Modalità di adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli
08 Aprile 2015
Massima
Il giudice deve stabilire la misura e il modo con cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli e può provvedervi d'ufficio a tal fine non essendo vincolato dalle domande delle parti o dagli accordi tra le stesse eventualmente intervenuti. L'assegno periodico può essere determinato in un'unica somma di denaro o in più voci di spesa, sufficientemente determinate o determinabili, che risultino idonee a soddisfare le esigenze in vista delle quali l'assegno è stato disposto. Ne consegue il giudice può imporre al genitore l'obbligo di pagamento della rata del mutuo sulla casa coniugale, costituendo la stessa una modalità di adempimento dell'obbligo contributivo in favore dei figli. Il caso
All'esito del giudizio di primo grado che ebbe a prenunziare la separazione dei coniugi rigettando le reciproche domande di addebito dai medesimi svolte, il Tribunale affidava i due figli minori alla madre alla quale assegnava, quale collocataria prevalente la casa coniugale, facendo obbligo al marito di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli e per la moglie in particolare facendo obbligo al marito di corrispondere il 50% del mutuo della casa coniugale. La Corte d'Appello, che tra l'altro modificava il regime dell'affidamento dei figli minori, rideterminava il contributo per il mantenimento dei figli in un importo (€ 1.100) superiore rispetto a quello stabilito primo grado (780 mensili) in ragione della vendita all'asta della casa coniugale nel frattempo intervenuta. Avverso questa sentenza proponeva ricorso principale il marito.
In motivazione «la doglianza è sostanzialmente incentrata sulla pretesa illegittimità dell'imposizione dell'obbligo di pagamento del 50% delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, nonché sull'assenza di domanda del coniuge sul punto. L'art. 155 c.c. prevede infatti, fra l'altro, che il giudice stabilisce la misura ed il modo con cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli (comma 2), non essendo a tal fine vincolato dalle domande delle parti o dagli accordi fra le stesse eventualmente intervenuti. L'assegno periodico di mantenimento può essere determinato in una somma di denaro unica o in più voci di spesa, sufficientemente determinate o determinabili, che risultino idonee a soddisfare le esigenze in vista delle quali l'assegno è stato disposto (Cass. n. 4801/1998; Cass. n. 7127/1997; Cass. n. 2932/1991). Ne consegue la correttezza della statuizione sul punto della Corte territoriale, che espressamente richiamando altra precedente decisione di questa Corte, ha ulteriormente precisato come risultasse legittima l'imposizione a carico del M. dell'obbligo di pagamento della rata di mutuo, costituendo la stessa una modalità di adempimento dell'obbligo contributivo in favore dei figli». La questione
La questione in esame è la seguente: nei giudizi volti a determinare la misura degli obblighi di mantenimento dei figli minori, il Giudice è vincolato alla domanda della parti? Può il Giudice stabilire della modalità di adempimento degli obblighi contribuitivi nei confronti dei figli che siano differenti rispetto a quelli proposte dalle parti? Nello specifico, può il giudice stabilire che l'obbligo di mantenimento dei figli sia assicurato attraverso il pagamento del mutuo esistente sulla casa coniugale? Le soluzioni giuridiche
La risposta al primo quesito è certamente negativa. La valutazione relativa alla determinazione della misura (quantum) del contributo per il mantenimento dei figli dipende dal libero apprezzamento del giudice con la conseguenza che non potrà essere ravvisato un vizio di ultrapetizione nel caso in cui il medesimo stabilisca oneri di mantenimento di entità differente ed anche superiore rispetto alla quantificazione richiesta dalle parti. La Corte di Cassazione ha in più pronunzie chiarito, dando una interpretazione dell'art. 155, comma 2, c.c. oggi sostituito con la novella dall'art. 337-ter c.c., che spetta al giudice determinare non solo la misura del contributo al mantenimento dei figli, ma anche le modalità con cui detto adempimento della avvenire. Si tratta infatti di garantire da un lato che il contributo al mantenimento assolva alla funzione – che le è peculiare - di assicurare ai figli il soddisfacimento delle attuali esigenze e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma altresì di stabilire la necessaria proporzionalità di ripartizione tra i genitori dell'onere di mantenimento della prole avuto riguardo ai redditi e alle loro sostanze. Il contributo al mantenimento dei figli può quindi consistere tanto in una somma di denaro unica (assegno periodico) quanto nella previsione di voci di spesa determinate o determinabili che siano idonee ad assolvere la funzione di garantire il soddisfacimento delle esigenze di mantenimento dei figli. È ben possibile che le esigenze di mantenimento delle prole