Assegnazione forzataFonte: Cod. Proc. Civ. Articolo 505
30 Marzo 2016
Inquadramento
Nell'assegnazione il trasferimento del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) dell'esecutato non si perfeziona a favore di un soggetto estraneo alla procedura esecutiva, ma del creditore istante o di altro intervenuto, indipendentemente dal fatto che sia tardivo o tempestivo, chirografario o privilegiato ( Cass. civ., sez. V, 29 luglio 2005, n. 16022 ). Di qui la conclusione che l'istanza di assegnazione può essere proposta da qualsiasi creditore, a condizione che sia munito di titolo esecutivo nel rispetto delle prescrizioni di cui all' art. 505, comma 1 , c.p.c .
Anche il creditore privo di titolo può chiedere l'assegnazione, a condizione che ci sia l'accordo di tutti i creditori concorrenti, come lascia intendere il comma 2 della medesima disposizione. Ad evitare che l'assegnazione possa essere utilizzata a fini speculativi, l' art. 506 c.p.c. prescrive, inoltre, che l'assegnazione debba avere ad oggetto un importo non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti privilegiati anteriori a quelli dell'assegnatario.
Rimane fermo che, in mancanza di creditori intervenuti, il creditore può chiedere l'assegnazione per un importo pari alla differenza tra il proprio credito in linea capitale ed il prezzo che intende offrire, oltre alle spese a norma dell' art. 589, ult. comma c.p.c. . Ratio della norma è agevolare la proposizione di istanze di assegnazione, evitando al creditore di anticipare parte delle somme che gli verrebbero comunque restituite.
L'assegnazione è di tipo satisfattivo, misto o sostitutivo della vendita.
Quella satisfattiva presuppone che il singolo bene rimanga assegnato in pagamento al creditore come datio in solutum, in luogo della distribuzione del ricavato, senza che corrisponda alla procedura alcun importo. Tuttavia non può considerarsi come una forma di prestazione in luogo dell'adempimento ex artt. 1197 e 1198 c.c. , in difetto della volontà del debitore. L'assegnazione satisfattiva postula, inoltre, il consenso di tutti i creditori (anche non titolati) concorrenti, che va prestato nelle forme di cui all' art. 629 c.p.c. , vale a dire personalmente dalla parte ovvero a mezzo di mandatario speciale, sia oralmente in udienza, sia con atti scritti notificati alle altre parti. Il consenso deve, inoltre, essere specifico e riguardare non solo l'importo di assegnazione e la persona dell'assegnatario ma anche le modalità ed i termini di pagamento, la misura del conguaglio, l'accollo.
Poiché il consenso è previsto dalla legge nell'interesse di tutti i creditori, costoro – e non anche il debitore - possono contestare il provvedimento di assegnazione ai sensi dell' art. 617 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 3 marzo 1971, n. 546). Resta fermo che si può prescindere dal consenso degli altri creditori in caso di assegnazione parziale, purché il giudice dell'esecuzione accerti che i beni rimanenti assicurino la soddisfazione integrale di tutti gli altri creditori. Analogamente, se i creditori sono di grado differente, l'assegnazione può essere disposta a favore del privilegiato di grado anteriore, anche senza il consenso dei creditori postergati.
Se i creditori intervenuti sono di pari grado ed ognuno chiede l'assegnazione del diritto sul bene, ne divengono tutti contitolari, ma l'effetto traslativo si verifica in proporzione al singolo credito fatto valere. L'assegnazione può dirsi mista qualora il valore del bene ecceda la somma di denaro necessaria a soddisfare i crediti collocati con precedenza rispetto a quello dell'assegnatario. Ad evitare però un ingiustificato arricchimento, quest'ultimo è tenuto a versare un conguaglio, pari alla differenza tra il valore del bene ed il credito vantato, nelle forme dei depositi giudiziari ex art. 162 disp. att. c.p.c.
Rimane da accennare all'assegnazione sostitutiva della vendita, così definita perché il creditore non consegue la proprietà del bene espropriato per soddisfare la propria pretesa, ma solo per aver corrisposto il prezzo alla procedura; tant'è che in questa particolare fattispecie di assegnazione non è richiesto il consenso degli altri creditori e l'unico beneficio dell'assegnatario può individuarsi nel mancato deposito della cauzione. Assegnazione mobiliare
Dopo le riforme del 2005-2006 è stato eliminato dalla formulazione dell' art. 538 c.p.c. , dedicato alla vendita mobiliare all'incanto, ogni riferimento alla facoltà dei creditori di chiedere l'assegnazione; ed infatti, in caso di mancata aggiudicazione del bene, l'originaria formulazione della norma prevedeva che il cancelliere informasse i creditori dell'esito negativo dell'incanto affinché formulassero eventuali istanze di assegnazione. Nel regime attuale, il soggetto incaricato della vendita all'incanto deve, comunque, procedere ad una nuova gara con una base d'asta inferiore di un quinto rispetto alla precedente. La scelta di privilegiare il secondo esperimento di vendita, rispetto ad improbabili domande d'assegnazione, risponde all'esigenza di ridurre i tempi della procedura, attraverso l'automatico ribasso del prezzo base, senza dover più attendere un formale provvedimento del giudice. Il testo dell' art. 538 c.p.c. così come modificato dal legislatore del 2006 ha, di fatto, abrogato l'istituto dell'assegnazione mobiliare.
