Ricevute di un deposito telematico
24 Febbraio 2016
Quali sono le ricevute di un deposito telematico e con quale ricevuta si può ritenere perfezionato il deposito?
A differenza di una normale PEC il deposito telematico si compone di ulteriori 2 ricevute per un totale di 4. Ai sensi del comma 7 dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, comma 4 e 5,c.p.c.. La seconda ricevuta (Ricevuta di Avvenuta Consegna) sarà dunque l'equivalente del timbro depositato. Tuttavia, se dopo la ricezione della seconda ricevuta il deposito potrà ritenersi perfezionato dal punto di vista legale, sarà opportuno controllare la propria PEC e verificare la corretta ricezione delle ulteriori due ricevute ovvero, l'esito dei controlli automatici e l'intervento manuale del cancelliere. Infatti il deposito non sarà visibile al magistrato e alle altri parti costituite se non dopo l'arrivo della quarta PEC. Tali ricevute a differenza delle prime due potranno non pervenire in tempo reale, ma dipendere da tempi tecnici del sistema informatico lato tribunale e dai tempi di lavorazione di cancelleria nella busta telematica. In particolare la terza ricevuta, pur contenendo l'esito controlli tecnico-formali sul deposito, può giungere anche oltre il termine della scadenza non inficiando in alcun modo il termine del deposito. Pertanto non ci si deve preoccupare se la terza ricevuta non giunge nello spazio di pochi minuti dall'invio telematico, poiché i tempi dipendono da molti fattori tra cui la coda di depositi e i relativi tempi di smaltimento da parte dei server ministeriali distrettuali. Vi possono essere dunque anche ritardi di molte ore nella ricezione della terza ricevuta e successivamente della quarta i cui tempi dipendono esclusivamente dalla cancelleria che tuttavia, ai sensi della circolare ministeriale del 23 ottobre 2015 sarà tenuta ad assicurare sempre la massima tempestività nell'accettazione dei depositi. (NB: le PEC contenenti gli esiti di un deposito telematico dovranno sempre essere aperte per controllare il reale esito, poiché gli oggetti delle PEC ministeriali sono standardizzati e non riportano il corretto esito (ad es: una quarta PEC contenente il rifiuto da parte del cancelliere riporterà sempre nell'oggetto ACCETTAZIONE DEPOSITO)) |