Sentenza non definitiva di divorzio direttamente alla prima udienza

Francesca Tizi
01 Giugno 2017

Stante l'impossibilità del Presidente del Tribunale di pronunciare sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio ovvero di cessazione degli effetti civili dello stesso, in quanto decisione riservata dall'art. 4, comma 12, l. n. 898/1970 al collegio, la stessa, su richiesta congiunta delle parti che abbiano rinunciato ai termini di cui all'art. 4, comma 10, l. n. 898/1970, può essere pronunciata già all'esito...
Massima

La sentenza non definitiva di divorzio può essere emessa dal Collegio all'esito dell'udienza di prima comparizione.

Inoltre, qualora le parti lo richiedano congiuntamente e rinuncino espressamente ai termini ex art. 4, comma 10, l. n. 898/1970, il Presidente del Tribunale può fissare immediatamente (anche per lo stesso giorno) udienza ex art. 183 c.p.c. innanzi al nominato Giudice Istruttore, invitando le parti alla precisazione delle conclusioni in punto status, per poi rimettere la causa al Collegio ai fini della pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie.

Il caso

Uno dei coniugi separati proponeva innanzi al Giudice competente ricorso per ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Il convenuto, pur aderendo alla domanda sullo status, ribadiva, anche nell'ambito del giudizio di divorzio, quanto già domandato in sede di modifica delle condizioni di separazione in relazione agli assegni di mantenimento dei figli, entrambi maggiorenni.

Nel corso dell'udienza presidenziale, le parti comunicavano l'intervenuto decreto di modifica delle condizioni di separazione con il quale era stato revocato l'assegno di mantenimento del figlio maggiore -percettore di reddito- e confermato invece quello relativo al secondo figlio, ancora non economicamente autonomo.

All'udienza presidenziale, le parti, rinunciando espressamente ai termini ex art. 4, comma 10, l. n. 898/1970 e successive modifiche, per il deposito delle memorie integrative, chiedevano congiuntamente la pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio.

Il presidente del tribunale, alla luce di tale rinuncia, nominava, secondo una prassi invalsa presso il tribunale di Roma, sé stesso come giudice istruttore, fissando per lo stesso giorno, udienza di prima comparizione delle parti. A tale udienza i coniugi separati insistevano per la pronunzia parziale sullo status e chiedevano, rinunciando altresì in relazione a tale domanda ai termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., la concessione del termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per la prosecuzione del giudizio sulla domanda accessoria relativa al mantenimento dei figli.

La causa veniva, dunque, rimessa al collegio che, in accoglimento delle richieste degli istanti, pronunciava sentenza non definitiva dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e disponeva la prosecuzione del giudizio sulla domanda accessoria di mantenimento dei figli.

La questione

Con la decisione in commento, il Tribunale di Roma si è chiesto se i termini di cui all'art. 4, comma 10, l. n. 898/1970 debbano obbligatoriamente essere concessi - con conseguente allungamento dei tempi necessari all'emissione della sentenza non definitiva sullo status - oppure se il Presidente possa, preso atto della concorde rinunzia a tali termini, fissare immediatamente udienza ex art. 183 c.p.c. e ivi invitare le parti alla precisazione delle conclusioni sullo status, rimettendo la causa al Collegio per la relativa decisione.

Le soluzioni giuridiche

La decisione in esame afferma l'innovativo principio per cui, stante l'impossibilità del Presidente del Tribunale di pronunciare sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio ovvero di cessazione degli effetti civili dello stesso, in quanto decisione riservata dall'art. 4, comma 12, l. n. 898/1970 al collegio, la stessa, su richiesta congiunta delle parti che abbiano rinunciato ai termini di cui all'art. 4, comma 10, l. n. 898/1970, può essere pronunciata già all'esito dell'udienza di prima comparizione, fissata tempestivamente lo stesso giorno dell'udienza presidenziale.

Per una migliore comprensione della questione in commento e della soluzione giuridica assunta nel caso di specie dal tribunale di Roma, si ritiene di dover brevemente ricordare che, se il processo di divorzio su domanda congiunta, che, pur concludendosi con sentenza, segue le forme camerali, ha interamente luogo innanzi al tribunale in composizione collegiale (senza distinzione, cioè, tra una prima fase presidenziale ed una seconda innanzi al giudice istruttore), viceversa, quello su domanda unilaterale (situazione verificatasi nel caso di specie) si articola su due fasi: dopo una prima fase, connotata da marcati elementi di specialità, si apre una seconda fase processuale di fronte al giudice istruttore sostanzialmente regolamentata secondo lo schema del giudizio ordinario di cognizione (Sul procedimento di divorzio v., tra più: F. Cipriani, in F. Cipriani, E. Quadri, La nuova legge sul divorzio, II, Presupposti. Profili personali e processuali, Napoli, 1988; A. Graziosi, Divorzio: II) Disciplina processuale, in Enc. giur. Treccani, Roma, 2007; M. Lupoi, Procedimento di separazione e divorzio, in Enc. dir., Annali, I, Milano, 2007, 956 ss.; F. Tommaseo, in G. Bonilini, F. Tommaseo, Lo scioglimento del matrimonio, III ed., Milano, 2010; E. Vullo, Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone, I, Bologna, 2011).

