Sospensione feriale

Mauro Di Marzio
24 Agosto 2016

La sospensione dei termini feriali mira a consentire al complesso degli operatori della giustizia di sospendere l'attività lavorativa in una parte del periodo estivo, eccezion fatta per talune controversie che il legislatore giudica urgenti.
Inquadramento

L'art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742 detta la disciplina della sospensione dei termini feriali: disciplina il cui scopo è consentire al complesso degli operatori della giustizia di sospendere l'attività lavorativa in una parte del periodo estivo, eccezion fatta per talune controversie che il legislatore giudica urgenti.

Il periodo di sospensione feriale era fino a qualche tempo fa esteso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno (46 giorni). L'art. 16 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, recante: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», ha modificato la durata della sospensione feriale dei termini processuali. A decorrere dal 2015 la sospensione dei termini è infatti fissata dal 1° al 31 agosto di ogni anno (31 giorni). La norma si applica ai processi in corso. Per il computo dei termini in caso di applicazione della sospensione feriale V. TERMINI PROCESSUALI IN GENERALE

I termini suscettibili di sospensione feriale

La sospensione trova applicazione con riguardo ai termini processuali (ma non a quelli concernenti i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale: C. cost. 20 luglio 2006, n. 304), ivi compresi quelli di comparizione stabiliti dal codice di rito (p. es. Cass. civ., 27 maggio 1991, n. 5981), e non a quelli che hanno natura sostanziale e sono estranei alla scansione temporale del processo. Perciò la sospensione non si applica, ad esempio:

Termini sostanziali (Non si applica la sospensione feriale)

con riguardo al termine per l'esercizio del diritto di riscatto di cui all'art. 39 l. 27 luglio 1978, n. 392 il quale non ha natura processuale ma sostanziale, atteso che il diritto di riscatto può essere fatto valere non soltanto con la citazione in giudizio ma, anche al di fuori del processo (Cass. civ., 19 maggio 2010, n. 12280);

con riguardo al termine di sessanta giorni, dalla contestazione o dalla notificazione dell'accertamento di una violazione del codice della strada, stabilito dall'art. 203 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, per proporre ricorso in via amministrativa al prefetto, che ha riguardo ad attività da compiersi nell'ambito di un procedimento amministrativo (Cass. civ., 22 febbraio 2010, n. 4170);

con riguardo al termine per il perfezionamento della prescrizione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 28 l. n. 689 del 1981 (Cass. civ., 28 gennaio 2010, n. 1941);

con riguardo al termine quinquennale di prescrizione per proporre l'azione revocatoria ex art. 67 l. fall. (Cass. civ., 25 ottobre 2007, n. 22366);

con riguardo ai termini per la notifica dei verbali di accertamento delle menzionate infrazioni, i quali non sono termini processuali e non sono connessi con l'esercizio di un'azione giudiziale, ma attengono ad atti da compiersi nell'ambito di un procedimento amministrativo di carattere sanzionatorio (Cass. civ., 22 gennaio 2007, n. 1280).

La natura processuale del termine non presuppone tuttavia necessariamente la pendenza del processo.

Sono dunque termini processuali, ad esempio:

i) quello per l'impugnazione del lodo arbitrale (Cass. civ., 6 giugno 1995, n. 6362), non invece quello per la pronuncia del lodo e, in generale, per lo svolgimento del procedimento arbitrale in quanto la sospensione è istituto tipico della giurisdizione, alla quale è estraneo l'arbitrato (Cass. civ., 8 ottobre 2008, n. 24866; nella giurisprudenza di merito, in precedenza, App. Napoli 11 aprile 1997, in Gius, 1997, 1646; nello stesso senso, nella dottrina successiva ala novella dell'art. 820 c.p.c. v. Auletta, Riforma del diritto arbitrale, in Nuove leggi civ. comm., 2007, 1379), sicché la sottrazione all'istituto della sospensione non suscita dubbi di costituzionalità (Cass. civ., 8 ottobre 2008, n. 24866);

