Impedire al coniuge di essere economicamente indipendente non integra il reato di maltrattamenti
06 Novembre 2015
Il caso. Il Gup presso il tribunale di Pistoia dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di un marito relativamente ai delitti di maltrattamenti e lesioni personali aggravate in danno alla moglie. La moglie proponeva ricorso e chiedeva l'annullamento della sentenza di non luogo a procedere. Con il ricorso si contestava il vizio di motivazione in relazione all'art. 572 c.p. in quanto il Gup trascurava di valutare quanto emergeva dagli atti d'indagine e dalla relazione investigativa in merito all'ostentazione dell'imputato della relazione extraconiugale ed alla violenza economica esercitata dallo stesso in danno alla moglie. Il marito ed il Procuratore generale chiedevano, invece, che il ricorso presentato fosse dichiarato inammissibile o fosse rigettato.
La mancanza di indipendenza economica non ravvisa l'ipotesi di maltrattamenti. La costante giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che il delitto di maltrattamenti presuppone, per la sua configurabilità, l'abitualità dei comportamenti maltrattanti, i quali devono essere tali da cagionare sofferenza, prevaricazione e umiliazioni in grado di creare uno stato di forte disagio incompatibile con le normali condizioni di esistenza. A tal fine, deve sussistere una connessione diretta tra lo stato di prostrazione fisica e morale della persona offesa e le condotte maltrattanti poste in essere dall'imputato. Tale relazione non sussiste nel caso di specie, in quanto lo stato di sofferenza della moglie è dovuta al solo deterioramento della relazione coniugale e non alle condotte del marito. La Cassazione esclude, altresì, che l'aver semplicemente impedito alla persona offesa di essere economicamente indipendente possa ravvisare una condotta tale da integrare la c.d. violenza economica, di per sé riconducibile al reato previsto dall'art. 572 c.p., essendo necessario in tale ipotesi di reato provare comportamenti vessatori suscettibili di provocare un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica. Dunque, anche nel caso di eventuali scelte economiche e organizzative della famiglia non condivise da entrambi i coniugi, queste non possono integrare il delitto di maltrattamenti, a meno che non sia provato che tali scelte siano il frutto di atti di violenza fisica o psicologica.
Sulla base di tali ragionamenti la Corte di Cassazione rigetta il ricorso confermando peraltro la correttezza della decisione del GUP che aveva disposto la trasmissione degli atti al PM in relazione alla violazione della diversa fattispecie di cui all'art. 570 c.p. |