La prima di tali due fasi, pertanto, ha luogo davanti al presidente del tribunale, che all'esito dell'audizione tenta la conciliazione e, ove questa non vada a buon fine, assume i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole; unitamente ai provvedimenti provvisori il Presidente nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di trattazione, determinandosi così il passaggio del procedimento alla seconda fase di fronte, appunto, al giudice istruttore (sul carattere contenzioso, in quanto ipotesi di azione costitutiva necessaria, di tale procedimento v. per tutti, E. Vullo, Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone, cit., 9 ss.).

La disciplina del procedimento di divorzio, brevemente esposta, è contenuta, salvo alcuni raccordi con il codice di rito, quasi interamente nell'art. 4 l. n. 898/1970 che, per quel che in questa sede rileva, al suo comma 2 dispone che il ricorso introduttivo della fase presidenziale, al fine di favorire la conciliazione delle parti, tentata in questa stessa fase, possa limitarsi a «contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata» (la dottrina prevalente ritiene che il ricorso debba, al di là del disposto normativo, comunque, contenere: l'indicazione del giudice adito, delle parti (F. Tommaseo, Lo scioglimento del matrimonio, cit., 340 ss.), dell'oggetto della domanda, nonché la sottoscrizione del difensore munito di procura (cfr. E. Vullo, I procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone, cit., 62)).

Se, indubbiamente, l'istante può, nel ricorso presentato innanzi al presidente del tribunale, formulare anche domande accessorie quali quelle relative all'affidamento e mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, ovvero, alla misura e modalità dell'assegno divorzile, il processo in questa fase non matura alcuna preclusione, potendo tali richieste essere proposte per la prima volta anche con la memoria integrativa ex comma 10 del citato art. 4 (cfr. F. Tommaseo, Lo scioglimento del matrimonio, cit., 345 ss.).

Allo stesso modo, il coniuge convenuto, una volta ricevuta la notifica del ricorso e del decreto con cui il presidente del tribunale, fissando il dì dell'udienza innanzi a sé, gli assegna il termine entro cui depositare memoria difensiva e relativa documentazione, che scelga o meno di costituirsi in giudizio, non incorrerà in questa fase in alcuna preclusione, che maturerà, invece, solo con il deposito della memoria di cui al comma 10, dell'art. 4 l. n. 898/1970 (v. per riferimenti, anche difformi, E. Vullo, I procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone, cit., 97 s.).

Essendo la fase presidenziale finalizzata al raggiungimento della conciliazione dei coniugi, con l'art. 4, comma 10, l. n. 898/1970 il legislatore sembra, dunque, mirare a consentire alle parti il deposito di memorie che, ancorché proposte nella seconda fase del procedimento, abbiano il contenuto degli atti introduttivi del giudizio. E, infatti, tale norma, in proposito, dispone che, con l'ordinanza con cui fissa l'udienza innanzi all'istruttore, il presidente del tribunale debba assegnare un termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di una memoria integrativa avente il contenuto di cui all'art. 163, comma 3, nn. 2, 6, c.p.c., nonché altro termine al convenuto ai sensi degli artt. 166 e 167, commi 1 e 2, c.p.c. per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, avvertendolo delle decadenze in cui incorrerà nel caso di mancata o tardiva costituzione.

Orbene, il problema posto nel caso oggetto della decisione in esame è relativo alla necessità che l'ordinanza di transizione dalla fase presidenziale a quella di trattazione innanzi al giudice istruttore contenga l'assegnazione alle parti del termine per il deposito delle memorie integrative di cui al comma 10 del citato articolo anche quando, pur non essendone obbligate, le parti abbiano già negli atti introduttivi della fase presidenziale proposto tutte le loro domande ed eccezioni.

In proposito il tribunale di Roma, in assenza di precedenti sul punto, interpreta, per la prima volta, l'art. 4, comma 10, l. n. 898/1970 nel senso della non obbligatorietà, per il caso di espressa congiunta richiesta di parte, dell'assegnazione del termine per il deposito delle memorie integrative. Questo rappresenta «una facoltà e non un obbligo», dato che le parti possono aver già proposto tutte le loro domande e richieste negli atti introduttivi «depositati prima dell'udienza presidenziale» dai difensori, con effetti anche per le successive fasi del giudizio (sebbene il comma 7 del citato art. 4 preveda che nella fase presidenziale le parti devono comparire assistite dal difensore e sebbene l'assistenza ex art. 87 c.p.c. sia diversa dalla rappresentanza tecnica di cui all'art. 83 c.p.c., perché l'ordinanza presidenziale possa, su richiesta delle parti, non l'assegnare i termini per il deposito delle memorie integrative è necessario che tanto l'attore che il convenuto si siano già all'udienza presidenziale costituiti con il patrocinio di un difensore tecnico cfr. F. P. Luiso, Diritto processuale civile, IV, Giuffrè, 2015, 321).

