La congruità dell’una tantum divorzile è sempre sottoposta alla valutazione del Tribunale
07 Agosto 2015
La possibilità di soluzione “uno acto” non è affidata alla libera scelta dei coniugi: la natura assistenziale e tendenzialmente pubblicistica dell'assegno divorzile esclude un regime di libera disponibilità e, pertanto, clausole dispositive del diritto al sostegno solidaristico richiedono un sindacato di congruità da svolgere in sede giurisdizionale; in difetto, ogni pattuizione che miri a regolare il diritto non disponibile, per il futuro, è da intendersi nulla per avere arrecato una irreparabile compromissione di un obiettivo di ordine pubblico (nel caso di specie il giudice riconosce la clausola istitutiva di una cd. “doppia una tantum” in stridente contrasto con i profili pubblicistici delineati dall'art. 5 l. div.). |