Eccezione di pagamento
05 Settembre 2017
Inquadramento
Per eccezione di pagamento si intende l'allegazione difensiva di un preciso fatto estintivo del diritto vantato in causa dalla controparte: l'essere già stata adempiuta l'obbligazione di prestazione di una somma, oggetto della pretesa avversaria. In questo senso, la detta eccezione non è che un aspetto particolare della più ampia forma di contestazione attuata con il contrapporre ad un richiesta di condanna l'asserzione per la quale l'obbligo, negoziale o di legge, è stato adempiuto. Nello schema processuale astratto, questa eccezione appartiene tipicamente al convenuto, che con essa si difende dalla domanda dell'attore. Ma non può escludersi che abbia interesse a proporla l'attore, in replica alla riconvenzionale del convenuto, o un terzo, intervenuto nel giudizio per far constare che un pagamento è avvenuto ad opera sua o di una delle parti. L'eccezione di pagamento ha ad oggetto la deduzione di un fatto la cui sussistenza è idonea ad estinguere il diritto azionato nel processo ex adverso. È, dunque, tipica eccezione, posto che sono tali le allegazioni di circostanze modificative, impeditive, estintive della pretesa fatta valere in giudizio. È, inoltre, eccezione di merito, in quanto si risolve nell'opporre ai fatti indicati a fondamento della domanda altrui fatti che producono l'effetto di privarla di efficacia. Della nozione di eccezione l'eccezione di pagamento riveste tutti gli elementi caratterizzanti, quali individuati dalla dottrina più recente. Essa si contrappone all'azione esercitata dall'attore e realizza quella parità di condizioni nel processo, tra le parti, che assolve ad una esigenza di loro libertà nell'attuazione delle reciproche difese e ad un interesse pubblico all'esatta applicazione del diritto. L'art. 112 c.p.c. attribuisce al giudice il dovere di pronunciare su tutta la domanda, salvo si tratti di eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti. Da questa disposizione la giurisprudenza ha ricavato il principio per il quale il giudice deve conoscere del fatto oggetto della pretesa sottoposta al suo esame in tutti i suoi risvolti costitutivi, tra essi compresi anche gli eventuali aspetti limitativi o comunque negativi che risultano dagli atti, con la sola esclusione di quanto è riservato alla disponibilità delle parti. In questa attribuzione estensiva, rispetto ai soli fatti indicati dall'attore, rientra il dovere di rilevare d'ufficio le circostanze che negano in radice il fondamento della pretesa attorea, entro il ricordato limite costituito dall'esclusiva titolarità delle parti di farne deduzione. Proprio con riferimento all'eccezione di pagamento Cass. 24567/2013 (e per porre in evidenza le differenze con la riconvenzionale), sull'assunto per cui il giudice è tenuto ad emettere una pronuncia di accoglimento o di rigetto su tutti i capi delle domande proposte dalle parti e su ogni eccezione che sia idonea a influire sul rapporto sostanziale oggetto della controversia, ha implicitamente affermato che l'eccezione di pagamento ha natura di eccezione in senso lato, in contrapposizione alle eccezioni in senso stretto, rimesse alla sola volontà di parte: e, come tale, rilevabile anche d'ufficio (in tal senso anche Cass. n. 6350/2010).
