Il caso della costituzione dell'appellante con la velina, tra improcedibilità e sanabilità

Redazione scientifica
01 Marzo 2017

La tempestiva costituzione dell'appellante con la cd. velina, in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, primo comma, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile.

La vicenda. Il Giudice di pace accoglieva l'opposizione proposta da A.L. nei confronti del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada e annullava il medesimo verbale. Il Ministero dell'interno proponeva allora appello, che però veniva dichiarato improcedibile, poiché lo stesso appellante aveva depositato una copia dell'atto di citazione, priva però dell'indicazione circa l'avvenuta notifica alla controparte.

Il soccombente Ministero ricorreva per cassazione.

La costituzione dell'appellante con velina. Come chiarificato dalle Sezioni Unite (Cass. n. 16598/2016), «la tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, primo comma, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350 c.p.c., secondo comma, mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, ovvero a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia originale, salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l'appello».

Nel caso in esame:

  • la velina non conteneva alcuna indicazione in ordine alla notifica e che l'appellante aveva depositato l'originale dell'atto di appello notificato oltre l'udienza di comparizione, aveva richiesto la rimessioni in termini;
  • inoltre, l'appellato non aveva disconosciuto la conformità della copia originale, ma la copia non conteneva alcuna indicazione dell'avvenuta notificazione;
  • infine, l'appellato si era costituito dopo che era scaduto per l'appellante il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c..

In conclusione. Il Tribunale si era trovato nell'impossibilità di verificare la tempestiva costituzione dell'appellante.

Per tali motivi, la Cassazione ha rigettato il ricorso.

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