ii) quello entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso, come nel caso del termine di sei mesi previsto dall'art. 4 l. 24 marzo 2001, n. 89 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass. civ., 11 marzo 2009, n. 5895; Cass. civ., 29 gennaio 2010, n. 2153; Cass. civ., sez. VI, 18 marzo 2016, n. 5423). Anche al termine di decadenza annuale previsto per la presentazione della domanda di disconoscimento della paternità naturale si applica la sospensione per il periodo feriale (Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1868). Secondo la stessa impostazione sono soggetti alla sospensione feriale i termini di decadenza previsti dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per proporre l'opposizione alla stima di cui all'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001 (Cass. civ., sez. VI, 14 gennaio 2016, n. 442).

Sospensione feriale e ultrattività del rito

Ai fini dell'applicabilità della sospensione bisogna fare riferimento al rito in concreto applicato alla controversia ed al principio dell'ultrattività di esso: è quindi applicabile la sospensione alla causa che, pur riguardando un rapporto riconducibile all'art. 409 c.p.c., sia stata decisa con il rito ordinario, poiché il rito adottato «assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione», e costituisce «criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione» (Cass. civ., 8 luglio 1999, n. 7171; analogamente Cass. civ., 23 aprile 2010, n. 9694; Cass. civ.,6 dicembre 2007, n. 25471; Cass. civ., 27 novembre 2007, n. 24649).

Non sono unanimi i responsi, tuttavia, con riguardo al rito da applicarsi dopo che il giudice abbia dichiarato la propria incompetenza negando o affermando la competenza del giudice del lavoro: e, in particolare, alla questione se il termine per l'impugnazione della pronuncia declinatoria della competenza sia o meno sottoposto alle medesime regole connesse al rito in concreto adottato.

Orientamenti a confronto: ultrattività del rito

Il principio di ultrattività del rito non opera nell'ipotesi in cui il giudice, dichiarandosi incompetente, abbia così escluso che la controversia rientri tra quelle per le quali é previsto il rito adottato, il quale, pertanto, non può essere seguito, dovendosi, in applicazione del principio dell'apparenza del diritto, applicare il rito previsto in relazione alla qualificazione data dal giudice alla controversia

Cass. civ., 21 maggio 2010, n. 12524, la quale ha affermato che, avendo il giudice del lavoro dichiarato, nel declinare la competenza, che la causa non rientrava tra quelle previste dall'art. 409 c.p.c., alla stessa doveva applicarsi la sospensione feriale dei termini per la riassunzione

l processo erroneamente introdotto con il rito ordinario è regolato dal rito speciale non dal momento in cui ne viene statuita la natura, bensì dal momento in cui il giudizio ha inizio in applicazione del relativo rito, in quanto in precedenza rileva il rito adottato dal giudice che, a prescindere dalla sua esattezza, costituisce per la parte il criterio di riferimento, anche ai fini del computo dei termini previsti per le attività processuali.

Cass. civ., 2 ottobre 2008, n. 24412, la quale ne ha tratto la conseguenza che si applica la sospensione feriale al termine di sei mesi previsto per la riassunzione, innanzi al giudice del lavoro indicato quale competente, del giudizio proposto innanzi al giudice civile dichiaratosi incompetente

L'esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali si applica, naturalmente, anche con riferimento ai giudizi di cassazione e tale principio opera anche nel caso in cui il giudice del lavoro originariamente adito abbia escluso la giurisdizione del giudice ordinario e tale decisione sia impugnata con ricorso per cassazione; poiché il relativo giudizio rappresenta, un ulteriore grado di un processo promosso come causa di lavoro e assoggettato, nelle fasi di merito, al relativo rito (Cass. civ., sez. un., 16 gennaio 2007, n. 749).

Il principio di ultrattività del rito è stato applicato, ad esempio, in caso di qualificazione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dell'impugnazione del precetto fondato su un lodo arbitrale (Cass. civ., 13 gennaio 2009, n. 475); di qualificazione dell'azione come opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ., 19 maggio 2006, n. 11764); di qualificazione dell'azione come opposizione di terzo all'esecuzione (Cass. civ., 16 settembre 2005, n. 18356).

