Tariffario abrogato: quale compenso per l'avvocato?
01 Giugno 2016
È possibile applicare il tariffario abrogato per le spese legali del primo grado di giudizio terminato prima dell'entrata in vigore del d.m. n. 140/2012?
La Cassazione con la recente sentenza n. 12741 (Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2016, n. 12741) torna sulla problematica dell'applicazione dei criteri per la liquidazione del compenso all'avvocato ribadendo quanto già precisato dalle Sezioni Unite (Cass. civ, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405) con riferimento alla tariffa professionale previgente il d.m. n. 140 del 2012. La S.C. afferma che, in tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140 (che ha dato attuazione all'art. 9, comma 2, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27), i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (Cass. civ., sez. VI, 11 febbraio 2016, n.2748). Nella fattispecie, il tribunale, avendo riformato la sentenza di primo grado integralmente e ritenuto di rigettare la domanda attorea, ha provveduto sulle spese del giudizio di primo grado con riferimento ad attività ormai esaurite e, pertanto, giusta il principio appena ricordato, ha fatto correttamente applicazione della tariffa previgente, alla stregua del principio di diritto secondo cui il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita (nella specie, cassando con decisione nel merito), deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta, sicché, per l'attività conclusa nella vigenza del d.m. n. 127 del 2004, devono essere applicate le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012 (Cass. civ., sez. III, ord., 18 dicembre 2012, n. 23318). Inoltre, la Corte richiama altresì il già affermato principio secondo cui nel caso di liquidazione delle spese processuali sulla base delle tariffe approvate con il d.m. n. 140 del 2012, in difetto di specifica indicazione, non può presumersi che la somma liquidata sia stata parametrata dal giudice ai valori medi, rilevando unicamente che la liquidazione sia contenuta entro i limiti, massimo e minimo, delle tariffe medesime, peraltro nemmeno vincolanti, come si desume dall'art. 1, comma 7, dello stesso decreto (Cass. civ., sez. VI, ord., 16 settembre 2015, 18167).
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