Il genitore che ha gravemente trascurato il figlio ha diritto agli alimenti?
01 Marzo 2016
Il caso. Un genitore promuoveva un giudizio di prestazione di alimenti ex art. 433, comma 1, n. 2) c.c. nei confronti del figlio maggiorenne. Questo si opponeva alla domanda «sostenendo che il padre si era allontanato da casa e si era disinteressato di lui fin dalla sua nascita» e che pertanto non gli spettasse tale diritto.
Il rigido automatismo dell'esclusione dell'obbligo degli alimenti. Il Tribunale adito, nel decidere la questione in esame, sollevava questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 448 bis c.c.. Nel dettaglio la predetta norma nel disporre che «il figlio (…) e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza della responsabilità genitoriale» contrasterebbe con l'art. 3 Cost. dal momento che escluderebbe l'obbligo alimentare del figlio nei confronti del genitore solo ed esclusivamente quando sia intervenuta una pronuncia giudiziale di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Pertanto non sarebbero ricompresi quei casi (come quello in esame) in cui vi siano state «reiterate violazioni dei doveri inerenti» la responsabilità genitoriale ma non sia mai intervenuta nessuna pronuncia di decadenza nei confronti del genitore inadempiente.
Mancati accertamenti del giudice a quo. La Corte Costituzionale rileva che nel sollevare la questione di legittimità costituzionale il rimettente si è limitato ad affermare apoditticamente la rilevanza omettendo qualsiasi accertamento in ordine alla sussistenza dello stato di bisogno e dell'impossibilità da parte del genitore di far fronte agi obblighi alimentari; ugualmente ha fatto con l'«indegnità» del genitore eccepita dal figlio convenuto. Pertanto, «l'incidenza della invocata declaratoria di incostituzionalità, ai fini della decisione da adottare nel giudizio principale» - spiega la Consulta - «risulta solo ipotetica e virtuale».
Possibilità di soluzioni alternative. In aggiunta, «la pronuncia additiva, che il Tribunale a quo» richiede alla Consulta «neppure si prospetta a contenuto “obbligato” essendo possibili, nella materia in esame, diversi tipi di intervento, quanto alla individuazione dei fatti giustificativi, del giudice competente ad accertarli e del procedimento da adottarsi, agli effetti della auspicata declaratoria “postuma” della responsabilità genitoriale, con la conseguenza, che la scelta tra tali eventuali interventi resta, comunque, riservata alla discrezionalità del legislatore».
Sulla base di tali argomenti, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di incostituzionalità sollevata. |