Per la Consulta le cause dei nonni rimangono al Tribunale per i minorenni
28 Settembre 2015
Il caso. Il tribunale per i minorenni di Bologna veniva investito del ricorso presentato dai nonni di una minorenne che chiedevano, in virtù dell'atteggiamento ostile della nuora, di accertare il loro diritto a mantenere rapporti assidui e significativi con la nipote, domandando anche l'adozione di provvedimenti «idonei ad assicurare l'esercizio effettivo del diritto degli ascendenti, nell'esclusivo interesse della minore, disciplinando i tempi e i modi di frequentazione della bambina da parte degli stessi». Con ordinanza del 5 maggio 2014 il Tribunale minorile sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 comma 1 disp. att. c.c. come modificato dall'art. 96, comma 1, lett. c), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 limitatamente alla parte che include nell'ambito di competenza del tribunale per i minorenni le controversie ex art. 317bis c.c.. Analoga questione era stata sollevata dal Tribunale per i minorenni di Napoli con ordinanze del 25 luglio 2014 e 10 novembre 2014.
Se la legge delega tace, non è implicita e necessaria la competenza del tribunale ordinario. Il giudice rimettente osservava che, come emergerebbe dalla relazione illustrativa redatta dalla commissione ministeriale incaricata di predisporre il testo del predetto d.lgs. n. 154/2013, l'individuazione del tribunale per i minorenni come giudice competente per le controversie ex art. 317bis c.c. sarebbe nata dall'orientamento giurisprudenziale prevalente. La disposizione censurata, quindi, violerebbe gli artt. 76, 77 Cost. ponendosi in contrasto con la delega legislativa in quanto eccedente «la cornice disegnata dalla legge delega». Poiché questa non conteneva direttive riguardanti la competenza, il silenzio del legislatore doveva essere interpretato come precisa scelta di metodo, nel senso che essa equivaleva ad istituire la competenza del tribunale ordinario». Sul punto la Corte costituzionale ha ritenuto che la mancanza di un'espressa e specifica direttiva nella legge delega a proposito del giudice competente per il contenzioso in esame non può interpretarsi come un implicito e necessario vincolo alla sua devoluzione al giudice non specializzato, neanche in base all'art. 38 disp. att. c.c. novellato. Non è apparsa condivisibile neanche la tesi secondo la quale le incertezze interpretative orienterebbero verso l'opportunità di lasciare il tema al dibattito giurisprudenziale o a futuri interventi legislativi. «La giurisprudenza costituzionale in materia di eccesso di delega è da tempo consolidata nell'affermare che la previsione di cui all'art. 76 Cost. non osta all'emanazione da parte del legislatore delegato di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo». Il confronto costituzionale sulla delega legislativa deve svolgersi tramite «un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli» riguardanti l'uno le disposizioni che determinano oggetto, principi e criteri direttivi indicati nella legge di delegazione e l'altro le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi compatibilmente con la delega. Appare quindi del tutto ragionevole che essendo stata introdotta, nel decreto legislativo, una previsione innovativa quale l'art. 317bis c.c., ne siano anche stati definiti i contorni processuali, individuando quale giudice competente nei procedimenti in esame, quello specializzato.
Non c'è compromissione del principio di concentrazione processuale. Altro motivo di censura presentato dal Tribunale per i minorenni bolognese riguardava la violazione degli artt. 3 e 111 Cost., poiché la disposizione denunciata determinerebbe un'irragionevole frattura nell'unità dei procedimenti, con compromissione del principio di concentrazione processuale. Mentre, infatti, tutti i procedimenti ex art. 333 c.c. possono essere trattati unitariamente davanti al tribunale ordinario, qualora davanti a questo sia pendente un procedimento di separazione e divorzio, il medesimo cumulo processuale non potrebbe attuarsi nei procedimenti di cui all'art. 317bis c.c.. La Corte non ha considerato persuasivi i motivi proposti. Nel caso in esame le parti in giudizio sono soggettivamente diverse e diversi sono anche gli interessi in contesa. Oltretutto il cumulo di questo contenzioso con quello di separazione introdurrebbe fra gli stessi coniugi un ulteriore elemento di conflittualità. «Non può certo apparire irragionevole la scelta di attribuire a un giudice specializzato, e da considerarsi naturale per la tutela degli interessi dei minori, anche la competenza in discorso, fermo restando che qualsiasi altro e diverso livello di criticità delle soluzioni adottate dal legislatore non può che legittimamente rientrare (…) nell'ambito della discrezionalità di cui esso gode». Per questi motivi la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai Giudici rimettenti. |