Gli affidatari non possono impugnare la dichiarazione di adottabilità

Alberto Figone
12 Settembre 2016

Coloro che hanno un minore in regime di affidamento familiare, anche dopo la l. n. 173/2015, non sono parti del procedimento di adottabilità; gli stessi pertanto non sono legittimati ad impugnare la sentenza che abbia dichiarato lo stato di abbandono, senza procedere alla loro preventiva convocazione.
Massima

Coloro che hanno un minore in regime di affidamento familiare, anche dopo la l. n. 173/2015, non sono parti del procedimento di adottabilità; gli stessi pertanto non sono legittimati ad impugnare la sentenza che abbia dichiarato lo stato di abbandono, senza procedere alla loro preventiva convocazione.

Il caso

Una bambina viene dichiarata in stato di abbandono senza che il tribunale minorile abbia disposto la convocazione della coppia, che l'aveva con sé in affidamento familiare. La coppia impugna la sentenza, deducendone la nullità in base alla l. 173/2015; la Corte d'appello esclude però la legittimazione al gravame, che viene dichiarato inammissibile.

La questione

La questione di diritto è duplice: a) qual è la posizione processuale degli affidatari, alla luce del testo novellato dell'art. 5 l. n. 184/1983? b) Quali sono le conseguenze della loro mancata convocazione nel procedimento di adottabilità del minore?

Le soluzioni giuridiche

La l. 19 ottobre 2015, n. 173 mira a tutelare la continuità delle relazioni affettive dei bambini e delle bambine con le famiglie affidatarie o collocatarie. Ciò si realizza, da un lato, con il riconoscimento all'affidamento familiare di un titolo preferenziale per l'affidamento preadottivo (prodromico all'adozione piena), in presenza di una coppia dotata dei requisiti di cui all'art. 6 l. n. 184/1983 e, dall'altro, con un ampliamento dell'ambito di operatività dell'adozione in casi particolari, nella fattispecie di cui all'art. 44 lett a) della legge da ultimo citata.

La maggior considerazione dell'istituto dell'affidamento ha indotto il legislatore del 2015 ad intervenire sulla l. n. 184/1983, pure dal punto di vista processuale. La previgente formulazione dell'art. 5 comma 1 di detta legge si limitava a prevedere che l'affidatario dovesse essere sentito nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato, senza precisare quali conseguenze sarebbero derivate dall'inosservanza del disposto normativo. In oggi invece è previsto che, “a pena di nullità”, l'affidatario e l'eventuale famiglia collocataria (intendendosi con tale locuzione fare riferimento all'affidamento ai servizi sociali, che poi “collocano” il minore presso una famiglia di loro fiducia) siano convocati dal giudice e abbiano facoltà “di presentare memorie scritte nell'interesse del minore”. La norma ha dato luogo, sin dalla sua entrata in vigore, ad un vivace dibattito sulle due questioni processuali che si sono prospettate, che la sentenza della Corte d'appello milanese, qui annotata, risolve per la prima volta. Nella specie, era stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado, resa nella sopravvenienza della l. n. 173/2015 (le cui previsioni, quanto al rito, sono pacificamente applicabili anche ai procedimenti pendenti); il tribunale minorile, infatti, nel dichiarare lo stato di abbandono di una bimba, aveva omesso di convocare la famiglia affidataria, appellante in sede di gravame.

La Corte di Milano afferma che gli affidatari non sono parti, in senso processuale, del procedimento di adottabilità, intendendo così dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi prima della l. n. 173/2015. Da tale premessa consegue il loro difetto di legittimazione all'impugnazione, che competerebbe, nello specifico, solo al pubblico ministero o al curatore del minore. In ogni caso, la nullità nemmeno potrebbe indurre un vizio, tale da determinare la rimessione al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., potendo essere sanata in appello la mancata partecipazione al processo degli affidatari, come avvenuto nel caso di specie.

Osservazioni

La pronuncia in esame, come si è anticipato, costituisce il primo intervento giurisprudenziale sul nuovo testo dell'art. 5 l. adozione, come modificato con l. n. 173/2015, per quanto attiene la posizione processuale degli affidatari. In precedenza, infatti, il Tribunale di Milano era intervenuto in una fattispecie diversa, escludendo la necessità di convocare il rappresentante dell'istituto presso cui il minore (affidato ai servizi comunali) era stato collocato, in difetto di continuità affettiva giuridicamente rilevante (Trib. Milano, 26 novembre 2015). La Corte milanese, con un'argomentazione ampia ed articolata, esclude che gli affidatari possano qualificarsi parte in senso processuale (e, dunque, al più solo in senso sostanziale) nei procedimenti di adottabilità (ma le stesse considerazioni valgono anche per i procedimenti afferenti la responsabilità genitoriale). Da tanto consegue il loro difetto ad impugnare la sentenza, resa a conclusione di un procedimento in cui quell'incombente sia stato omesso. Ci si chiede peraltro se questo fosse stato l'intento del legislatore del 2015, che avrebbe dovuto essere più preciso e circostanziato sul punto. Di fatto, la portata della novella viene vanificata: gli unici soggetti, legittimati a far valere la nullità in sede di gravame, sarebbero il pubblico ministero e il curatore del minore; costoro, tuttavia, ben potrebbero astenersi dall'impugnazione, là dove escludessero un pregiudizio per il minore dal mancato intervento degli affidatari. Ciò è avvalorato (e sul punto il rilievo della Corte è corretto) dal fatto che questi ultimi hanno facoltà anche di depositare memorie, ma proprio (e solo) nell'interesse del minore, senza essere portatori di una personale situazione soggettiva tutelabile.

Altrettanto corretta è l'ulteriore considerazione della pronuncia in esame: la nullità, pur se fatta valere dai soggetti legittimati, giammai potrebbe dar luogo alla rimessione del giudizio in primo grado; si tratta invero di nullità sanabile, con la convocazione degli affidatari in appello. Ciò in aderenza ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, che limitano il campo di operatività delle nullità assolute. La presenza in giudizio degli affidatari (la cui posizione pare da qualificarsi come quella di interventori adesivi) peraltro può essere assai utile, per fornire elementi di fatto importanti ai fini del decidere, specie in presenza di affidamenti di lunga durata, all'interno dei quali si sia cementata una relazione interpersonale.

Guida all'approfondimento

M. DOGLIOTTI, Adozione di maggiorenni e minori, il Il Codice civile Commentario, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano, 2002.

M. DOGLIOTTI e F: ASTIGGIANO, Le adozioni. Minori italiani e stranieri, maggiorenni, (a cura di M. Dogliotti)Giuffrè 2014.

A. FIGONE, Affido familiare: la nuova legge sulla continuità delle relazioni familiari, IlFamiliarista, Giuffrè 2015

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