Ammissibilità di domande “connesse” nei procedimenti di separazione e divorzio
11 Giugno 2016
Nel procedimento di separazione e divorzio sono proponibili domande “connesse” sottoposte a rito ordinario (es. azione di rimborso, di restituzione, di risarcimento del danno)?
Sovente, nel procedimento di separazione o divorzio, i coniugi presentano, per via di connessione soggettiva, domande aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni, il rimborso di somme anticipate, il risarcimento del danno ex artt. 2043, 2059 c.c. Talvolta, introducono anche l'azione di scioglimento della comunione legale o di divisione dei beni. Sotto al primo aspetto, la giurisprudenza è ormai costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse”, sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civ., sent., 6 marzo 2013; ancor più recente: Trib. Milano, sez. IX, sent., 3 luglio 2013) essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2009, n. 11828, Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2004 n. 20638). Più di recente, v. Cass. civ., sez. I, sent., 8 settembre 2014, n. 18870. Quanto alla domanda di scioglimento della comunione legale, la giurisprudenza, abbandonato un pregresso orientamento che qualificava il giudicato come presupposto processuale (Cass. Civ. n. 4351 del 2003), afferma che la pronuncia divisoria presuppone il passaggio in giudicato della domanda di separazione, quale condizione dell'azione (Cass. civ., n. 4757 del 2010). In ogni caso, valgono comunque le regole cennate ex art. 40 c.p.c. e, pertanto, l'azione comunque non può essere proposta nell'ambito del giudizio di separazione o divorzio, nemmeno all'indomani della l. 55/2015 che non ha innovato alcun profilo processuale sul punto, sebbene abbia espressamente modificato l'art. 191 c.c., nel senso che la comunione legale tra i coniugi si scioglie a seguito dell'emanazione dei provvedimenti presidenziali di cui all'art. 708 c.p.c. |