Fondo patrimoniale e morte del coniuge: nessun litisconsorzio con i figli maggiorenni
07 Ottobre 2016
Massima
La natura e la funzione del fondo patrimoniale valgono ad escludere che i figli, ormai maggiorenni del coniuge superstite, possano legittimamente vantare in giudizio un diritto alla prosecuzione del fondo e, così, essere considerati litisconsorti necessari. Il caso
Una società per azioni - nella sua qualità di procuratrice di altra società per azioni, creditrice di due coniugi, quali fideiussori di una società fallita - conveniva in giudizio i detti coniugi debitori chiedendo che fosse accertata e dichiarata la cessazione del fondo patrimoniale da essi costituito avente ad oggetto immobili identificati di proprietà degli stessi, con conseguente ordine all'ufficiale dello Stato Civile e al competente Conservatore dei RR.II di annotazione dell'emananda sentenza. Parte attrice allegava che si erano verificate le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, potendo provare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi sopra indicati, per decesso di uno di essi e per la raggiunta maggiore età dei due figli della coppia. Parte convenuta si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la nullità della procura conferita da società a società e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi e chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento, trattandosi di causa sottoposta a mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 d.lgs. n. 28/2010. Parte convenuta eccepiva, inoltre, l'integrazione del contraddittorio, ritenendo litisconsorti necessari i figli della coppia ormai maggiorenni e nel merito chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo la persistenza del fondo patrimoniale, nonostante il decesso di uno dei coniugi, perché la coniuge superstite ancora viveva nell'abitazione costituita in fondo con i nipoti, ancora minori di età. In motivazione, il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le eccezioni e le questioni preliminari sollevate da parte convenuta. Quanto all'eccezione di nullità della procura conferita da società a società, il Tribunale ha ritenuto che parte attrice ha provato in via documentale l'attribuzione in suo favore da parte dell'altra società della procura/mandato a compiere in sua rappresentanza tutte le attività dirette alla tutela dei suoi crediti. Quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi, il Tribunale ha ritenuto che si evince dalla lettura dell'atto di citazione con assoluta chiarezza la domanda svolta da parte attrice, ovverosia una dichiarazione giudiziale di cessazione del fondo patrimoniale, a fronte della verificazione dei presupposti fattuali previsti dall'art. 171 commi 1 e 2 c.c. per la cessazione del fondo stesso e l'annotazione della sentenza a margine dei registri ove l'atto costitutivo del fondo è stato annottato. Per quanto riguarda l'eccezione di parte convenuta volta alla sospensione del procedimento al fine di consentire la mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, il Tribunale ha ritenuto di rigettarla posto che la fattispecie in esame, cioè il fondo patrimoniale, non può considerarsi compresa nei “patti di famiglia” indicati dalla norma citata che si riferisce evidentemente alla ben diversa fattispecie di cui all'art. 768-bis c.c. È stata, infine, ritenuta infondata l'ultima questione preliminare relativa alla necessità d'integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli della convenuta come litisconsorti necessari avendo la stessa rinunciato all'eredità del marito. Il Tribunale, difatti, ha ritenuto che «la natura e la funzione del fondo patrimoniale, diretto a costituire un vincolo alla libera circolazione dei beni a tutela dei bisogni della famiglia composta dalle parti che costituiscono il fondo e le cause di cessazione del fondo stesso, normativamente previste in modo tassativo, valgono ad escludere che i figli ormai maggiorenni della convenuta possano legittimamente vantare in un giudizio un diritto alla prosecuzione del fondo stesso e, quindi, essere considerati litisconsorti necessari».
