In materia di responsabilità parentale è competente “per attrazione” il Tribunale ordinario
03 Dicembre 2015
La riformulazione dell'art. 38 disp. att. c.c. di cui alla l. n. 219/2012 ha previsto solo una competenza per attrazione a favore del Tribunale Ordinario nel caso in cui tra le parti sia in corso un giudizio di separazione o di divorzio o ex art. 316 c.c.. In tutti gli altri casi, permane la regola generale per cui i giudizi relativi alla responsabilità parentale ed in particolare quello ex art. 333 c.c. rientrano ratione materiae nella competenza del Tribunale per i Minorenni. |