Premi di risultato
03 Gennaio 2017
Inquadramento
La corresponsione ai lavoratori dei premi di risultato di regola rappresenta, sotto il profilo fiscale e contributivo, una normale retribuzione. Di conseguenza, i premi concorrono a determinare l'imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali ed assistenziali e quello relativo al reddito di lavoro dipendente, con conseguente assoggettamento ad imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali regionali e comunali. Tale trattamento fiscale e contributivo si riverbera sul cd. cuneo fiscale con un costo del lavoro sostenuto dai datori di lavoro sui premi che può essere anche più del doppio rispetto al netto ricevuto dal lavoratore. Il legislatore, pertanto, con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto dal 2016 un regime agevolato stabile a cui assoggettare i premi erogati alle condizioni ed in conformità di quanto previsto dai contratti collettivi di secondo livello. A differenza del passato, infatti, quando le agevolazioni sui premi di produttività erano state introdotte transitoriamente, la legge n. 208/2015 si applica senza alcuna scadenza e costituisce il regime generale di trattamento dei premi di risultato erogati alle condizioni previste dal legislatore. Tale regime consente una notevole riduzione del carico fiscale sulle somme corrisposte per premi di risultato ed in taluni casi la possibilità di escludere integralmente le somme dagli imponibili sia ai fini fiscali che contributivi. Modifiche alla disciplina originaria sono state apportate dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto-legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
I premi di risultato ai lavoratori costituiscono una forma variabile di retribuzione che ha lo scopo di valorizzare la produttività del lavoro e più in generale di incentivare le risorse umane dell'impresa che concorrono al raggiungimento degli obiettivi aziendali. I datori di lavoro e le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori puntano peraltro sui premi di risultato per collegare l'incremento dei trattamenti economici dei lavoratori ai risultati aziendali per condividere la maggiore produttività del lavoro ed ai risultati aziendali. Il datore di lavoro potrà infatti migliorare le performance aziendali e individuare gli obiettivi da raggiungere, nel contempo, il lavoratore potrà aumentare il proprio reddito e partecipare attivamente ai risultati dell'impresa. Trattamento fiscale e contributivo dei premi di risultato
Di regola, secondo quanto previsto dal TUIR (art. 51, comma 1 del D.P.R. n. 917 del 1986 – Testo unico delle imposte sui redditi), qualsiasi somma e valori in genere, a qualunque titolo percepito, costituisce reddito di lavoro dipendente. Tale imponibilità è applicabile anche ai fini contributivi per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive introdotte con il D.Lgs n. 341/1997, che ha sostituito l'art. 12 L. n. 153/1969. Di conseguenza, anche l'erogazione di somme a titolo di premio di risultato, produttività e similari, rappresenta normalmente un elemento sul quale vanno calcolati i contributi previdenziali ed assistenziali per datore di lavoro e lavoratore ed imponibile ai fini IRPEF per il lavoratore. Per gli scopi già evidenziati, dopo alcuni anni in cui i premi di produttività sono stati introdotti transitoriamente e limitati alle risorse appositamente stanziate, il legislatore dal 2016 ha introdotto stabilmente importanti misure di sostegno dei premi di risultato corrisposti ai lavoratori e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. La Legge di Stabilità 2016 (art. 1, c. da 182 a 189,L. 208/2015) ha infatti previsto agevolazioni finalizzate a ridurre stabilmente il cd. cuneo fiscale sulle somme erogate ai lavoratori a titolo di premi di risultato alle condizioni ed in conformità di quanto previsto dai contratti collettivi di secondo livello. Sono agevolate altresì le somme corrisposte ai lavoratori mediante partecipazione agli utili dell'impresa. L'agevolazione di base è di natura fiscale e consiste nell'assoggettamento dei premi di risultato e delle somme corrisposte ai lavoratori mediante partecipazione agli utili ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF in misura pari al 10%. Di conseguenza, le predette somme sono escluse dalla base imponibile ai fini fiscali e quindi dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dalle relative addizionali regionali e comunali. Pertanto, il vantaggio è rappresentato dalla minore aliquota di imposta rispetto a quella IRPEF dello corrispondente allo scaglione in cui colloca il reddito del lavoratore interessato; a ciò si aggiunga l'esclusione delle somme corrisposte dalle addizionali regionali e comunali. Si tratta di un'agevolazione a favore del lavoratore ma potrà avere indirettamente