Conseguentemente, secondo la decisione in commento, qualora le parti, ritenendo di aver già dedotto ogni domanda e richiesta, concordemente rinuncino al termine di cui all'art. 4, comma 10, l. n. 898/1970, il Presidente può non assegnare il detto termine e neppure avvertire il convenuto delle conseguenze della mancata costituzione, fissando dunque nell'immediatezza l'udienza di prima comparizione (che nel caso di specie è stata tenuta nello stesso giorno dell'udienza presidenziale) ove le parti potranno precisare le conclusioni per l'emissione di sentenza non definitiva sulla status, eventualmente rinunziando, sul punto anche alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (che, altrimenti, dovrebbero essere concessi).

In tale ipotesi, non appaiono - a detta del giudice capitolino - condizioni ostative da parte del collegio alla pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, nonché alla disposizione della prosecuzione del processo sulle sole domande accessorie.

Sebbene, infatti, l'art. 4, comma 12, l. n. 898/1970 stabilisca espressamente solo che, se il «processo deve continuare per la determinazione dell'assegno», il tribunale pronuncia sentenza non definitiva sullo scioglimento o sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'opinione maggiormente accreditata in dottrina offre un'interpretazione estensiva della norma in parola, riconoscendo la possibilità di pronuncia non definitiva sullo status di divorziati «tutte le volte che il processo debba proseguire per l'ulteriore trattazione ed istruzione di una delle domande accessorie» (cfr., per tutti, A. Graziosi, Divorzio: II) Disciplina processuale, in Enc. Giur., Roma, 2007, 9; contra M. Dogliotti, Separazione e divorzio, II ed., Torino, 1995, 194).

Pertanto, ancorché il processo prosegua in ordine alle domande accessorie, con il suo passaggio in giudicato, la sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili - contro cui, ex art. 4, comma 12, l. n. 898/1970 in deroga all'art. 340 c.p.c, «è ammesso solo appello immediato» - produrrà effetti tra le parti, occorrendo, invece, perché la stessa esplichi efficacia nei confronti di terzi il compimento delle formalità pubblicitarie prescritte dall'art. 10 l. n. 898/1970 (v. per tutti, F. Tommaseo, Lo scioglimento del matrimonio, cit., 1075 ss.; Cass., 4 agosto 1992, n. 9244, in Giust. civ. Mass., 1992, fasc. 8-9; contra App. Roma, 17 marzo 1973, in Dir. Eccl., 1975, II, 46, con nt. di Bernardini).

Osservazioni

L'innovativa interpretazione dell'art. 4, comma 10, l. n. 898/1970 offerta dalla sentenza in oggetto è stata, di lì a poco, confermata dal tribunale di Milano,(cfr. Trib. Milano, sez. IX, 27 settembre 2016).

I giudici milanesi hanno, in particolare, ribadito come nel giudizio di divorzio sia possibile pronunciare sentenza non definitiva di scioglimento ovvero cessazione degli effetti civili del matrimonio in sede di prima udienza di comparizione; a tal fine, come avvenuto nel caso oggetto del presente commento, anche il presidente del tribunale di Milano, con l'ordinanza adottata ex art. 4, comma 8, l. n. 898/1970, ha nominato sé stesso giudice istruttore e disposto nell'immediatezza udienza di prima comparizione delle parti, all'esito della quale il collegio ha pronunciato sentenza non definitiva sullo status di divorziati, disponendo la prosecuzione del procedimento sulle sole domande accessorie.

Orbene, ove si consolidasse, una tale interpretazione permetterebbe una lettura dell'art. 4, comma 10, l. n. 898/1970 indubbiamente in linea con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., che «impone di scegliere opzioni ermeneutiche che, nel rispetto dei pari principi di rango costituzionale di imparzialità, garanzia del contraddittorio piena tutela del diritto di difesa, consentano di fornire risposte giudiziarie più rapide» (Più in generale, sulla necessità di scegliere tra più interpretazioni normative possibili quella che offre risposte giudiziarie più rapide v.: M. Bove, Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Quaderni de «Il giusto processo civile», 2010). E, infatti, riconoscere alle parti la facoltà di rinunciare, chiaramente ove già prima dell'udienza presidenziale abbiano svolto tutte le loro attività difensive, ai termini di cui all'art. 4, comma 10, l. n. 898/1970, consente una notevole riduzione dei tempi per la pronuncia non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio ovvero della cessazione dei suoi effetti civili.