La questione
Il coniuge rimasto vedovo e che ha rinunciato all'eredità del marito può eccepire legittimamente in giudizio una ultra attività del fondo patrimoniale, con conseguente integrazione del contraddittorio, a favore dei figli maggiorenni, quali litisconsorti necessari? Le soluzioni giuridiche
La costituzione di un fondo patrimoniale presuppone l'esistenza di un vincolo coniugale, che determina, finché permane, la vita del fondo. L'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio provocano, infatti, la cessazione del fondo, salvo che vi siano figli minori; in quest'ultima ipotesi, il fondo avrà vita sino al raggiungimento della maggiore età dell'ultimo figlio (art. 171, comma 2, c.c.). La morte di un coniuge essendo una causa di scioglimento del vincolo coniugale, determina, in assenza di figli minori, la conseguenza della cessazione del fondo, normata dall'art. 171, comma 1, c.c.. Non vale, pertanto, ad assicurare la continuità del fondo, la presenza nell'immobile costituito in fondo, di altri soggetti, anche se discendenti, come ad esempio i nipoti del coniuge superstite con lei conviventi. La costituzione del fondo patrimoniale, invero, definisce solo un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli in tema di indisponibilità (Cass. civ. n. 18065/2004). Non è, pertanto ipotizzabile un litisconsorzio necessario nei confronti dei figli, neppure se minori (App. Milano 8 aprile 1986; Trib. Cagliari, 10 dicembre 1996), neanche nel caso in cui il giudice, all'atto della cessazione del fondo, attribuisse ai figli in godimento o in proprietà una quota dei beni del fondo stesso (Cass. civ. n. 5402/2004). La Suprema Corte è giunta persino a escludere che i figli minori del debitore possano essere ritenuti litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale (Cass.10641/2014). Il Tribunale, pertanto, su tali basi ha rigettato - conformemente ad un'univoca giurisprudenza – un'eccezione volta a un'interpretazione estensiva dell'art. 171, comma 2 c.c. che, di fatto, prevede, soltanto in presenza di figli minorenni, una sorta di ultra attività del fondo, rispetto al verificarsi delle cause di cessazione previste al comma 1 della citata norma. Il Giudice ha, difatti, evidenziato che la ratio sottesa all'istituto, unita al dato letterale della norma, non consente di estendere un'attività ulteriore del fondo a favore di altri soggetti che non siano i figli minorenni, in quanto il termine “figlio” non è fungibile per esempio con quello di nipote. Le cause di cessazione del fondo, pertanto, essendo tassative e dovendo essere fatte oggetto di un'interpretazione restrittiva, non prevedono un'estensione della platea dei beneficiari del fondo. È stato, così, possibile al Tribunale, con tali motivazioni, dichiarare la cessazione del fondo in presenza dei presupposti di legge che erano stati provati documentalmente. Osservazioni
Il caso in esame ha ad oggetto la cessazione di un fondo patrimoniale per la morte di uno dei due coniugi, in assenza di figli minori. Coerentemente con il dettato normativo e con la giurisprudenza maggioritaria, il Tribunale di Milano ha escluso correttamente una ultra attività del fondo a favore dei figli maggiori del coniuge superstite, escludendo, così la necessità d'integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli della convenuta in quanto litisconsorti necessari, avendo la stessa rinunciato all'eredità del marito. Rileva osservare, tuttavia, che in caso di morte di uno dei coniugi, se il fondo patrimoniale comprende anche la proprietà di beni spettanti in tutto o in parte al defunto, la detta proprietà trapassa agli eredi e, qualora il vincolo debba permanere per la presenza di figli minori, nel fondo permane il semplice diritto di godimento. Il giudice, comunque, può svincolare dal fondo patrimoniale i beni trapassati ai figli, liberandoli dal predetto diritto di godimento. Ove, tuttavia, il fondo patrimoniale ab origine sia costituito dal solo diritto di godimento, la titolarità del medesimo si concentra automaticamente nel coniuge superstite, o trapassa ai figli qualora siano morti entrambi i genitori (cfr. G. Cian, G. Casarotto, Fondo patrimoniale, in Appendice di aggiunta al Novissimo Digesto, Torino, 1982, 835 ss.). Dalla cessazione del fondo deve essere, tuttavia, tenuta distinta l'ipotesi dell'esaurimento del fondo, che si verifica ogni qualvolta vengano alienati tutti i beni che lo costituiscono (in senso contrario Trib. Genova, 26 gennaio 1998, per il quale il vincolo nascente dal fondo patrimoniale non cessa per effetto dell'alienazione del bene, ma unicamente a seguito di una delle cause indicate dall'art. 171 c.c.). In quanto convenzione matrimoniale l'atto costitutivo del fondo patrimoniale deve essere annotato a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 162 c.c.. Deve altresì essere trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2647 c.c. qualora abbia ad oggetto beni soggetti a trascrizione. Tali forme di pubblicità sono entrambe necessarie, ancorché esse rispondano a differenti finalità (cfr. Cass. civ., S.U. 13 ottobre 2009, n. 21658). È, tuttavia, da condividere, la scelta del Tribunale di Milano che pur nel silenzio della legge ha disposto l'annotazione del provvedimento, che accerta il venir meno del vincolo costituito dai coniugi sui beni immobili costituenti il fondo e che costituisce titolo esecutivo, rispettivamente a margine dell'atto di matrimonio e nei registri immobiliari, al fine di tutelare anche i terzi estranei che dal permanere di tali annotazioni e trascrizioni subirebbero un pregiudizio non altrimenti rimediabile. |