Cassazione senza rinvio e sentenze non definitive

10 Giugno 2016

La cassazione senza rinvio, nella formulazione datane dal codice del 1940, ha posto delle questioni non previste in rapporto alle sentenze non definitive. Potrebbe risultare esteso in contrasto con il dato testuale il novero delle ipotesi di cassazione senza rinvio: tale cassazione non sarebbe più solo confinata al caso di declaratoria di absolutio ab instantia da parte del Supremo Collegio, in contrasto con quanto deciso dai giudici di merito, ma sarebbe estesa anche al caso di affermazione positiva della esistenza di quel presupposto processuale ritenuto a torto insussistente dal giudice di appello, in riforma della non definitiva di primo grado.
Il quadro normativo

Il comma 3 dell'art. 382 c.p.c. disciplina le ipotesi di cassazione senza rinvio, cui, tuttavia, va aggiunta quella prevista dall'art. 384 c.p.c., comma 2 ultima parte, ossia la cassazione sostitutiva del merito. Le ipotesi comprese nella previsione del comma in questione sono, in particolare, il difetto di giurisdizione, l'improponibilità della domanda, l'improseguibilità del giudizio. Esse hanno quale tratto comune la definizione del processo in corso atteso che non è possibile procedere né ad un nuovo giudizio di merito né, tantomeno, alla rinnovazione di quello che ha originato la sentenza cassata.

In particolare, la prima ipotesi disciplinata è quella del difetto assoluto di giurisdizione, anche noto come improponibilità assoluta della domanda sia dinanzi al giudice il cui provvedimento viene impugnato sia davanti ad ogni altro giudice. Si tratta, ancora più specificamente, della proposizione al giudice ordinario di una domanda relativa ad una materia che rientra nei poteri della P.A. con la conseguenza che essa non può comportare l'esercizio di alcuna funzione giurisdizionale. A titolo meramente esemplificativo si ricorda che la giurisprudenza ha affermato l'esistenza del difetto assoluto in parola rispetto al sindacato di atti di natura politica (Cass. civ., sez. U., ord., 5 giugno 2002, n. 8157; Cass. civ., 8 gennaio 1993, n. 124, in Giust. Civ., 1993, I, 1525, con nota di Corsinovi), ovvero in materia di elezioni parlamentari (Cass. civ., sez. U., 6 aprile 2006, n. 8118, in D&G, 22, 58) o, ancora, a volte, del c.d. eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass. civ., sez. U., 21 dicembre 2005, n. 26263).

Il problema delle sentenze non definitive

Rispetto alla questione specifica in esame, la formulazione letterale del comma 3 dell'art. 382 cit. non sembra possa rivestire valore decisivo.

Come detto, il legislatore del c.p.c. del 1942, poiché non prevedeva la immediata impugnabilità delle sentenze non definitive, aveva presente, nel formulare le disposizioni relative alla cassazione senza rinvio, questa diversa situazione nella quale, laddove l'esame del merito fosse stato omesso dal giudice di primo o secondo grado per una erronea estinzione in rito, la contraria affermazione da parte della Cassazione dell'esistenza di quel requisito, avrebbe comportato necessariamente il rinvio della causa al giudice di primo o di secondo grado per l'esame, non più precluso, del merito.

La introduzione, con la c.d. controriforma del 1950, della possibilità della impugnazione immediata delle sentenze non definitive consente di unire l'immediatezza della impugnazione la perdurante pendenza del processo di primo grado. Di questa circostanza non avrebbe potuto non tenere conto la Corte Suprema in ipotesi di cassazione della decisione d'appello di riforma di quella non definitiva di prima istanza: secondo l'opinione della giurisprudenza di legittimità, dovrebbe essere cassata senza rinvio la sentenza d'appello che, riformando la pronuncia non definitiva di primo grado, abbia a torto disconosciuto la legittimazione passiva del convenuto a contraddire. E, quindi, può ben accadere che la Corte cassi senzarinvio pur dopo avere verificato che la causa poteva essere proposta od il processo proseguito. Tanto potrebbe avvenire, ad esempio, quando – mentre il giudizio sul merito prosegue – una questione pregiudiziale di rito costituisca l'unico oggetto di una pronunzia non definitiva, poi appellata (e riformata) ed infine fatta oggetto di un ricorso in cassazione giudicato meritevole di accoglimento, ritenendosi a torto negata dal giudice d'appello la sussistenza di una certa condizione di trattabilità della causa nel merito. In tale situazione, avverte la dottrina, utilizzare l'art. 382 c.p.c. per dedurre se la cassazione debba avvenire con o senza rinvio, è una soluzione che presenta non pochi inconvenienti dal momento che l'art. 382 non considera l'eventualità che la sentenza impugnata sia non definitiva.

Quindi la soluzione del problema dovrebbe essere desunta da considerazioni di carattere sistematico, che suggerirebbero di ammettere (ove quella impugnata in sede di legittimità sia decisione di riforma di secondo grado - adottata unicamente sulla questione, risolta in senso ostativo alla prosecuzione del processo -, resa dietro impugnazione di una non definitiva di primo grado, pronunziata in un giudizio che è poi proseguito, nello stesso grado, per la decisione di merito) una sentenza di cassazione senza rinvio. Difetterebbe in questo caso la materia per un giudizio di rinvio. Giudizio che, in definitiva, costituirebbe un doppione: per la parte relativa alla questione pregiudiziale processuale, del giudizio della Cassazione; per la parte relativa al merito, del giudizio di primo grado che (al di là della pronunzia della sentenza non definitiva ed in dipendenza di essa) è nel frattempo proseguito. Se ne dovrebbe inferire la regola per la quale la cassazione senza rinvio si avrebbe oltre che nei casi di cui all'art. 382, comma 3, cit. anche quando la Suprema Corte debba conoscere di una questione che sia stata l'unica che abbia formato oggetto della sentenza non definitiva di primo grado, poi appellata e riformata con sentenza, quindi impugnata per cassazione con ricorso stimato meritevole di accoglimento dal Supremo Collegio. Questa soluzione dovrebbe essere tenuta ferma anche nella eventualità in cui il giudizio di primo grado, in cui era stata pronunziata la sentenza non definitiva, fosse stato sospeso: in tal caso dovrebbe esserne curata la riassunzione ex art. 129 disp. att. c.p.c..

In conclusione

Come già anticipatola soluzione del problema dovrebbe essere desunta da considerazioni di carattere sistematico, che suggerirebbero di ammettere (ove quella impugnata in sede di legittimità sia decisione di riforma di secondo grado - adottata unicamente sulla questione, risolta in senso ostativo alla prosecuzione del processo -, resa dietro impugnazione di una non definitiva di primo grado, pronunziata in un giudizio che è poi proseguito, nello stesso grado, per la decisione di merito) una sentenza di cassazione senza rinvio.

Guida all'approfondimento

A. PANZAROLA, La Cassazione civile giudice del merito, vol. II, Torino, 2005, 377 e ss.;

C. ASPRELLA, sub art. 382 c.p.c., in Commentario del codice di procedura civile, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, vol. IV, 2012.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario