Conciliazione monocratica
26 Luglio 2023
Introduzione Il Legislatore, con l'intento di coordinare le funzioni ispettive del lavoro con la conciliazione delle controversie individuali, ha istituito lo strumento della c.d. conciliazione monocratica ai sensi dell'art. 11, co. 4, D.lgs. 23 aprile 2004, n. 124. Le modalità di conciliazione monocratica insistono, principalmente, su due forme tipiche quali la conciliazione monocratica preventiva e la conciliazione monocratica contestuale. La prima ipotesi è attuata in via preventiva a seguito di richiesta di intervento ispettivo presso la competente sede dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). L'istanza è di norma avanzata da parte di un lavoratore o da un'organizzazione sindacale a cui il lavoratore abbia conferito rappresentanza. La seconda ipotesi della conciliazione monocratica contestuale è attuata in sede di accertamento da parte degli organi ispettivi. Qualora durante una verifica gli ispettori accertino la presenza di aspetti giuridici utili ad una conciliazione, redigerà apposita relazione e inviterà le parti presso la competente sede dell'ITL. Presupposto della conciliazione I presupposti per l'avvio della procedura di conciliazione monocratica, sia di tipo preventivo che contestuale, sono:
Il Ministero del Lavoro nella propria Circolare n. 36/2009 ha chiarito che il funzionario incaricato alla conciliazione monocratica potrà avviare il procedimento ispettivo nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si sia concluso positivamente. Per contro saranno obbligatoriamente effettuati i necessari accessi ispettivi laddove, per verificate irregolarità gravi, si riscontri:
Per i riflessi penali dell'illecito il tentativo di conciliazione monocratica è ammesso, ad esempio, nei casi di riscontrata omessa sorveglianza sanitaria nel lavoro nero, essendo questa una fattispecie che connatura solo eventualmente l'ipotesi di reato. Diverso il caso in cui l'illecito sia riscontrato in fattispecie che integrino di per sé stessi gli estremi del reato come, ad esempio, la prestazione lavorative di lavoratrici madri al lavoro notturno, l'impiego di cittadino extracomunitari privi di permesso di soggiorno, il lavoro minorile nei casi di divieto previsti dalla norma. Ferma restando la discrezionalità del Dirigente dell'ITL nell'individuazione dei singoli soggetti, i "conciliatori monocratici" sono scelti sia tra i funzionari con adeguata e specifica professionalità maturata in tale ambito, sia tra i funzionari in possesso della qualifica ispettiva in quanto idonei a trattare la fattispecie da conciliare nell'ottica di un possibile seguito ispettivo. Quanto alla conciliazione monocratica preventiva si precisa che, valutata dalla ITL la possibilità di esperire la procedura, il funzionario assegnatario provvede a convocare le parti innanzi a sé, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle finalità deflattive dell'istituto. Occorre evidenziare che, anche in relazione alla conciliazione contestuale, valgono i medesimi presupposti delineati in precedenza ai fini sia della sua attivazione che degli esiti legati al raggiungimento o meno dell'accordo. A ciò va, tuttavia, aggiunto che, ai sensi dello stesso art. 11, co. 6, D.lgs. n. 124/2004, il personale ispettivo tenuto ad acquisire 'Il consenso delle le parti", mediante apposita verbalizzazione, anche successiva al verbale di primo accesso ispettivo. Tale consenso, peraltro, potrà essere resa separatamente, per iscritto, a mezzo lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata, facendo espresso riferimento al verbale di primo accesso ispettivo. Ciò premesso si ritiene che la conciliazione monocratica contestuale, in analogia con quanto previsto nella Direttiva del 18 settembre 2008 relativamente al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, possa trovare utile applicazione nel caso in cui l'azienda occupi un solo lavoratore (intendendosi per tale qualsiasi prestatore di lavoro, anche autonomo, a prescindere della tipologia contrattuale utilizzata) a meno che, in relazione agli elementi di prova acquisiti in occasione del primo accesso ispettivo ed alla loro capacità di "tenuta" in un eventuale contenzioso amministrativo o giudiziario, lo stesso non possa considerarsi "in nero". Oggetto della conciliazione
Conciliazione monocratica e diffida accertativa Come già precisato dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 24/2004, la conciliazione monocratica, che eventualmente segua la notificazione di un provvedimento di diffida accertativa ai sensi dell'art. 12, D.lgs. n. 124/2004, non produce alcuna efficacia estintiva del procedimento ispettivo che, in tali ipotesi, peraltro, è stato già preventivamente avviato. Occorre inoltre precisare che l'eventuale credito patrimoniale concordato in sede di conciliazione non può modificare l'importo della contribuzione previdenziale dovuta, che deve essere comunque commisurata al eredito indicato nella diffida accertativa. Conciliazione monocratica e certificazione dei contratti Nel caso di rapporti certificati non