Pur condividendosi la scelta del legislatore di vincolare la riduzione del prezzo base d'asta ad un valore ben preciso ed evitare l'aggiudicazione del bene per valori irrisori, l'eliminazione dell'istituto dell'assegnazione volontaria dall'espropriazione mobiliare appare illogica e contraddittoria. Per vero non si è tenuto conto che l'eventuale assegnazione del bene al prezzo stabilito per la prima gara potrebbe risultare più vantaggiosa della seconda vendita, sia per il debitore, sia per il creditore procedente e gli intervenuti, costretti a subire una riduzione di un quinto rispetto a quanto avrebbero potuto ottenere in seguito all'accoglimento di una domanda d'assegnazione.
Proprio la prassi di disporre l'incanto per un numero significativo di volte, oltre a rallentare i tempi per la soddisfazione dei creditori, favorisce la liquidazione del bene per un prezzo irrisorio, a discapito degli interessi di tutti i soggetti della procedura esecutiva, oltre alla fisiologica obsolescenza del bene mobile. Sarebbe stato, quindi, più opportuno subordinare lo svolgimento del secondo tentativo di vendita alla mancanza di domande d'assegnazione, proprio come accaduto per l'espropriazione immobiliare.
Sicché l'attuale regime dell'assegnazione nell'espropriazione mobiliare è regolato esclusivamente: a ) dal comma 2 dell' art. 529 c.p.c. , che consente al creditore pignorante ed a quelli muniti di titolo intervenuti tempestivamente di chiedere, in alternativa alla vendita, l'assegnazione di titoli di credito o altri beni il cui valore risulti da listino di borsa o di mercato ( Cass. civ., sez. III, 2 agosto 1997, n. 7166 );
b) dall' art. 539 c.p.c. , dove si prevede che, nell'ipotesi di esito negativo del primo tentativo di vendita, gli oggetti d'oro o d'argento vengano ipso iure assegnati ai creditori per un prezzo pari al loro valore intrinseco, in quanto equivalenti al denaro. In definitiva, al di fuori delle ipotesi regolate dagli artt. 529 e 539 c.p.c. , i creditori non possono più formulare istanze d'assegnazione nell'espropriazione mobiliare. Assegnazione immobiliare
Il legislatore dell'estate 2015 ha riscritto la disciplina dell'assegnazione e, sia pure indirettamente, quella in materia di chiusura dell'esecuzione per infruttuosità ex art. 164- bis disp. att. c.p.c. Ed infatti, l'istanza di assegnazione non presuppone più l'esito negativo della vendita, poiché può essere proposta nel termine di dieci giorni prima della data fissata per il primo esperimento di vendita, a norma del novellatoart. 588 c.p.c.
Per incentivare l'assegnazione, l' art. 589 c.p.c. stabilisce che l'istanza deve contenere un'offerta di pagamento non inferiore a quella prevista nell' art. 506 c.p.c. ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata . Sicché, diversamente da quanto sostenuto in passato dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2011, n. 8731 ), se nella vendita successiva alla prima viene ridotto il prezzo base dell'immobile, la medesima riduzione si applica automaticamente anche all'assegnazione.
Di qui la conferma che l'assegnazione svolge, di fatto, la funzione di una vera e propria offerta, priva di cauzione, perché l a serietà dell'istanza è già garantita dal credito dell'assegnatario. Ad essa pertanto dovrebbe essere applicato non solo lo stesso regime di segretezza, ma anche di irrevocabilità dell'offerta. Dunque in mancanza di offerte più elevate, il creditore istante ai sensi dell' art. 588 c.p.c. , rimane obbligato a versare il conguaglio.
Al riguardo va precisato che l'efficacia dell'istanza di assegnazione è subordinata, dagli artt. 572 s s. c.p.c. , alla mancanza di offerte pari o superiori al prezzo base. In questo modo il giudice (o il professionista) direttamente all'udienza di vendita è in grado di valutare le eventuali domande d'assegnazione e, in caso di inammissibilità delle stesse, di disporre un nuovo tentativo di vendita, ovvero di aggiudicare il bene all'offerente minimo.
Nel tentativo di ridurre il rischio di un'aggiudicazione a prezzo vile, in seguito all'introduzione della c.d. offerta minima (inferiore al prezzo base nei limiti di un quarto), il legislatore ha riscritto gli artt. 571 - 573 c.p.c. : al giudice è precluso aggiudicare il bene in favore dell'offerente «minimo » , in presenza di un'istanza di assegnazione per un importo pari almeno al prezzo base ed all'importo di cui all' art. 506 c.p.c. Ciò in quanto tale istanza equivale ad un'offerta più conveniente che non lascia spazi alla discrezionalità del giudice. Anche per questa ragione, pur in difetto di un'espressa previsione normativa, l'istanza di assegnazione deve rimanere segreta f ino al momento dell'apertura delle buste degli offerenti . Diversamente opinando, si finirebbe per agevolare l'offerente minimo che, in caso di offerte plurime, potrebbe sempre rilanciare nella gara di cui all' art. 573 c.p.c. ; e nell'ipotesi di offerta unica, consapevole della mancanza di istanze di assegnazione, otterrebbe l'aggiudicazione per un importo particolarmente basso.
