Il valore delle dichiarazioni extraprocessuali nel processo tributario

Redazione scientifica
18 Novembre 2016

Le dichiarazioni extraprocessuali non possono costituire prova piena dei fatti affermati, ma hanno il valore probatorio più limitato proprio degli elementi inidiziari.

Il caso. A seguito di verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di una contribuente, risultava che la stessa, pur non avendo mai presentato dichiarazione dei redditi, fosse intestataria di numerose vetture, acquirente di un immobile, nonché titolare di vari contratti di locazione. Pertanto l'Agenzia emetteva avvisi di accertamento per recuperare la tassazione, ai fini Irpef, degli anni di imposta 1996 – 2003. La donna ricorreva, avverso tali avvisi, sostenendo la non tassabilità dei redditi accertati in quanto provento dell'attività di prostituzione da lei esercitata.

Le Commissione Tributaria regionale, confermando la pronuncia della Commissione Tributaria provinciale, rigettava le istanze della contribuente ritenendo che «il reddito da meretricio non costituisce reddito esente o non imponibile e neppure provento da attività illecita, ma rientra tra i redditi diversi, tassabili» ex artt. 6 e 67 lett. l) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Le dichiarazioni extraprocessuali… In particolare, la Commissione regionale ha qualificato come reddito tassabile parte dei versamenti in assegni emessi dal cliente S.S., mentre riteneva «“giustificati”, perché non connessi con l'attività di prostituzione, i restanti versamenti in assegni emessi dalla società F.R., «valorizzando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dell'amministratore unico della società», il quale riferiva di aver consegnato gli assegni ricevuti in pagamento dai clienti alla donna affinché li depositasse sul proprio conto corrente, restituendogli l'equivalente in contanti.

…hanno valore di prova? L'Agenzia delle Entrate ricorreva allora in Cassazione. Tra i motivi di ricorso, quelli che rilevano in questa sede, sono:

  • quello tramite cui si denuncia la violazione dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per aver ammesso la prova costituita dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore unico della società F.R. ;
  • quello con cui si denuncia l'impugnata sentenza per aver giustificato i versamenti di assegni della ditta F.R., nonostante dagli accertamenti riportati nel processo verbale di constatazione non risultasse alcuna restituzione delle somme ricevute.

La Cassazione chiarisce che, in materia di utilizzabilità delle prove dichiarative nel processo tributario, «anche al contribuente deve essere riconosciuta la facoltà di avvalersi di dichiarazioni rese in sede extraprocessuale; tuttavia esse non possono costituire prova piena dei fatti affermati, ma hanno il valore probatorio più limitato proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione” secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 18 del 2000» (Cass., n. 11785/2010; Cass., n. 8369/2013).

L'impugnata sentenza h violato tale principio omettendo di indicare quali fossero gli elementi ulteriori atti a conferire valenza di prova alle dichiarazioni extraprocessuali. Sussiste pertanto vizio motivazionale, per aver il giudice d'appello recepito acriticamente le dichiarazione dall'amministratore unico della società F.R., omettendo qualunque controllo sull'attendibilità delle stesse.

Il reddito da meretricio come reddito diverso tassabile.

Per quanto riguarda la natura dell'attività di prostituzione, quale fonte di un reddito imponibile ai fini IRPEF e l'analisi dei motivi del ricorso in Cassazione della contribuente si rinvia a Imposizione IRPEF per i proventi derivanti dall'attività di meretricio, in Il Tributario.

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