Negato l'accesso al Fondo di solidarietà se l'inadempimento riguarda il mantenimento dei figli
29 Giugno 2017
Il caso. Parte istante ha chiesto al Tribunale di Milano, di poter accedere al Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno ai sensi dell'art. 1, commi 414-416, l. n. 208/2015, al fine di recuperare l'arretrato derivante dalla violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli da parte dell'ex coniuge.
Il Fondo di solidarietà è misura prevista a tutela del “coniuge debole”. Il Presidente rileva che presupposto per accedere al Fondo di solidarietà è che il richiedente non abbia ricevuto l'assegno di separazione ex art. 156 c.c., trattandosi di misura a sostegno del “coniuge debole” e non dei figli. La Dottrina ha sollevato dubbi in merito alla legittimità costituzionale di tale scelta in quanto esclude il genitore «astrattamente più svantaggiato», ossia quello che non gode di alcun assegno, dalla possibilità di accedere al Fondo; tuttavia, al momento, il regime giuridico in esame è eccezionale, transitorio, sperimentale e destinato a non durare nel tempo. Pertanto, poiché nel caso di specie il credito fatto valere da parte istante origina da un assegno di mantenimento in favore dei figli ex art. 337-ter c.c. non essendo la richiedente titolare di assegno per sé, il Presidente dichiara inammissibile l'istanza. |