L'affermazione per cui l'eccezione di pagamento ha natura di eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio, necessita di alcune precisazioni. L'eccezione di pagamento introduce nel processo un fatto storico, che vi era estraneo e che consiste nella descrizione di un comportamento (l'esecuzione della prestazione pecuniaria) tenuto in un determinato contesto di tempo e di luogo. In genere, un tale fatto non può essere conosciuto dal giudice fino a che non viene enunciato in un atto difensivo o in una verbalizzazione. Spetta alla parte interessata attivarsi per far ricomprendere nella materia del decidere la circostanza che integra la sua eccezione. Questa attivazione deve osservare le regole disciplinatrici delle attività processuali per quanto concerne le forme degli atti nonché le preclusioni previste per il loro compimento nella fase introduttiva e nella fase di trattazione della causa. L'allegazione del fatto sul quale si fonda l'eccezione deve osservare le disposizioni che ne regolano la forma, il modo e il tempo. Se l'eccezione è proposta dal convenuto, essa deve essere formulata nella comparsa di costituzione, tempestivamente depositata, a meno che l'interesse a proporla sorga dalle argomentazioni e dalle deduzioni di controparte. Il potere del giudice di rilevare d'ufficio la causa estintiva del diritto attoreo è esercitabile soltanto se l'allegazione del fatto è avvenuta conformemente alle norme che regolano le attività difensive delle parti (Cass. Sez.Un. 1099/1998).
Può accadere che il pagamento della somma oggetto della prestazione richiesta non sia allegato dalla parte interessata ma risulti comunque dagli atti. La circostanza non è di frequente accadimento, come è comprensibile, più verosimile essendo la diversa situazione dell'emersione di una compensazione da complessi conteggi o da circostanze che vengono a chiarirsi nel prosieguo degli accertamenti di causa. Poichè il pagamento può essere rilevato anche d'ufficio, il giudice che ravvisi negli elementi agli atti la precisa circostanza dell'avvenuto pagamento deve farne dichiarazione, in adempimento del suo ricordato dovere di pronunciare su tutti gli aspetti della domanda. Due sono, però, le osservazioni da fare. Per la prima, i fatti dai quali risulta il pagamento devono essere stati acquisiti al processo legittimamente, secondo l'insegnamento della Suprema Corte e di cui alla pronuncia sopra riportata. Per la seconda, occorre che sia rispettato il contraddittorio.
Osservanza del contraddittorio
Quando il giudice si trova nelle condizioni di dover rilevare d'ufficio un pagamento che, in tutto o in parte, si pone come fatto estintivo della pretesa attrice, prima di farne dichiarazione deve osservare la regola imposta dall'art. 101, secondo comma, c.p.c. Della situazione constatata deve informare le parti per consentir loro il contraddittorio sul punto. E, se è giunto alla redazione della sentenza, deve riservarsi la decisione con un apposito provvedimento che assegna un termine per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla questione che è stata sollevata d'ufficio. L'omessa segnalazione alle parti determina la nullità della sentenza (Cass. 11453/2014; Cass. 11928/2012; Cass. 15194/2008). Cass. 6051/2010 ha posto un temperato a questo principio. Ha affermato che la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa si verifica soltanto quando la parte che se ne duole prospetta in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in sua difesa, qualora il contraddittorio sulla questione fosse stato tempestivamente attivato. L'eccezione di pagamento, in quanto eccezione in senso lato, è rilevabile anche nel giudizio di appello. Essa sfugge, per tale detta natura, al divieto di eccezioni nuove di cui all'art. 345 c.p.c..
La ripartizione dell'onere della prova nel processo civile comporta che l'attore debba fornire la dimostrazione dei fatti costitutivi della sua domanda e che al convenuto spetti provare i fatti che fondano le sue eccezioni. Nel caso in cui l'eccezione consista nel dedurre l'avvenuto pagamento della prestazione pecuniaria richiesta in giudizio, l'onere della prova a carico del convenuto assume un contenuto particolare. L'art. 1218 c.c. pone, infatti, una presunzione in capo al debitore che può essere vinta da una prova specifica: quella di avere eseguito la prestazione per intero, nei modi convenuti e nei tempi stabiliti (e sin qui si resta nell'ambito della prova dell'eccezione); oppure, in alternativa, quella di non aver potuto adempiere per una situazione di impossibilità derivante da una causa non imputabile (e qui si entra nell'ambito della prova contraria alla presunzione). Il creditore, in tema di inadempimento della controparte, deve soltanto provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento; mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 9714/2011; Cass. n. 22361/2007; Cass. Sez. Un. 13533/2001). Riferimenti
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