è invece possibile procedere mediante conciliazione monocratica in quanto, in questo caso, chi intende presentare ricorso giurisdizionale contro la certificazione deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. I termini In entrambe le fattispecie di conciliazione monocratica, l'attivazione della procedura interrompe i termini di cui all'art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione del procedimento conciliativo, vale a dire, in caso di esito positivo, fino al momento del pagamento delle somme al lavoratore e del versamento dei contributi e premi a INPS e INAIL, fatto salvo quanto sopra specificato in materia di rateazione del debito previdenziale. Pertanto, all'avvio della procedura del tentativo conciliatorio vengono sospesi i termini per la notificazione al trasgressore delle violazioni accertate:
I termini di cui sopra decorrono dalla data di accertamento della violazione. Gli effetti giuridici L'estinzione del procedimento ispettivo, soggettivamente limitata alle parti dell'accordo, si realizza con il raggiungimento dell'accordo stesso, seguito dagli adempimenti di cui all'art. 11, co. 4, D.lgs. n. 124/2004. Il mancato adempimento all'obbligo del versamento degli importi contributivi, nella misura e nei modi concordati, segnalato degli Istituti creditori, determina l'immediata attivazione delta procedura ispettiva. Qualora la conciliazione monocratica sia definita con la previsione del versamento in misura differita o rateizzata delle somme di natura patrimoniale spettanti al lavoratore, il procedimento ispettivo si estingue, esclusivamente, con il pieno soddisfacimento del credito concordato. Del definitivo adempimento dovrà essere data comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro. Pertanto, oltre alle ipotesi in cui il debito patrimoniale sia adempiuto contestualmente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, nei casi di differimento o di rateizzazione del pagamento, sarà onere del datore di lavoro fornire all'Ufficio territoriale competente la dimostrazione dell'avvenuto integrale adempimento, entro il termine ultimo stabilito nel verbale di accordo. La mancata ottemperanza all'obbligo del versamento delle somme concord ate in sede conciliativa sembra consentire, peraltro, al lavoratore t'attivazione della procedura esecutiva innanzi all'organo giudiziario, sulla base dell'accordo raggiunto. Va. infatti, evidenziato che il verbale di conciliazione, ai sensi dell'art. 474, co. 2 o 3, c.p.c., rientra tra "gli atti ricevuti (...) di pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli". Assistenza Le parti possono farsi assistere al tentativo di conciliazione monocratica sia personalmente sia con l'assistenza di rappresentanti appositamente nominati e delegati e che abbiano poteri di transigere e conciliare (cfr anche Ministero del Lavoro Circolare del 26 novembre 2009, n. 36). Nella lettera di convocazione, inviata con raccomandata, si provvede ad avvertire le parti circa la possibilità di farsi coadiuvare durante la procedura di conciliazione da propri rappresentanti sindacali, ovvero da consulenti del lavoro o dagli altri professionisti abilitati di cui alla L. n. 12/1979, cui abbiano conferito un mandato specifico. Adempimenti successivi alla conciliazione Affinché il procedimento della conciliazione monocratica possa considerarsi concluso il datore deve versare i contributi previdenziali e i premi assistenziali in un unico versamento o in forma rateale presentando quietanza di versamento dell'unica soluzione o della prima rata della dilazione. Sono dovute le sanzioni civili pari al TUR maggiorate di 5,5 punti. Il mancato versamento della contribuzione e dei premi assicurativi comporta l'avvio immediato della procedura ispettiva presso la sede aziendale. Al fine di ottemperare alle disposizioni inserite nel verbale di conciliazione il datore di lavoro dovrà: - pagare al lavoratore delle somme oggetto del verbale di conciliazione; - riportare le somme riconosciute a Libro Unico del Lavoro (e consegnarne copia all'ITL); - effettuare le ritenute previdenziali e le ritenute fiscali (si ritiene che se le somme interessino anni precedenti queste debbano essere tassate separatamente ai sensi dell'art. 17 TUIR); - inviare apposito flusso telematico Uniemens a modifica o integrazione dei periodi assicurativi al fine di permettere la creazione del modello DM VIG per la regolarizzazione della posizione INPS; - effettuare i versamenti contributivi con pagamento delle sanzioni civili a mezzo modello F24 (con causale contributo RC01); - effettuare i versamenti dei premi assicurativi con pagamento delle sanzioni civili (la richiesta sarà effettuata direttamente dall'Inail a seguito di trasmissione del verbale di conciliazione a cura dell'ITL); - riportare le somme nella Certificazione Unica; - indicare le ritenute fiscali nell'annuale modello 770 (Dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta). Riferimenti Per i recenti orientamenti sul tema, v. INPS, Circolare 26 luglio 2023, n. 70
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