D.L. Giustizia 2016, firmato il protocollo di intesa tra Cassazione, Cnf e Avvocatura Generale

Redazione scientifica
21 Dicembre 2016

In data 15 dicembre 2016, la Suprema Corte, il Cnf e l'Avvocatura Generale dello Stato hanno stilato un protocollo di intesa sull'applicazione del nuovo rito civile , come previsto ex d.l. n. 168/2016 conv, in L. n. 197/2016, al fine di fornire una interpretazione comune e condivisa su alcuni snodi problematici della riforma.

L'intesa comune. A seguito della riforma del giudizio di Cassazione ad opera del d.l. Giustizia n. 168/2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 197/2016, - e quindi a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova disciplina del processo civile di legittimità – si è reso necessario stilare un protocollo di intesa tra gli operatori coinvolti dalla novella, quali il Consiglio Nazionale Forense, la Suprema Corte di Cassazione e l'Avvocatura Generale dello Stato.

È invero pacifico che la «riorganizzazione complessiva dell'intero settore» per effetto della riforma «deve accompagnarsi al ripensamento culturale del modo di operare al contempo dei Magistrati di legittimità e degli Avvocati». È quindi necessaria «un'interpretazione il più possibile condivisa di alcuni snodi altrimenti problematici di questa riforma».

PROTOCOLLO D'INTESA SULLA TRATTAZIONE DEI RICORSI PRESSO LE SEZIONI CIVILI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

1. Regime transitorio

Per i ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 per i quali venga fissata l'adunanza camerale, l'intimato che non abbia provveduto a notificare il controricorso, ma che in base alla pregressa normativa avrebbe avuto la possibilità di partecipare alla discussione orale, può sopperire, presentando memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entri cui può farlo il controricorrente.

2. Termini per la produzione dell'avviso di ricevimento

Le parti devono provvedere a depositare la prova della tempestiva notifica del ricorso o del controricorso (in particolare dell'avviso di ricevimento) nella cancelleria entro il termine stabilito per il deposito di memorie e comunque non oltre l'orario previsto per l'inizio dell'adunanza camerale, comunicato nell'avviso di fissazione e risultante dal ruolo dell'adunanza.

3. Avviso di fissazione dell'adunanza camerale

Viene redatto secondo il modello predisposto dall'ufficio e riporti, oltre alle indicazioni già attualmente presenti:

  • data, ora e luogo dell'adunanza;
  • l'indicazione che l'adunanza non è partecipata;
  • il termine per il deposito delle memorie;
  • l'indicazione delle facoltà riconosciute al punto 1;
  • l'invito a depositare gli avvisi di ricevimento ai sensi del punto 2.

4. Conclusioni scritte del Procuratore generale

Tali conclusioni, trasmesse alla cancelleria della sezione in via telematica, devono essere inoltrate con lo stesso mezzo anche ai procuratori delle parti; anche in caso di mancato deposito delle conclusioni del Procuratore generale verrà dato avviso alle parti.

5. Proposta di trattazione camerale presso la Sez. VI ex art 380-bis c.p.c.

In caso di proposta del relatore di trattazione camerale ex art. 380-bis:

  • la proposta deve essere formulata secondo il modello predisposto, che verrà notificato ai difensori assieme al decreto di fissazione dell'adunanza ed al relativo avviso;
  • dovrà indicare, quanto alla prognosi di inammissibilità o di improcedibilità, a quale ipotesi si faccia riferimento;
  • dovrà indicare, quanto alla prognosi di manifesta fondatezza, quale sia il motivo manifestamente fondato e l'eventuale precedente giurisprudenziale;
  • dovrà indicare, quanto alla prognosi di manifesta infondatezza, quali siano i precedenti giurisprudenziali e le ragioni del giudizio prognostico;

6. Memorie da depositarsi in vista della trattazione camerale

Le memorie non dovranno superare le 15 pagine

7. Istanza di trattazione della causa in pubblica udienza

Nel caso di ricorso avviato alla trattazione camerale ordinaria, le parti possono richiedere nella memoria depositata ex art. 380-bis 1, c.p.c. o con apposita istanza, che la trattazione avvenga invece in pubblica udienza, indicando la questione di diritto di particolare rilevanza

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