Cumulo di cause e sospensione feriale

Può accadere inoltre che si trovino cumulate fra loro per ragioni di connessione due controversie, una delle quali sia soggetta al regime della sospensione dei termini per il periodo feriale e l'altra non lo sia: in tal caso la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere la ragione di connessione e, quindi, conservandola, è soggetta all'applicazione della sospensione, non essendo concepibile, per il fatto che l'impugnazione può coinvolgere la decisione in riferimento ad entrambe le domande connesse, né l'operare di due regimi distinti né il non operare della sospensione per tutta la controversia (Cass. civ.,29 settembre 2007, n. 20594; Cass. civ., 7 agosto 2002 n. 11919).

La giurisprudenza estende l'applicazione della normativa in esame ai processi «incidentali», ossia instaurati nel corso di altri processi non sottoposti alla sospensione. Così, al procedimento per regolamento di giurisdizione instaurato nel corso di svolgimento di una controversia di lavoro è applicabile l'esclusione della sospensione, «stante il carattere incidentale del procedimento di regolamento rispetto a quello di merito in cui s'innesta e del quale condivide la natura e le esigenze di celerità, al cui soddisfacimento quella deroga è predisposta» (Cass. civ., sez. un., 9 febbraio 1993, n. 1617). Parimenti, il giudizio per querela di falso proposto in via incidentale subisce, sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale, l'influenza del processo principale al quale è legato da un nesso funzionale e genetico: pertanto, la proposizione della querela di falso in una controversia di lavoro o di previdenza o assistenza obbligatorie rimane influenzata dalle esigenze di oralità, concentrazione ed immediatezza proprie del rito del lavoro e dalla correlativa inoperatività della sospensione dei termini durante il periodo feriale (Cass. civ., 3 gennaio 1995, n. 39).

Casi di inapplicabilità della sospensione feriale

L'art. 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742, esclude l'applicazione della sospensione (il processo si svolge cioè anche in periodo feriale) ai procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12 (alimenti, materia di lavoro, procedimenti cautelari, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, sfratto e opposizione all'esecuzione, dichiarazione e revoca dei fallimenti, cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti).

Quanto ai casi di inapplicabilità della sospensione, ossia alle cause che si trattano dal 1° agosto al 15 settembre, merita rammentare quanto segue:

i) Cause relative ad alimenti. Sono quelle aventi ad oggetto l'obbligo di prestare gli alimenti ai sensi degli artt. 433 ss. c.c., sicché è ad esse estranea la causa concernente l'assegno di divorzio (Cass. civ., 20 aprile 1995, n. 4456), quella di separazione giudiziale dei coniugi, ancorché pendente in fase d'impugnazione con riguardo anche alle statuizioni adottate in materia di alimenti (Cass. civ., 30 luglio 2009, n. 17750), il procedimento di reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato, a norma dell'art. 46 l. fall., determina la quantità del salario percepito dal fallito da destinare alle esigenze di questo e della sua famiglia (Cass. civ., 7 febbraio 2008, n. 2939).

ii) Procedimenti possessori e cautelari. la sospensione opera nella fase sommaria, ma non in quella di merito (Cass. civ., 24 giugno 1995, n. 7200), né tantomeno nelle fasi di impugnazione delle sentenze (Cass. civ., 18 febbraio 2008, n. 3955).

iii) Procedimento di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto. La sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa solo per la fase sommaria di esso, la quale si conclude, nel caso d'opposizione dell'intimato, con la pronuncia o il diniego dell'ordinanza di rilascio e che presenta per sua natura carattere d'urgenza, mentre trova applicazione per la successiva fase a rito ordinario, salvo che l'urgenza sia dichiarata con apposito provvedimento (Cass. civ., 27 maggio 2010, n. 12979; Cass. civ., 7 luglio 2005, n. 14304; Cass. civ., 18 maggio 2005, n. 10387; da ult. Cass. civ., sez. VI, 12 novembre 2015, n. 23193);

Procedimenti di sfratto, inoltre, sono soltanto quelli disciplinati agli artt. 657 ss. c.p.c., sicché la sospensione si applica alle controversie aventi ad oggetto il rilascio di un alloggio di edilizia economica e popolare (Cass. civ., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 21).