avere effetti anche il datore di lavoro perché comunque va nella riduzione del cuneo fiscale. Inoltre, accanto a tali consistenti vantaggi fiscali, qualora il lavoratore chieda al datore di lavoro, in luogo della normale retribuzione in danaro, l'erogazione di opere, servizi o somme per le finalità di cui all'art. 51, c. 2 ed ultimo periodo del comma 3, del TUIR., il premio sarà integralmente escluso dalla base imponibile ai fini fiscali ( v. infra ). Tale esclusione, di conseguenza, si estende anche ai fini contributivi in quanto l'art. 6 D.Lgs. n. 314/1997 ha previsto l'armonizzazione tra base retributiva imponibile ai fini fiscali e contributivi. In questo caso, l'esenzione contributiva riguarderà naturalmente anche il datore di lavoro. Gli effetti portano all'azzeramento del cuneo fiscale in quanto sostanzialmente il costo del lavoro a carico del datore di lavoro coincide col netto percepito dal datore di lavoro. In dettaglio, la legge di Stabilità 2016 (art. 1, c. 182, L. n. 208/2015) prevede che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 %, entro il limite di importo complessivo di 3000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti dal citato decreto del Ministero del lavoro, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
Quindi, se ci sono i presupposti previsti dal legislatore (v. infra), il regime dell'imposta sostitutiva sarà automaticamente applicato dal datore di lavoro salvo opzione per la tassazione ordinaria IRPEF da parte del lavoratore.
Il regime di vantaggio richiede tuttavia un requisito reddituale in capo al lavoratore. In particolare, è previsto che egli debba aver conseguito, nel periodo di imposta precedente quello di erogazione del premio, un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro. Diversamente, il trattamento fiscale è quello ordinario e dunque le somme concorrono a determinare il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del TUIR.
La disciplina attuativa e le modalità applicative di tali disposizioni sono state adottate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato il 25 marzo 2016 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it) in data 16 maggio 2016.
I contratti collettivi
I premi di risultato devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 81/2015, quindi non sarà possibile fruire dei benefici qualora i premi vengano corrisposti in assenza di un apposito accordo collettivo. A tal fine, non tutti i contratti collettivi possono consentire l'accesso alle agevolazioni in quanto il citato articolo 51 prevede che gli accordi devono essere stipulati esclusivamente dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla loro rappresentanza sindacale unitaria. I requisiti sono pertanto due: 1) il livello contrattuale che è esclusivamente il secondo in quanto l'art. 1, comma 187, della legge n. 208 del 2015 prevede espressamente che i premi devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali. Di conseguenza sono esclusi i contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) occorre un'adeguata rappresentatività delle associazioni firmatarie degli accordi che deve essere comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale; anche le rappresentanze aziendali devono essere costituite in seno a tali associazioni dotate del predetto grado di rappresentatività. Va peraltro rilevato che alla verifica di tale requisito, in caso di contestazioni, è chiamata la giurisprudenza che in passato ha individuato quali indici rilevanti i seguenti elementi: consistenza numerica dei soggetti rappresentati, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, partecipazione alle controversie individuali, plurime e collettive. Il contratto collettivo aziendale Se in azienda risulta costituita la rappresentanza sindacale aziendale, il contratto potrà essere stipulato tra datore di lavoro ed una di tali rappresentanze, ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, ove risulti presente. La rappresentanza sindacale deve essere stata costituita in seno ad un'associazione sindacale comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale. Sarà possibile la stipula del contratto collettivo anche con le associazioni di categoria territoriali espressione anch'esse di un'associazione nazionale dotata del citato requisito di rappresentatività.
il contratto collettivo territoriale La regolamentazione dei premi potrà essere prevista anche da contratti territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali di categoria dei lavoratori e quelle territoriali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In tal caso, il datore di lavoro che intende recepire quanto previsto dall'accordo territoriale, comunicherà direttamente ai lavoratori la volontà di erogare un premio di risultato indicando le relative modalità (v. infra).