vadano assicurate attraverso l'obbligo di far fronte al pagamento del mutuo contratto (anche solo dall'altro coniuge) per l'acquisto della casa coniugale ove i figli vivono: l'obbligazione è infatti chiaramente individuata nella sua specificità e risulta determinata o determinabile nel quantum anche nel caso di mutuo sia a tasso variabile. La prevista modalità di adempimento del dovere di mantenere la prole, ossia l'onere di pagare la rata di mutuo anche in sostituzione dell'assegno di mantenimento, proprio perché stabilita «quale modalità di adempimento dell'obbligo di mantenimento» risulta idonea ad assicurare ai figli una delle loro esigenze fondamentali ossia quella rappresentata dalla garanzia abitativa, ossia della possibilità per la prole di continuare a vivere nella casa familiare, centro dei loro affetti ed interessi ma anche fonte di stabilità e di serenità per i medesimi. Il mancato adempimento di detto onere costituisce vero e proprio inadempimento. Nel caso, come quello preso in esame dalla sentenza in commento, in cui a fronte dell'inadempimento la casa sia stata venduta all'asta in sede esecutiva, non solo sarà possibile una elevazione dell'assegno necessario per il mantenimento della prole (dovendosi in altro modo provvedere a garantire agli stessi la primaria esigenza abitativa), ma sarà anche possibile disporre l'adempimento dell'onere di mantenimento direttamente a carico del datore di lavoro dell'obbligato ex art. 156, comma 6, c.c.. Osservazioni
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione avalla definitivamente la possibilità di prevedere che gli obblighi di mantenimento della prole siano assolti anche con modalità differenti rispetti alla corresponsione di una somma di denaro con conseguente possibilità di prevedere anche forme differenti di adempimento del dovere di mantenimento quali, in particolare, il pagamento della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale ove la prole vive. Non può sfuggire la portata innovativa della pronunzia dal momento che si ammette espressamente la possibilità di individuare nell'obbligo di pagare la rata di mutuo una «modalità di assolvimento dell'obbligo di mantenimento» della prole dando alla relativa dazione una veste del tutto nuova e certamente estranea alla tipica funzione che il pagamento del mutuo generalmente assolve. Prima di questa pronunzia vi era, infatti, una certa resistenza nel configurare il pagamento del mutuo come modalità di adempimento dell'obbligo contributivo di mantenimento della prole: si osservava che la rimessa della rata del mutuo (il cui contrattuale beneficiario è l'azienda di credito e non l'altro coniuge/genitore) assolveva alla funzione di adempiere ad una obbligazione pecuniaria di rimborso (verso la banca). Rispetto al genitore/coniuge comproprietario e coobbligato, il pagamento della rata (o quota di rata) realizzava un accrescimento patrimoniale del coobbligato (suscettibile di ripetizione), ma era indifferente rispetto al mantenimento dei figli che di quell'immobile non erano né proprietari né comproprietari. Pagare il mutuo era quindi un onere di cui tenere conto quale esborso diretto ad incidere sulle capacità contributive dei genitori, ma voce estranea al mantenimento dei figli. La pronunzia in esame consente, invece, di imputare detto pagamento a mantenimento dei figli: in altri termini il genitore potrebbe essere anche esonerato dal corrispondere un assegno di mantenimento indiretto a fronte dell'obbligo di corrispondere in via integrale il mutuo in essere (anche per la quota di spettanza dell'altro genitore). Come osservato si tratta di una modalità di assolvimento dell'obbligo di mantenimento non contraria al sistema giuridico e che il Giudice può e potrà stabilire in relazione alla fattispecie concreta. La modalità indicata non solo è da apprezzarsi perché diretta ad escludere una ragione di possibile conflitto economico tra i genitori, ma anche e soprattutto per i figli i quali possono in tal modo vedersi assicurata e garantita quella che è indubbiamente da qualificarsi una esigenza primaria di vita: quella di poter continuare a vivere nella casa familiare senza il pregiudizio – invero assai frequente (peraltro verificatosi anche nel caso esaminato dalla Cassazione nella sentenza in commento) - costituito dalla necessità di perdere la disponibilità della casa, ossia il centro di stabilità della propria vita e dei propri affetti, quale conseguenza dell'azione esecutiva dipendente dal mancato pagamento del mutuo. Si osserva che, trattandosi di modalità di assolvimento dell'obbligo mantenimento della prole, il provvedimento non modifica le obbligazioni nei confronti dell'azienda di credito mutuante (estranea al provvedimento), ma comporterà l'irrepetibilità delle somme versate da parte del genitore onerato in sede di divisione immobiliare o di ripartizione delle somme successive alla vendita (essendo il pagamento da imputarsi a mantenimento dei figli). |