Onere del compenso per l'attività giudiziale dell’avvocato nominato dal curatore speciale
02 Settembre 2016
Chi è tenuto al pagamento del compenso per l'attività giudiziale dell'avvocato nominato dal curatore speciale?
Il curatore speciale viene solitamente scelto dal Tribunale fra gli esercenti la professione forense, in modo tale da consentirgli di agire direttamente in giudizio, ex art. 86 c.p.c., nell'interesse della persona fisica o giuridica priva di valida rappresentanza. Tuttavia, il curatore speciale ha il compito di rappresentare il soggetto sotto il profilo sostanziale mentre il legale assume la rappresentanza nel processo, per cui si potrebbe paventare la dubbia compatibilità del cumulo delle due posizioni; il curatore speciale non potrebbe assistere e rappresentare nel processo la persona fisica o società, anche se ha la qualifica di avvocato. Va altresì precisato che il curatore speciale non è un ausiliario del giudice che l'ha nominato, al quale poter chiedere l'autorizzazione alla nomina di coadiutori, sostituti o collaboratori. Egli infatti non svolge un'attività di assistenza nel compimento di atti che il giudice stesso non è in grado di compiere da solo, ma rappresenta od assiste la persona o l'ente che di tale rappresentanza o assistenza siano prive. Il curatore speciale assume pertanto la veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato; i compensi non vanno quindi liquidati, in sede di volontaria giurisdizione, dal giudice che ha provveduto alla nomina, bensì corrisposti da coloro nel cui interesse ha agito ed eventualmente determinati, in sede contenziosa, dal giudice competente secondo gli ordinari criteri di collegamento (Cass. civ., 22 giugno 2006, n. 14447). Nello stesso senso depone altra precedente pronuncia di legittimità (Cass. civ., 26 ottobre 2005, n. 20679) laddove ha statuito che, in mancanza di una normativa specifica, la richiesta di pagamento del compenso e del rimborso delle spese al curatore speciale non potrà che essere avanzata nei confronti della parte rappresentata. In caso di contrasto, ogni questione dovrà essere definita in sede contenziosa. La giurisprudenza di merito ha dunque ulteriormente chiarito che non può essere accolta la domanda della società volta ad ottenere dal Giudice che ha nominato il curatore speciale la liquidazione del compenso, poiché quest'ultimo attiene al rapporto di mandato instauratosi per effetto della nomina del Presidente del Tribunale tra la società ed il curatore speciale stesso, la cui regolamentazione negoziale sul piano economico spetta alla società ed al suo organo gestorio (Trib. Milano, 15 dicembre 2014). Se quindi il curatore speciale assume la veste di mandatario di coloro nell'interesse dei quali viene nominato, per la liquidazione del compenso va fatto riferimento alle norme del codice civile che disciplinano il contratto di mandato ex 1703 e ss. c.c. In particolare l'art. 1709 c.c. pone il principio di presunzione di onerosità, stabilendo che la misura del compenso, se non è pattuita tra le parti, deve essere determinata in base alle tariffe professionali od agli usi ed in mancanza dal giudice. Ciò posto, può allora affermarsi che, in entrambe le fattispecie disciplinate dall'art. 78 c.p.c., il curatore speciale quando nomina un avvocato per approntare nell'interesse del rappresentato la difesa tecnica nel processo lo fa in nome e per conto dello stesso rappresentato (contemplatio domini) di cui è divenuto il rappresentante ex lege, di talché il rappresentato è la sola parte tenuta ad adempiere al pagamento dell'avvocato nominato dal curatore speciale per assumere la difesa tecnica nel processo unitamente al compenso spettante al medesimo curatore speciale.
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