Inefficacia del pignoramento ex art. 557, comma 3, c.p.c.

Redazione scientifica
13 Settembre 2016

L'inefficacia del pignoramento sancita dall'art. 557, comma 3, c.p.c. è rilevabile d'ufficio.

L'inefficacia del pignoramento sancita dall'art. 557, comma 3, c.p.c. è rilevabile d'ufficio: in particolare, nella fase di iscrizione a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio – a pena di inefficacia del pignoramento – il creditore deve depositare copie conformi degli atti, quindi, non deve limitarsi a depositare una copia degli atti richiamati dal disposto di cui al comma 2 del suddetto articolo.

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