Via libera ai Regolamenti sui regimi patrimoniali tra coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate
08 Luglio 2016
Pubblicazione dei regolamenti. L'8 luglio 2016 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Reg. UE 2016/1103 del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, e il Reg. UE 2016/1104 del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
Adozione mediante cooperazione rafforzata. I due regolamenti sono stati approvati mediante cooperazione rafforzata, poiché il Consiglio ha ritenuto che non sarebbe stato possibile raggiungere l'unanimità per l'adozione delle due proposte di regolamento entro un termine ragionevole. Gli effetti dei regolamenti si produrranno, dunque, negli Stati membri che hanno manifestato l'intenzione di partecipare a tale cooperazione ovvero Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia. Tale circostanza non impedisce naturalmente che altri Stati possano adottare i regolamenti in un momento successivo.
Colmata la lacuna normativa. La maggiore mobilità degli individui ha comportato un aumento significativo di tutte le forme di unione tra cittadini di Stati membri diversi o tra soggetti che risiedono in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza. Al momento della ripartizione o della gestione del patrimonio di queste coppie, spesso vengono a crearsi difficoltà pratiche e giuridiche, legate alle diversità delle norme, sia sostanziali sia di diritto internazionale privato, che disciplinano gli effetti patrimoniali del matrimonio e delle altre forme di unione negli Stati membri. È stata colmata, così, una grossa lacuna presente nel sistema giuridico europeo. Com'è noto, infatti, il Reg. CE n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, non disciplina gli effetti patrimoniali dello scioglimento del matrimonio e delle unioni registrate e i regimi patrimoniali erano esclusi dagli altri strumenti europei sino ad oggi adottati.
Ambito di applicazione. I regolamenti si occupano delle disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento o, secondo il caso, all'accettazione, all'esecutività e all'esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie. Essi non si applicano a questioni relative alla capacità giuridica generale dei coniugi e dei partner; a questioni quali l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio e di un'unione registrata, che sono disciplinate dal diritto nazionale degli Stati membri; alle obbligazioni alimentari tra coniugi e tra partner; a questioni relative ai diritti di trasferimento o adeguamento tra coniugi e tra partner dei diritti alla pensione di anzianità o di invalidità.
Entrata in vigore. La disciplina prevista troverà applicazione a decorrere dal 29 gennaio 2019 e riguarderà di norma i procedimenti avviati, gli atti pubblici formalmente redatti o registrati e le transazioni giudiziarie approvate o concluse in quella data o successivamente. Inoltre, le norme sui conflitti di leggi (capo III) saranno applicabili ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale successivamente al 29 gennaio 2019, ed ai partner che hanno registrato la loro unione o che hanno designato la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione successivamente al 29 gennaio 2019. Le norme relative alle informazioni da mettere a disposizione dei cittadini e alle informazioni concernenti gli estremi e le procedure trovano applicazione a decorrere dal 29 aprile 2018. Infine, le norme concernenti elaborazione di certificati, comunicazioni di nominativi e autorità da notificare alla Commissione, si applicheranno a decorrere dal 29 luglio 2016.
|