Una pronuncia ha sostenuto che la sospensione non si applicherebbe neppure all'opposizione tardiva a convalida, ex art. 668 c.p.c., ma solo con riguardo ad una supposta «prima fase, finalizzata alla sospensione dell'esecuzione della convalida e caratterizzata da peculiari ragioni di urgenza» (Cass. civ., 4 giugno 2009, n. 12880. La soluzione appare discutibile perché, a tacer d'altro, l'opposizione tardiva non conosce l'ipotizzata distinzione di fasi).

iv) Procedimenti di opposizione all'esecuzione. Le opposizioni esecutive in generale, quantunque conclusesi con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere (Cass.civ., 27 aprile 2010, n. 9997), ivi comprese le opposizioni proposte prima dell'inizio dell'esecuzione (Cass. civ., 19 marzo 2010, n. 6672), e quelle agli atti esecutivi in particolare, anche a seguito dell'intervento riformatore di cui alla l. 24 febbraio 2006, n. 52 (Cass. civ., 27 aprile 2010, n. 9998), sono sottratte all'operatività della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale sia con riferimento alla fase sommaria che con riguardo alla fase a cognizione piena (Cass. civ., 9 giugno 2010, n. 13928), nel suo dipanarsi nei successivi gradi, fino alla fase di cassazione (Cass. civ.,2 marzo 2010, n. 4942; Cass. civ., 16 gennaio 2007 n. 749; Cass. civ., 8 febbraio 2006 n. 2636; Cass. civ.,15 marzo 2006, n. 5684; Cass. civ., 31 gennaio 2006, n. 2140). Il principio secondo cui le cause di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, trova applicazione anche al termine (che riprende a decorrere dopo la sospensione disposta ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.) per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi che sia stata impugnata per revocazione, nonché al termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso sulla revocazione (Cass. civ., sez. VI, 16 luglio 2015, n. 14972). In caso di opposizione all'esecuzione, la domanda non è soggetta alla sospensione dei termini per il periodo feriale, anche se è stata presentata una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.; e ciò perché l'esenzione dalla sospensione feriale dei termini, applicabile per la natura della causa (opposizione esecutiva), lo è anche per la domanda accessoria perché accessorium sequitur principale (Cass. civ., sez. VI, 9 marzo 2015, n. 4653).

La sospensione feriale dei termini feriali non si applica neppure: a) alle opposizioni relative alla distribuzione della somma ricavata in sede di esecuzione forzata, proposte ai sensi dell'art. 512 c.p.c. (Cass. civ., 24 gennaio 2006, n. 1331), attesa l'identità strutturale e funzionale dell'opposizione distributiva con l'opposizione all'esecuzione (Cass. civ., sez. un., 3 maggio 2010, n. 10617); b) ai procedimenti di accertamento dell'obbligo del terzo presso il quale è stato eseguito il pignoramento mobiliare, in quanto anche per tale procedimento sussiste l'interesse alla sua sollecita definizione, considerato che il processo esecutivo è, in attesa, sospeso (Cass. civ., 26 marzo 2009, n. 7345; Cass. civ., 6 giugno 2008, n. 15010; Cass.civ., 24 gennaio 2006, n. 1331; Cass. civ.,25 marzo 2003 n. 4375); c) all'appello avverso un provvedimento di carattere decisorio, avente valore di sentenza, reso nel procedimento esecutivo di obblighi di fare e di non fare, poiché detto appello assume necessariamente valore di opposizione all'esecuzione ex art. 615 per contestare il diritto della controparte ad agire in executivis nelle forme di cui agli artt. 612 ss. c.p.c., atteso che i due mezzi condividono in tal caso l'aspetto funzionale di strumento per rimuovere atti del procedimento esecutivo emessi in violazione di legge (Cass.civ., 22 giugno 2007, n. 14591); d) all'opposizione del terzo proprietario di cui all'art. 619 c.p.c. (Cass. civ., 25 maggio 2007, n. 12250). Nelle controversie di opposizione in materia esecutiva, qualora venga pronunciata ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis, comma 1, c.p.c. e ne venga fatta comunicazione dalla cancelleria del giudice del gravame, il termine di sessanta giorni, che da essa decorre per l'impugnazione della sentenza di primo grado ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., non soggiace alla sospensione feriale dei termini (Cass. civ., sez. VI, 21 luglio 2015, n. 15239).