Gli accordi separati Per la stipula dell'accordo è sufficiente la firma di una sola delle associazioni sindacali interessate. L'art.51 D.Lgs n.81/2015 prevede, infatti, che i contratti collettivi siano stipulati “da” e non “dalle” associazioni sindacali.
Requisiti dei premi
I requisiti per la fruizione delle agevolazioni che dovranno essere contenuti nei citati contratti collettivi consistono nella previsione di appositi criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa secondo quanto previsto dal decreto attuativo del 25 marzo 2016.
In particolare, i contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi. Pertanto, è necessario individuare gli obiettivi, la modalità di misurazione dei risultati e di verifica degli incrementi. Tali obiettivi possono essere rappresentati, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto: - dall'aumento della produzione; - da risparmi dei fattori produttivi; - dal miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.
Il contratto collettivo, inoltre, deve altresì prevedere un congruo periodo per la misurazione e la verifica dei risultati il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati (v. circolare Agenzia delle Entrate n.5/e del 29 marzo 2018). Si tratta in ogni caso di ipotesi ampie, tant'è vero che il decreto richiede dei dati da inviare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali(v. infra ) in cui sono previste le diverse ipotesi di indicatori di risultato utili allo scopo, e comunque rimane la possibilità di inserire ulteriori ipotesi libere diverse da quelle indicate. L'Agenzia delle Entrate (circolare 15 giugno 2016, n. 28/E) ha chiarito che, fermo restando la variabilità delle somme, la spettanza del premio matura una volta raggiunto il risultato in relazione alle condizioni previste nel contratto collettivo. Ciò è sufficiente a consentire l'agevolazione sull'intera somma erogata e fino al limite previsto in quanto l'erogazione non deve essere necessariamente intesa anche come gradualità della erogazione collegata al risultato previsto. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.5/e del 29 marzo 2018, specifica che la strutturazione del premio di risultato, che può essere ravvisata nelle previsioni contrattuali che stabiliscono i criteri e le condizioni per l'erogazione del premio ai lavoratori e l'ammontare loro spettante, risponde esclusivamente alle politiche retributive concordate con le organizzazioni sindacali. La circostanza che il premio sia poi differenziato per i dipendenti sulla base di criteri di valorizzazione della performance individuale, non si pone in contrasto con la condizione richiesta dalla legge per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Sul requisito dell'incrementalità dei premi, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con diversi documenti di prassi (interpello n. 456/2019, risoluzione n. 36/2020, interpello n. 550/2020) per puntualizzare come tale elemento, rilevabile dal confronto tra il valore dell'obiettivo registrato all'inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, costituisca la caratteristica essenziale dell'agevolazione. Per l'applicazione del regime fiscale agevolato, è necessario che tali obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, previamente definiti dal contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto. Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi. Per quanto riguarda invece le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa l'art. 3 del DM 25 marzo 2016 rinvia alla disciplina generale in materia di modalità di determinazione degli utili spettanti ai prestatori di lavoro contenuta all'articolo 2102 c.c.. Agli utili distribuiti con tassazione agevolata, si applica la deducibilità delle partecipazioni agli utili dal reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico. (art. 95, comma 6 TUIR). Rientrano tra i premi agevolati anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative di cui all'art. 1 L. n. 142/2001.
