Il giudice che declina la competenza deve liquidare le spese di lite

Redazione scientifica
12 Aprile 2017

Ai sensi della l. n. 69/2009, il giudice di merito, quando declina la competenza con ordinanza di cui al primo comma dell'art. 279 c.p.c. nel processo di cognizione ordinaria, o con un provvedimento reso in altro rito, deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui.

Il caso. La Corte d'appello confermando la decisione del Tribunale, dichiarava la propria incompetenza per valore, in favore del Giudice di Pace, a cui rimetteva anche la regolazione delle spese della fase di merito.

Veniva proposto ricorso in Cassazione, denunciando l'errore del giudice territoriale, che avrebbe dovuto liquidare le spese di lite con l'ordinanza di dichiarazione della propria incompetenza.

Ius receptum. L'orientamento maggioritario a cui la Cassazione decide di dare seguito è quello per cui «nel regime di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, il giudice di merito, quando declina la competenza con ordinanza di cui al primo comma dell'art. 279 c.p.c. nel processo di cognizione ordinaria, o con un provvedimento reso in altro rito, deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui e considerato che il riferimento alla sentenza, rimasto nel prima comma dell'art. 91 c.p.c., è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia» (Cass. n. 23359/2011).

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