Il caso della costituzione dell'appellante con la velina, tra improcedibilità e sanabilità
01 Marzo 2017
La vicenda. Il Giudice di pace accoglieva l'opposizione proposta da A.L. nei confronti del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada e annullava il medesimo verbale. Il Ministero dell'interno proponeva allora appello, che però veniva dichiarato improcedibile, poiché lo stesso appellante aveva depositato una copia dell'atto di citazione, priva però dell'indicazione circa l'avvenuta notifica alla controparte. Il soccombente Ministero ricorreva per cassazione.
La costituzione dell'appellante con velina. Come chiarificato dalle Sezioni Unite (Cass. n. 16598/2016), «la tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, primo comma, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350 c.p.c., secondo comma, mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, ovvero a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia originale, salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l'appello».
Nel caso in esame:
In conclusione. Il Tribunale si era trovato nell'impossibilità di verificare la tempestiva costituzione dell'appellante. Per tali motivi, la Cassazione ha rigettato il ricorso. |