La circolare n. 28/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate ha confermato infatti l'agevolazione anche per i ristorni nella misura in cui siano conformi alle previsioni dell'art. 1, commi 182 e seguenti della legge n. 208/2015 e dal relativo decreto attuativo. In luogo del contratto collettivo, la regolamentazione sarà quella contenuta nel verbale con il quale l'assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione. Anche la distribuzione dei ristorni deve risultare dal modello di dichiarazione allegato al decreto, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell'impresa (v. infra ). Incremento del premio
L'importo dei premi agevolabili è pari a 3.000 euro lordi da calcolarsi al lordo dell'imposta sostitutiva ma al netto dei contributi previdenziali (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 28/E/2016). La legge di Stabilità 2016 (art. 1, c. 189 L. n. 208/2015 sostituito dall'art. 55, comma 1, DL n. 50/2017) prevede per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro secondo quanto previsto dai contratti collettivi ed in conformità del decreto interministeriale 25 marzo 2016, una riduzione di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, su una quota delle erogazioni previste dall'art. 1, comma 182 della legge n. 208/2015 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di tali erogazioni è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici. Prima delle citate modifiche, in luogo della decontribuzione, era previsto un incremento del limite dei premi assoggettabili al regime previsto dalla legge n. 208/2015 a 4.000 euro, anziché di 3.000 euro. Tale incremento continua, peraltro, a regolare i contratti collettivi stipulati fino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 50/2017 e non successivamente modificati. L'articolo 55, comma 2, d.l. n. 50/2017 prevede infatti che la riduzione contributiva opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti di cui all'art. 1, comma 187, della legge di stabilità 2016, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.
Il decreto ministeriale 25 marzo 2016 prevede che gli strumenti utili per il citato coinvolgimento paritetico dei lavoratori possono essere, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie, nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. Non costituiscono invece strumenti e modalità utili al fine dell'incremento del limite i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione. La circolare dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2018 n. 5/e ha chiarito che le agevolazioni contributive previste dal d.l. n. 50/2017 possono riguardare anche i contratti che a partire dal 24 aprile 2017 siano modificati ovvero integrati al fine di prevedere detto coinvolgimento sempreché, naturalmente, siano stati nuovamente depositati entro 30 giorni dalla data in cui, a seguito della modifica, è intervenuta la relativa sottoscrizione in conformità alle previsioni di legge. La stessa circolare fornisce ulteriori indicazioni su cosa debba intendersi per coinvolgimento paritetico dei lavoratori utile ai fini dell'accesso all'agevolazione. Il deposito del contratto collettivo
er l'accesso alle agevolazioni fiscali in materia di premi di risultato è necessario il deposito del contratto collettivo entro 30 giorni dalla stipula e la dichiarazione di conformità degli accordi alla disciplina prevista. La trasmissione dovrà essere effettuata in via telematica ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 151/ 2015 compilando il modello appositamente previsto ed allegato al decreto 25 marzo 2016. Il Ministero del lavoro ha messo a disposizione la procedura telematica nella sezione “Servizi” del sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con citata nota 22 luglio 2016, prot. n. 33/4274 , ha fornito le indicazioni operative specificamente connesse alla compilazione del modello e all'attività di monitoraggio e verifica di competenza degli uffici centrali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E' stato chiarito che il deposito può avvenire anche in due momenti distinti. In una prima fase, entro il termine di 30 giorni, potranno essere depositati i contratti e successivamente si potrà invece procedere alla compilazione del modello di dichiarazione di conformità. Inizialmente, al momento di deposito del contratto sarà sufficiente compilate le sezioni 1, 2 e 9 del modello (quelle relative al datore di lavoro o associazione di categoria di datori di lavoro; data di stipula, tipologia di contratto e durata; eventuale previsione di partecipazione agli utili di impresa e dati relativi all'attestazione di conformità). Prima della erogazione delle somme agevolate è comunque necessario procedere al completamento della compilazione del modello con tutte le sezioni previste. La circolare dell'Agenzia delle Entrate 15 giugno 2016 n. 28/e ha infatti chiarito a tal fine che il termine di 30 giorni previsto dal decreto è da riferirsi al deposito dei soli contratti, mentre la dichiarazione di conformità potrà essere compilata e trasmessa dal datore del lavoro anche successivamente a tale