Nulla rileva, per i fini dell'applicazione della sospensione (cioè: la sospensione non si applica) che l'esecuzione sia stata o meno portata a compimento, perdurando le cause di opposizione che costituiscono fattori di ritardo nella definizione della procedura esecutiva (Cass.civ., 20 marzo 2006, n. 6103; Cass. civ., 30 luglio 2004 n. 14601).

Quanto alle opposizioni a precetto, tuttavia, la sospensione torna ad essere applicabile

— quando si discuta soltanto dell'esistenza o meno del diritto del creditore di promuovere l'azione esecutiva al solo fine del riparto delle spese del processo (Cass. civ., 19 marzo 2010, n. 6672);

— quando l'attore opponente chieda la condanna della controparte al pagamento di una somma di danaro (Cass. civ., 13 novembre 2009, n. 24047; Cass. civ., 19 maggio 1989 n. 2400. Cass. civ., 28 settembre 2009, n. 20745 ha invece chiarito che non rilevano, al fine di rendere applicabile la sospensione, né la domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., né la domanda di distrazione delle spese in favore del difensore (su cui v. pure Cass. civ., 22 marzo 2007, n. 6940), nemmeno se tali domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione);

— quando il giudice di primo grado dichiari inefficace il precetto, pronunciando sulla domanda esperita in via riconvenzionale dall'opposto, e poi, in grado d'appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia (Cass. civ., 13 ottobre 2009, n. 21681);

— quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo di cause (quella di opposizione e quella di accertamento del controcredito) non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, mentre, se il controcredito sia eccedente, opera la sospensione cui è soggetta la causa di opposizione all'esecuzione (Cass. civ., 5 marzo 2009, n. 5396).

v) Cause relative alla dichiarazione e alla revoca dei fallimenti. La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale non si applica alle cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento, senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi e gradi del giudizio (Cass. civ.,sez. un., 8 febbraio 2006 n. 2636; Cass. civ., 12 luglio 2011, n. 15252; Cass. civ., 24 maggio 2010, n. 12625; Cass. civ., sez. I, 15 gennaio 2016, n. 622). La sospensione è inapplicabile anche al termine annuale per l'impugnazione della sentenza ai sensi dell'art.327 c.p.c. (Cass.civ., 16 settembre 2009, n. 19978, sottolinea che la diversità di tale disciplina rispetto a quella dettata per gli altri giudizi connessi al fallimento non comporta un'ingiustificata disparità di trattamento né una lesione del diritto di difesa, avuto riguardo alla peculiarità dei giudizi vertenti sull'accertamento dello status di fallito, palesemente urgenti, ed alla più che congrua durata del termine di cui art. 327 c.p.c.). Nell'espressione «cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti» sono comprese anche le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza per le imprese assoggettabili o assoggettate a liquidazione coatta amministrativa (Cass. civ., 23 dicembre 2011, n. 28561).

Precedentemente alla riforma del 2006, l'applicazione della sospensione feriale era esclusa per i procedimenti di reclamo ex art. 26 l.fall. avverso i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell'attivo fallimentare, in considerazione della funzione di tale reclamo, sostitutiva delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi della procedura esecutiva individuale (Cass. civ., 2 febbraio 2006, n. 2329; Cass.civ., 6 ottobre 2005, n. 19509). Viceversa, la sospensione si applicava ai procedimenti di reclamo che non rivestissero tale specifica funzione. I dubbi che l'orientamento comportava sono statu superati per effetto dell'art. 36-bis l. fall., secondo cui «tutti i termini processuali previsti negli artt. 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale».

