendere efficace il titolo nei confronti dell'erede ai fini della esecuzione forzata nei suoi confronti.

In conclusione, in caso di decesso dell'obbligato successivo alla notificazione del precetto, la successione nel lato passivo dell'obbligazione deve ritenersi verificata anteriormente all'inizio dell'esecuzione e, pertanto, il processo non potrà semplicemente proseguire nei confronti degli eredi della parte obbligata, ma dovrà essere iniziato ex novo nei confronti di questi ultimi, ai quali, pertanto, dovranno essere preventivamente indirizzati gli atti preliminari all'esecuzione, sia pure con il temperamento previsto dal secondo comma dell'

art. 477

c.p.c

.

.

Diversamente accade nel caso in cui il decesso dell'obbligato avvenga dopo il primo atto di esecuzione, ovvero dopo l'atto di pignoramento o, nell'esecuzione per il rilascio, dopo il primo accesso dell'ufficiale giudiziario.

In questi casi, infatti, il giudizio prosegue senza che si determini alcuna interruzione e senza necessità di riassunzione.

I vizi della notifica del titolo esecutivo

Rilevante è la classificazione dei vizi della notifica, stante che mentre l'inesistenza della notifica non consente alcuna sanatoria del vizio, diversamente è a dirsi con riguardo alle nullità della stessa.

La notificazione è inesistente quando eseguita da chi non ne aveva il potere o in un luogo o con consegna a persona che non hanno alcun collegamento col destinatario.

Come già detto, l'impugnazione dell'atto inesistente non sana il vizio non essendo sanabile ciò che giuridicamente non esiste.

Tanto premesso, la mancata notificazione del titolo esecutivo determina un vizio formale dell'atto di precetto che deve essere dedotto con l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine di venti giorni dalla notificazione dell'atto di precetto.

Se l'opposizione non viene proposta nei termini, l'irregolarità viene sanata.

Parimenti succede nell'ipotesi di inesistenza della notificazione.

È stato affermato che l

'irregolarità di un titolo esecutivo notificato, costituita dalla sua mancata spedizione in forma esecutiva, non può legittimamente pronunciarsi, giusto il disposto dell'

art. 156,

comma

3

,

c.p.c.

,

se l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo cui era destinato, il che avviene tutte le volte in cui, insieme con il precetto, il creditore abbia notificato sia la sentenza di primo grado costituente il titolo esecutivo, sia la sentenza di secondo grado dichiarativa dell'inammissibilità del relativo appello, spedendo (erroneamente) quest'ultima e non la sentenza di primo grado in forma esecutiva, poiché il debitore è, in tal caso, del tutto consapevole, sulla base del complesso degli atti notificati, che l'appello è stato rigettato, e che la sentenza di primo grado è la sola pronuncia di condanna di cui viene richiesto l'adempimento, e sulla cui base sarà, in caso contrario, iniziata l'espropriazione forzata minacciata.

Ed ancora, si è detto che la consegna al destinatario della notificazione di copia della sentenza in forma esecutiva priva della relazione peritale richiamata in dispositivo, quale parte integrante del provvedimento stesso per l'individuazione dell'oggetto della decisione, non dà luogo ad un vizio della notificazione, in quanto la notifica della sentenza in forma esecutiva è sufficiente a soddisfare il disposto dell'

art. 479 c.p.c

.

.

Nell'ipotesi che il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, i giudici di legittimità hanno affermato che la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ex

art. 292, ultimo comma, c.p.c.

, anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all'

art. 325 c.p.c.

,

né tale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell'

art. 479 c.p.c.

, non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata.

In evidenza

La nullità della notificazione del titolo esecutivo, quand'anche costituito da provvedimento giudiziale, fatta al procuratore costituito nel processo, anziché alla parte personalmente, ai sensi dell'

art. 479, comma

2

,

c.p.c.

, è sanabile in dipendenza del raggiungimento dello scopo, allorché l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notifica di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto, mentre ove non siano addotte contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova, delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne siano derivate (

Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2014, n. 10327

)

La notifica nulla o inesistente del decreto ingiuntivo

Nello specifico caso dell'esecuzione forzata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, si distingue tra l'ipotesi in cui venga affermata l'inesistenza della notificazione del titolo e quella invece in cui si deduce la nullità della notifica.

Il decreto ingiuntivo diventa inefficace se non viene notificato entro 60 giorni dalla sua emissione.

Alla mancata notifica dello stesso viene equiparata l'inesistenza della notifica.

In entrambi i casi si presume che il creditore abbia voluto abbandonare la pretesa e dunque il titolo diventa inefficace.

Diverso è il caso della nullità, perché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso.

Tale nullità od irregolarità della notifica può essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva, la quale, come è affermato dai giudici di legittimità, non può esaurirsi nella mera denuncia di tale irregolarità, perché siffatta denuncia, ove non accompagnata da contestazioni sul merito della pretesa del creditore, e dunque non indirizzata all'apertura del giudizio di merito, non è idonea ad alcun risultato utile per l'opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria

Ne consegue che la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se è una causa di inefficacia del titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione, tempestiva o tardiva, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso.

Sul punto i giudici di legittimità, di recente, dando continuità ad un principio più volte espresso, hanno ribadito che

la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se è causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con la opposizione al decreto, ai sensi dell'

art. 645

c

.p.c

.

, o con la opposizione tardiva, ai sensi dell'

art. 650

c

.p.c

.

, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, e non anche, successivamente alla notificazione del precetto, con opposizione ex

artt. 615

o

617

c

.p.c.

dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sulla opposizione al provvedimento

monitorio, con la conseguenza che il debitore opponente che

afferma di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni mediante il rimedio di cui all'

art. 650

c.p.c.

, e non già con l'opposizione ex

art. 615

c.p.c.

(

Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2015, n. 7990

).

I

giudici di legittimità hanno affermato che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dal debitore esecutato per denunciare che il precetto non è stato preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo esecutivo, è onere dell'opponente stesso, ai sensi dell'

art. 2697 c.c.

, fornire la prova del dedotto fatto impeditivo dell'ulteriore svolgimento dell'azione esecutiva,

senza che la negatività del fatto escluda od inverta l'onere della prova (

Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2015, n. 13212

)

.

Riferimenti

MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, Settima Edizione, Torino, pagg. 33 e ss.

A.M. SOLDI, Manuale dell'esecuzione forzata, Quarta edizione, Padova, pagine 29 e ss.;

Sommario