termine, purché tale adempimento avvenga anteriormente al momento della attribuzione dei premi di risultato ovvero della erogazione delle somme a titolo di partecipazione agli utili di impresa. Qualora gli accordi collettivi siano già stati depositati alla data di pubblicazione del decreto 25 marzo 2016 (15 maggio 2016), il datore di lavoro che intende procedere alla erogazione applicando le agevolazioni previste, non sarà tenuto a depositare nuovamente il contratto territoriale applicato in quanto è sufficiente l'indicazione della data e dell'ufficio presso il quale è stato effettuato il deposito da parte di una delle parti firmatarie del contratto. Nel caso di contratto territoriale, invece, i datori di lavoro dovranno verificare se lo stesso è stato depositato dalle parti firmatarie ma non dovrà procedere ad un nuovo deposito ai fini dell'accesso al beneficio. Dovrà comunque procedere alla trasmissione telematica del modulo nel quale indicati unicamente i riferimenti dell'avvenuto deposito (data e ITL in cui è avvenuto il deposito). Sono altresì esclusi dal deposito i verbali dell'assemblea dei soci con i quali sono stati deliberati i ristorni. Il deposito può essere effettuato direttamente dal datore di lavoro ovvero da tutti gli altri soggetti che, ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, risultano abilitati a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente In quest'ultimo caso, tali soggetti devono ricevere apposita abilitazione da parte dei datori di lavoro che rappresentano, secondo le indicazioni inserite nell'apposita sezione del sito. Sostituire i premi con il welfare aziendale
Come anticipato, un'ulteriore modalità di incentivazione dei premi di risultato è quella prevista dall'art. 1, comma 184 L. n. 208/2015 che consente ai lavoratori la scelta di sostituire, in tutto o in parte, sia i premi di risultato che le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, con le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del TUIR. In tal caso, i relativi importi non concorrono, nel rispetto dei limiti previsti, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva. In particolare, la disposizione in esame prevede l'esclusione dalla base imponibile delle seguenti voci:
Per rendere ancora più vantaggioso l'utilizzo del welfare aziendale in sostituzione dei premi, la legge n. 232/2016 - Legge Bilancio 2017 ha aggiunto all'art.1 della legge n. 208/2015 il comma 184-bis prevedendo alcune deroghe ai limiti di esenzione previsti dall'art. 51 comma 2 del TUIR.
In particolare, è previsto che ai fini dell'applicazione del comma 184 (cioè esenzione in caso di conversione del premio di risultato), non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191: a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005, versati anche se eccedenti i limiti indicati all'art. 8, c. 4 e 6, del medesimo decreto. Sostanzialmente si considerano esenti anche se superano 5.164,65 euro; b) i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute anche se eccedenti i limiti previsti per la normale deducibilità. In questo caso, il limite che non va considerato è quello che limita la deducibilità ad euro 3.615,20; c) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione. Anche in questo caso non si tiene conto del limite di esenzione pari a 2.065,83 euro.
Rientrano nell'ambito di applicazione i familiari indicati nell'articolo 12 del TUIR (coniuge, figli ed altri familiari di cui all'art. 433 c.c.). La fruizione dei benefici a favore dei familiari, ove previsto, non è condizionata al requisito che essi siano a carico fiscalmente del lavoratore. Quanto invece al richiamo alle categorie il riferimento non è all'art. 2095 c.c. ma riferito a tutti gli altri casi che possono essere riconducibili ad una tipologia di lavoratori e cioè che siano offerti ad un gruppo omogeneo di dipendenti anche se in concreto ne usufruiscano solo alcuni (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E/2016). L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. L'esclusione di tali somme dall'imponibile fiscale determina – come anticipato (v. supra) – l'esenzione ai fini contributivi. Per poter fruire dell'agevolazione è necessario che tale possibilità venga espressamente prevista nel contratto collettivo di secondo livello (territoriale o aziendale) e comunque la scelta deve essere lasciata al lavoratore Non è infatti possibile affidare tale scelta alla contrattazione individuale in quanto determinerebbe ripercussioni anche sul piano previdenziale (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E/2016). Ulteriore elemento di vantaggio riguarda la deducibilità per il datore di lavoro ai fini fiscali dal reddito d'impresa anche nel caso di scelta di fruizione del premio con gli strumenti di welfare aziendale descritti. L'Agenzia delle Entrate, infatti, con la citata circolare n. 28/E ha sottolineato che comunque il premio rappresenta l'adempimento di un obbligo negoziale che determina di conseguenza la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 95 del TUIR. Riferimenti
Fonti:
Prassi :
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