A tal riguardo va rammentato che la sospensione feriale si applica al giudizio di omologazione del concordato preventivo, «sia per la natura eccezionale delle deroghe a tale principio (limitate, nella materia fallimentare, ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento e per la relativa revoca), sia per i limiti con cui tali deroghe sono disciplinate nell'art. 36-bis l. fall., che ne circoscrive la portata solo ai termini processuali inerenti ai procedimenti di cui agli artt. 26 e 36 l. fall.» (Cass. civ.,4 febbraio 2009, n. 2706). La motivazione di quest'ultima pronuncia consente di affermare che la SC dà dell'art. 36-bis l. fall. una lettura in senso tassativo. La stessa conclusione è ribadita anche con riferimento al procedimento di accertamento del passivo nelle sue diverse fasi: tempestiva, tardiva e di opposizione. Si applica cioè il regime ordinario di sospensione feriale nelle controversie aventi per oggetto l'ammissione tardiva al passivo del fallimento (Cass. civ., sez. un., 24 novembre 2009, n. 24665; Cass. civ., 27 gennaio 2006, n. 1743; Cass. civ., 5 agosto 2011, n. 17044), le opposizioni allo stato passivo (Cass. civ., 14 aprile 2011, n. 8542), la procedura di verifica delle domande tempestive e, così, per il termine perentorio di fissazione dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, stabilito dall'art. 16, comma 1 , n. 4, l.fall. (Cass. civ., 24 luglio 2012, n. 12960).

In evidenza

Il termine perentorio per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo fallimentare, sancito dagli art. 16, comma 1, n. 5, e art. 93, comma 1, l. fall., è soggetto alla sospensione feriale, sulla base delle indicazioni desumibili dagli art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e art. 36-bis l. fall., in quanto si tratta di termine processuale, entro il quale il giudizio deve necessariamente essere proposto (Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2012, n. 12960; Cass. civ., sez. VI, 7 marzo 2016, n. 4408)

Un punto critico è quello della verifica dei crediti dei lavoratori. Sono stati recentemente rimessi gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ordine alla questione dell'assoggettabilità o meno al regime della sospensione feriale dei termini processuali dei giudizi aventi ad oggetto l'insinuazione allo stato passivo del fallimento di crediti nascenti dal rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. I, 4 maggio 2016, n. 8792; in precedenza per l'inapplicabilità della sospensione Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 2015, n. 24862; per la soluzione opposta Cass. civ., sez. VI, 2 novembre 2015, n. 22389). Si è in attesa anzitutto della decisione sulla probabile rimessione alle Sezioni Unite e, ovviamente, della loro decisione.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con cui il tribunale ha liquidato il compenso al curatore, è soggetto alla sospensione (Cass. civ., sez. I, 25 novembre 2015, n. 24044).

vi) Cause urgenti. Sono quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. La fissazione di una causa, non dichiarata urgente, nel periodo feriale, in tanto determina la nullità dell'attività svolta in quanto «in conseguenza di quella trattazione risultino pregiudicati i diritti di difesa delle parti, siccome tutelati da specifiche disposizioni» (Cass. civ., 26 marzo 1994, n. 2978).

È da escludere che la sommarietà del rito e l'abbreviazione dei termini per comparire siano elementi idonei a far ritenere urgente una procedura, in quanto l'urgenza deve essere dichiarata dal giudice (Cass. civ., 30 agosto 1999, n. 9148).

Le controversie elettorali di cui all'art. 82 d.P.R. n. 570 del 1960 possono essere trattate durante il periodo feriale, essendo considerate urgenti per valutazione e definizione dello stesso legislatore (Cass. civ., 29 novembre 2007, n. 25005).

vii) Controversie di lavoro e previdenziali. La sospensione è esclusa per le controversie individuali di lavoro e non, invece, per la generalità delle controversie che sono regolate con il rito del lavoro, giacché la norma si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata: dunque la sospensione si applica alle cause locatizie (Cass. civ., 13 maggio 2010, n. 11607; Cass. civ., 21 marzo 2008, n. 7678; Cass. civ., 11 giugno 2007, n. 13681).