Se si allinea la disciplina dell'assegnazione a quella dell'offerta va escluso che:
Provvedimento di assegnazione
Se l'istanza di assegnazione è formulata per un importo inferiore al prezzo base dell'immobile stabilito per l'esperimento di vendita in corso, oppure all'importo di cui all' art. 506 c.p.c. , il giudice la dichiara inammissibile. Il giudice decide sull'istanza con ordinanza che non ha carattere decisorio, ma che è censurabile ai sensi dell' art. 617 c.p.c .
In caso di accoglimento, il provvedimento deve contenere, oltre alle modalità ed ai termini di versamento del prezzo, le generalità del debitore, del creditore assegnatario ed eventualmente del terzo proprietario dell'immobile.
L'ordinanza di assegnazione costituisce un provvedimento esclusivo del giudice dell'esecuzione e non può essere pronunciato dal giudice del processo di divisione instaurato incidentalmente nel corso dell'espropriazione di bene indiviso (Cass. civ., 27 giugno 1987, n. 1320, in Riv. dir. proc., 1988, 1175, con nota di RIVA, Rapporti tra esecuzione su beni indivisi e giudizio divisorio).
Come per la vendita forzata, l'effetto traslativo dell'assegnazione è subordinato alla pronuncia del decreto di trasferimento; sul punto è stato tuttavia osservato che, se l'assegnazione ha natura satisfattiva, l'ordinanza determina ex se il trasferimento del diritto, non essendo necessario il pagamento del prezzo, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di mobili o di immobili. Nelle altre ipotesi di assegnazione il giudice, prima di emanare il decreto di trasferimento, deve verificare l'esatto versamento del prezzo, sempre che l'assegnatario non abbia assunto il debito dell'esecutato.
Gli effetti sostanziali dell'assegnazione rimangono compiutamente regolati dagli artt. 2919, 2925 e 2929 c.c. ; pertanto l'assegnatario, nel conseguire la titolarità del diritto di proprietà conserva, per quanto concerne l'opponibilità di eventuali diritti acquistati da terzi sull'immobile, la medesima posizione che gli veniva riconosciuta quale creditore dell'esecutato.
In mancanza di una disciplina esplicita dell'inadempimento dell'assegnatario, dovrebbe trovare applicazione l'istituto della vendita in danno regolato dall'art. 587 c.p.c. Ne segue che, se in seguito all'inadempimento viene disposta una nuova vendita e si raggiunge un importo inferiore rispetto a quello offerto, il credito dell'assegnatario inadempiente sarà decurtato, in sede di distribuzione, della differenza tra il prezzo indicato nell'istanza di assegnazione e quello offerto dall'aggiudicatario in sede di rivendita. Laddove, invece, la collocazione del creditore assegnatario gli impedisca di essere soddisfatto a causa della presenza di creditori di grado anteriore, si deve riconoscere che il giudice possa, per analogia, pronunciare decreto di condanna per la differenza, ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 58 7 c.p.c. Assegnazione a favore di un terzo
Il d.l. 3 maggio 2016, n. 59 ha innovato in maniera significativa l'istituto dell'assegnazione con l'introduzione dell'art. 590-bis nel codice di rito civile.
La nuova disposizione, dedicata all'assegnazione a favore di un soggetto terzo, stabilisce espressamente che il creditore assegnatario deve dichiarare in cancelleria, entro cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del soggetto cui sarà trasferito l'immobile, depositando altresì la dichiarazione di quest'ultimo di volerne profittare.
In difetto, il decreto di trasferimento sarà emesso a favore del creditore, con la previsione esplicita che gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione rimangono comunque a carico del creditore.
È evidente che:
Quanto al regime transitorio, l' art. 590- bis c.p.c. si applica alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di espropriazione forzata immobiliare, successivamente al decorso del termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ex art. 4, co mma 6, d.l. n. 59 del 3 maggio 20 16 . Riferimenti
ARIETA - DE SANTIS, L'esecuzione forzata in Trattato di diritto processuale civile, a cura di Montesano e Arieta, Padova 2007, 705;
BONGIORNO, Espropriazione mobiliare, in Digesto disc. priv. - sez. civ., Torino 1992, VIII, 44; BONSIGNORI, Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato , Milano 1962 , 178;
CAPPONI, Manuale di diritto dell'esecuzione civile4, Napoli 1990, 334;
CARNACINI, Contributo alla teoria del pignoramento, Padova 1936, 6 ss.; Potrebbe interessarti |