La mediazione torna misura strutturale: eliminata l'obbligatorietà a tempo

16 Giugno 2017

Con il voto di fiducia di oggi, il Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto-legge in materia finanziaria recante anche interventi in materia di sviluppo che contiene una norma molto attesa e, cioè, la decisione sulle sorti della mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. n. 28/2010.

Ebbene, il legislatore ha deciso di rendere strutturale l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione eliminando quelle disposizioni che, a partire dal decreto del fare del 2013, avevano re-introdotto l'obbligo della mediazione, ma «a tempo» e subordinandone il «rinnovo» ad una verifica dei risultati sul campo.
Ed infatti, l'rt. 11-ter del testo approvato, rubricato per l'appunto «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», prevede che «Il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, sono sostituiti dal seguente: “A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma”».
Il legislatore ha, quindi, abrogato, la norma secondo cui il comma 1-bis dell'art. 5 «ha efficacia per i 4 anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di 2 anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della Giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione».
Al posto del monitoraggio è stato introdotto un obbligo annuale di relazione alle Camere sull'attuazione dell'istituto «sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma».
Del resto, vi erano due circostanze che rendevano molto probabile la scelta del legislatore: in primo luogo il fatto che le statistiche diffuse regolarmente dal Ministero della Giustizia con riferimento proprio all'esito della mediazione avevano dimostrato che la mediazione funziona laddove le parti decidono di proseguire oltre il primo incontro.
In secondo luogo, il fatto che la Commissione europea, qualche anno fa, decise di chiudere la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia sul deficit eccessivo imponendo una serie di raccomandazioni tra le quali quello di favorire il più possibile le misure di risoluzione alternativa delle controversie.

Stabilizzazione della mediazione. Il legislatore, quindi, ha scelto – per il momento – di limitarsi alla stabilizzazione della mediazione, mentre non ha ritenuto di intervenire sulla disciplina della stessa nonostante vi siano molte questioni dubbie e molti aspetti su cui intervenire al fine di rafforzare l'effettività della partecipazione delle parti al procedimento e l'efficacia della mediazione stessa.
Certamente, però, la scelta di rendere stabile la mediazione contribuisce a creare un ambiente idoneo affinché gli organismi di mediazione possano aumentare gli investimenti sulla qualità dei servizi (e sui quali qualche anno fa il Ministero aprì una consultazione di cui si sono perse le tracce). Ma gli sforzi degli organismi di mediazione e dei mediatori – certamente necessari ed opportuni – potranno essere coronati da successo soltanto se il legislatore contribuirà modificando opportunamente le norme sulla mediazione e soprattutto renderà la giustizia più efficiente dal momento che soltanto quest'ultima sarà l'elemento decisivo per rendere effettiva la cultura della mediazione.

(Fonte:www.dirittoegiustizia.it)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.