In generale, l'esclusione della sospensione trova fondamento nelle «primarie ed essenziali esigenze di vita di regola coinvolte», che fanno ritenere prevalente l'esigenza di sollecito svolgimento della lite rispetto a quella di garantire agli operatori del diritto le ferie estive (Cass. civ., 15 marzo 1995, n. 2995). È stato reiteratamente escluso ogni sospetto di incostituzionalità dell'esclusione delle controversie di lavoro e in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale (Cass. civ., 9 febbraio 2009, n. 3192, che richiama C. cost. n. 130 del 1974, C. Cost. n. 61 del 1985, e C. Cost.n. 61 del 1992; analogamente Cass. civ., 11 novembre 1998, n. 11389).

La sospensione è applicabile non soltanto alle controversie previdenziali relative a prestazioni richieste dall'assicurato, ma anche a quelle concernenti pretese degli istituti assicurativi nei confronti dei datori di lavoro, in quanto la ratio della disciplina derogatoria è identica in entrambe le categorie di cause, considerando che la sollecita definizione delle seconde è correlativa alla necessità degli istituti previdenziali di procurarsi i mezzi finanziari con i quali fornire le prestazioni dovute (Cass. civ., 21 marzo 1997, n. 2510). Così, in materia di infortuni sul lavoro, l'azione di regresso esperita dall'Inail nei confronti del datore di lavoro in base agli art. 10 e 11 d.P.R. n. 1124 del 1965 ricade, attenendo al rapporto di assicurazione obbligatoria, nella competenza funzionale del giudice del lavoro, a norma dell'art. 444 c.p.c., sicché la relativa controversia è sottratta alle norme sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Cass. civ.,17 luglio 2009, n. 16780; Cass. civ., 13 maggio 2000 n. 6167). La sospensione non si applica altresì alla controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per omesso versamento di contributi assicurativi (Cass.civ., 16 ottobre 2007, n. 21614) ed alle controversie di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione ad ordinanza-ingiunzione inerenti la pretesa di ente previdenziale al versamento dei contributi e la ingiunzione al pagamento delle sanzioni amministrative (Cass. civ., 3 agosto 2007, n. 17073; Cass.civ., 9 agosto 2004 n. 15376; Cass.civ., 19 maggio 2003 n. 7855. In particolare per le controversie di opposizione ad ordinanza-ingiunzione v. Cass. civ., 16 luglio 2007, n. 15778; Cass. civ., 9 agosto 2004 n. 15376).

Alle controversie agrarie, ivi comprese quelle in materia di contratti di affitto di fondi rustici, la sospensione non si applica per effetto dell'esclusione indicata nell'art. 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742, che fa riferimento alle cause previste dall'art. 409 c.p.c., il cui n. 2 include le controversie relative ai rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché ai rapporti derivanti da altri contratti agrari (Cass. civ., 11 giugno 2009, n. 13546; Cass. civ., 10 marzo 2006, n. 5251; Cass. civ., 18 gennaio 2006, n. 820; Cass. civ., 30 maggio 2003, n. 8772).

Per i giudizi di opposizione avverso sanzioni amministrative di cui alla l. n. 689 del 1981 è stata in passato discussa la questione dell'ambito di operatività della sospensione, dal momento che l'art. 3 l. n. 742 del 1969 esclude dalla sospensione le controversie previste dagli artt. 409 e 442 c.p.c., mentre l'art. 35, comma 4, l. n. 689 del 1981 dispone che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dagli enti previdenziali per violazioni consistenti in omissioni contributive o comunque ad esse connesse deve essere proposta davanti al tribunale quale giudice del lavoro con il rito speciale di cui all'art. 442. La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 30 marzo 2000, n. 63), le quali hanno stabilito che l'esclusione della sospensione è limitata ai giudizi richiamati dall'art. 35 citato. La giurisprudenza successiva si è adeguata (Cass. civ., 24 luglio 2008, n. 20375).

Riferimenti

MATTEINI CHIARI - DI MARZIO, Le notificazioni e i termini nel processo civile, Milano, 2014.

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