La Corte d'appello di Trento riconosce il legame genitoriale tra due minori e il padre non genetico
01 Marzo 2017
Il caso. Due cittadini italiani dello stesso sesso, genitori di due minori nati all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata, hanno chiesto all'Ufficiale di stato civile la trascrizione in Italia del provvedimento emesso dalla Superior Court of Justice dello Stato di nascita dei bambini con cui si accertava la genitorialità di uno dei due uomini e si chiedeva che anche l'altro fosse riconosciuto come genitore e indicato come secondo padre. Poiché l'Ufficiale di stato civile aveva respinto tale richiesta, ritenendo il provvedimento contrario all'ordine pubblico, la coppia ha adito la Corte d'appello di Trento.
Il divieto di maternità surrogata in Italia non è espressione di principi immodificabili. Con riferimento alla nozione di ordine pubblico, la Corte territoriale, richiamando le argomentazioni fornite dalla Suprema Corte nella sentenza n. 19599/2016, esclude che un contrasto con tale principio possa verificarsi «per il solo fatto che la norma straniera sia difforme contenutisticamente da una o più disposizioni di diritto nazionale»; il Giudice deve, infatti, verificare «se esso contrasti con l'esigenza di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla carta costituzionale, dai trattati fondativi e dalla carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, nonché dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo». Nella fattispecie in esame, viene in considerazione in particolare la tutela del superiore interesse del minore, identificato con il mantenimento dello status filiationis riconosciuto ad entrambi i minori dall'atto validamente formato in un altro Stato. Per negare efficacia a tale atto non è sufficiente «l'indubitabile constatazione» che in base alla vigente disciplina non è consentito in Italia il ricorso alla pratica della maternità surrogata poiché, in questo caso, la legislazione italiana non è espressione di principi fondamentali costituzionalmente obbligati non modificabili ad opera del legislatore rispetto ai quali l'interesse dei minori al mantenimento dello status filiationis deve recedere ma si configura solamente quale punto di equilibrio attualmente raggiunto a livello legislativo nella tutela dei distinti interessi fondamentali che vengono in rilievo nella particolare materia.
L'assenza di legame genetico non ostacola il riconoscimento dello status filiationis. Secondo la Corte d'appello, l'insussistenza di un legame genetico fra i due minori e il padre non biologico «non rappresenta un ostacolo al riconoscimento del rapporto di filiazione accertato dal giudice, dovendosi escludere che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato; all'opposto, deve essere considerata: l'importanza assunta a livello normativo del concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato; la favorevole considerazione da parte dell'ordinamento giuridico al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell'istituto dell'adozione; la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite». Per questi motivi, la Corte d'appello di Trento, accoglie il ricorso e riconosce l'efficacia nell'ordinamento giuridico italiano del provvedimento straniero che riconosce il rapporto di filiazione tra il padre non biologico e i minori nati tramite il ricorso a maternità surrogata. |