Il Ministero della Giustizia fornisce istruzioni e chiarimenti sulle modalità applicative della convenzione di negoziazione assistita
04 Agosto 2015
Con la circolare del 29 luglio 2015, il Ministero della Giustizia risponde all'esigenza, segnalata da alcuni uffici giudiziari, di istruzioni e chiarimenti sulle modalità applicative dell'istituto ex art. 6, comma 2, l. 10 novembre 2014, n. 162.
Questi i punti di maggiore rilievo:
a) nelle more dell'approvazione e istituzione presso le Procure della Repubblica di uno specifico registro formale (a mezzo di provvedimenti normativi), in ogni segreteria giudiziaria va immediatamente messo in uso un registro di comodo che contenga i dati essenziali di ciascun procedimento di negoziazione assistita, quali il nome delle parti e degli avvocati, la data di presentazione dell'accordo, il tipo di accordo (separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o divorzio);
b) le segreterie giudiziarie istituiranno un archivio contenente la copia conforme all'originale dei provvedimenti adottati dal Procuratore della Repubblica. L'originale verrà invece restituito all'avvocato che ha presentato la convenzione o a quello eventualmente indicato nel caso di più avvocati, per la successiva eventuale trasmissione all'ufficiale dello stato civile;
c) in merito alla gratuità o meno del procedimento relativo al rilascio da parte del Procuratore della Repubblica del “nulla osta” o della “autorizzazione”, si ritiene di dover escludere la debenza del contributo unificato di iscrizione a ruolo ex art. 9 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovuto “per ciascun grado di giudizio” su richiesta di attività giurisdizionali delle parti. Il Procuratore della Repubblica svolge un'attività di controllo e verifica con carattere di natura amministrativa. Analoga esenzione si ritiene che il legislatore abbia voluto estendere anche alla parte relativa alla prosecuzione del procedimento davanti al Presidente del tribunale. Tale fase infatti non ha una propria autonomia, ma costituisce una prosecuzione del tutto eventuale dello stesso procedimento. A conferma della gratuità dell'istituto depone l'art. 22 d.l. n. 132/2014 che espressamente prevede una copertura straordinaria per le «minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli artt. 3, 6 e 12 del presente decreto». Infatti, il legislatore, consapevole che dalle nuove disposizioni sarebbe derivata una minore iscrizione di cause a ruolo e, quindi, una diminuzione delle entrate per l'Erario, nel successivo comma 2 demanda al Ministro della giustizia «il monitoraggio semestrale delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto», al fine di provvedere, nell'ipotesi in cui si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni, all'aumento degli importi del contributo unificato di cui all'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate;
d) l'Agenzia delle Entrate con il parere trasmesso in data 3 luglio 2015 a seguito di interpello n. 954-212/2015 della Direzione Generale della Giustizia Civile, ha ritenuto che gli accordi che gli avvocati depositano presso la segreteria della Procura della Repubblica competente nel procedimento di negoziazione assistita ex art. 6 l. n. 162/2014 sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo;
e) allo stesso modo e per le medesime considerazioni devono ritenersi non dovuti i diritti di copia per il rilascio della copia autentica del nulla osta o dell'autorizzazione che il pubblico ministero è chiamato ad apporre sull'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui all'art. 6 cit.;
f) l'avvocato è destinatario dei provvedimenti originali emanati dalla Procura della Repubblica che, invece, archivia e conserva solo una copia autentica degli stessi;
g) per quanto concerne, infine, l'eventuale fase di negoziazione assistita che si svolge dinanzi al Presidente del tribunale, secondo le previsioni dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 6 d.l. n. 132/2014 la Direzione generale della Giustizia Civile segnala la necessità di istituire, nell'immediato, un registro di comodo, analogo a quello previsto per la fase che si svolge dinanzi all'ufficio requirente, in attesa che sia istituito idoneo registro informatico. |