Divorzio ottenuto all'estero, ma l'assegno viene riconosciuto in Italia
04 Febbraio 2016
Divorzio itinerante: dalla Repubblica Ceca… Un tribunale della Repubblica Ceca pronunciava sentenza di divorzio nei confronti di due coniugi, non si pronunciava però sulla regolamentazione delle questioni economiche. Successivamente, la ex moglie ricorreva avanti al giudice italiano per ottenere un assegno divorzile poiché la sua condizione di povertà era tale da non consentirle di raggiungere nemmeno un livello minimo di sussistenza. Il Tribunale riteneva improponibile la domanda ex art. 9, l. n. 898/1970, «che non consente la proposizione di un giudizio inteso al riconoscimento di un assegno divorzile al di fuori del giudizio di divorzio». La Corte d'appello, al contrario, accoglieva il reclamo proposto dalla donna: la domanda di assegno era già stata proposta avanti al giudice ceco, che però l'aveva ritenuta improponibile in quella sede, prevedendo la legislazione ceca la possibilità della proposizione di un separato giudizio per la statuizioni economiche. Il giudice territoriale stabiliva in € 300 mensili l'assegno divorzile.
…alla Cassazione. L'ex marito ricorreva, allora, in Cassazione lamentando violazione e falsa applicazione da parte della Corte d'appello:
Autonomia. La Cassazione, nel decidere la questione in esame, ricorda che la previsione ex art. 5, l. n. 898/1970 «non risponde a un principio costituzionale che imponga la regolamentazione contestuale dei diritti e dei doveri scaturenti da un determinato status», tant'è vero che nell'ordinamento italiano è prevista la sentenza non definitiva di divorzio che statuisce sullo status e rimanda ad un secondo momento l'adozione dei provvedimenti conseguenti. È inoltre pacifico in sede di legittimità il principio per cui «la richiesta di corresponsione dell'assegno periodico di divorzio» ex art. 5 predetto «si configura come domanda (connessa ma) autonoma rispetto a quella di scioglimento del matrimonio», anche perché «il giudicato copre il dedotto ed il deducibile con esclusivo riferimento alla domanda fatta valere in concreto, ma non anche relativamente ad una richiesta diversa nel petitum e nella causa petendi (come appunto quella di riconoscimento dell'assegno rispetto a quella di divorzio) che la parte ha facoltà di introdurre, o meno, nello stesso giudizio» (Cass. civ., sez. I, 9 ottobre 2003, n. 15064; Cass. civ., sez. I, 2 febbraio 1998, n. 2725).
Competenza. La Corte Suprema aggiunge che l'art. 5 l. div., nel prevedere che con la sentenza di scioglimento o cessazione del matrimonio il tribunale disponga anche l'obbligo, in capo ad uno dei due coniugi, di corrispondere un assegno periodico, delinea l'ambito di competenza del giudice del divorzio. Esclude, difatti, la proponibilità di altre domande a contenuto patrimoniale conseguenti allo scioglimento del matrimonio dalla sede del giudizio di divorzio «ma non impone un necessario collegamento contestuale fra la pronuncia sullo status e quella sull'assegno divorzile».
Riconoscimento. La Corte di Cassazione conclude, spiegando che, sussistendo un riconoscimento automatico della sentenza del tribunale ceco, ciò comporta la ricezione nell'ordinamento italiano del contenuto specifico di quella decisione. Nel dettaglio la decisione estera si era limitata ad accertare le condizioni per lo scioglimento del matrimonio, lasciando aperta la possibilità di far valere le pretese economiche in un separato divorzio.
Sulla base di tali argomenti, il ricorso è stato rigettato. |