È legittima la competenza del Tribunale per i Minorenni a decidere sul diritto di visita dei nonni?

Giulia Sapi
06 Maggio 2015

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, disp. att. c.c.
Massima

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, disp. att. c.c., nella parte in cui prevede che «sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile”, limitatamente alla parte in cui include l'art. 317-bis c.c., per violazione degli artt. 76, 77 e 3, 11 della Costituzione.

Il caso

Tizio e Caia, nonni paterni di Caietta, adivano il tribunale per i minorenni di Bologna, lamentando un atteggiamento ostile da parte della nuora, che in pendenza del giudizio di separazione personale dal marito, figlio dei ricorrenti, avrebbe ostacolato le frequentazioni tra gli stessi e la minore, e chiedendo l'adozione di provvedimenti idonei ad assicurare l'esercizio effettivo del diritto degli ascendenti di mantenere rapporti assidui e significativi con la nipote minorenne, disciplinando i tempi e i modi di frequentazione della bambina da parte degli stessi.

Il tribunale per i minorenni giudicava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 comma 1 disp. att. c.c. (come modificato dall'art. 96, comma 1, lett. c), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) nella parte in cui prevede che «sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 251 e 317-bis c.c.» limitatamente alla parte in cui include l'art. 317-bis c.c., per violazione degli artt. 76, 77 e 3, 111 della Costituzione.

La questione

È legittima l'attribuzione al tribunale per i minorenni della competenza esclusiva a decidere in merito alle domande degli ascendenti di veder regolamentato il loro diritto di visita con i minori, anche nel caso in cui sia pendente avanti al tribunale ordinario un giudizio sulla responsabilità genitoriale che coinvolge lo stesso minore?

La soluzione giuridica

L'art. 38 comma 1 disp. att. c.c., come modificato dal d.lgs. n. 154/2013, è sospettato di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., in quanto il legislatore delegato avrebbe ecceduto la delega conferitagli dalla l. n. 219/2012, non essendosi limitato a prevedere la legittimazione attiva degli ascendenti con la nuova formulazione dell'art. 317-bis c.c., ma essendo intervenuto altresì sulla competenza ad emanare i relativi provvedimenti, attribuita in via esclusiva al tribunale per i minorenni.

La norma in questione è altresì ritenuta incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 111 Cost., in quanto l'attribuzione al tribunale per i minorenni della competenza a decidere dei procedimenti promossi ex art. 317-bis c.c. risulterebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza e di concentrazione processuale.

Osservazioni

La l. n. 219/2012 all'art. 2, comma 1, lettera p) ha affidato al legislatore delegato il compito di disciplinare «la legittimazione attiva degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti».

Tale delega è stata correttamente adempiuta attraverso la riformulazione dell'art. 317-bis c.c. che stabilisce che «gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'art. 336, secondo comma».

Ma il legislatore delegato non si è accontentato di disciplinare il diritto di agire degli ascendenti, ma ha altresì introdotto una modifica di diritto processuale, con l'attribuzione di una competenza funzionale esclusiva sui relativi provvedimenti al tribunale minorile, eccedendo così – a parere del tribunale per i minorenni di Bologna – la cornice disegnata dal legislatore della delega.

Secondo il giudice de qua la violazione della Carta Costituzionale non si limiterebbe poi al profilo dell'eccesso di delega, contrastando altresì con l'art. 3 Cost. per manifesta irragionevolezza e con l'art. 111 Cost. per violazione del principio di concentrazione processuale.

Il tribunale per i minorenni di Bologna ha correttamente evidenziato che la scelta della decretazione delegata è da subito apparsa in contraddizione con lo spirito della stessa l. n. 219/2012, che ha inteso concentrare davanti al giudice ordinario tutte le questioni relative alla responsabilità genitoriale.

Dall'indagine dei lavori preparatori al testo normativo si evince che tale competenza è stata attribuita ai tribunali minorili «in ossequio all'orientamento giurisprudenziale dominante che riconduce tali controversie nell'alveo dell'art. 333 c.c.»

Tuttavia, mentre tutti i procedimenti ex art. 333 c.c. – proprio in virtù della legge delega – devono essere trattati dal tribunale ordinario qualora sia pendente un giudizio relativo alla responsabilità genitoriale, l'introduzione da parte del legislatore delegato di una competenza funzionale esclusiva in capo al tribunale per i minorenni per i procedimenti ex art. 317-bis c.c. impedisce, per questi ultimi, qualsiasi ipotesi di connessione ex art. 40 c.p.c.; con l'irragionevole conseguenza che tutti quei minori già coinvolti nel procedimento di separazione dei genitori pendente davanti al tribunale ordinario (come nel caso di specie) rischiano di essere contemporaneamente chiamati davanti al tribunale per i minorenni in relazione ai loro rapporti con gli ascendenti, dovendo pure essere ascoltati in entrambi i giudizi.

Correttamente si osserva nell'ordinanza in commento che «si realizza così la frantumazione di una tutela processuale che dovrebbe essere univoca e si crea, in danno dei minori, una proliferazione di processi che non tiene affatto conto dell'interesse preminente del minore che illuminava l'intera l. n. 219/2012 e, dunque, la delega legislativa».