Riconoscimento del figlio: il Tribunale ammette un procedimento bifasico

Redazione Scientifica
13 Gennaio 2016

Benché l'art. 250 c.c. non contempli espressamente la possibilità di una pronuncia di sentenza parziale, tale facoltà deve reputarsi comunque consentita al giudice ogniqualvolta...

Benché l'art. 250 c.c. non contempli espressamente la possibilità di una pronuncia di sentenza parziale (il tenore dell'articolo lascia intendere l'unicità della decisione, posto che l'ultimo periodo del comma 4 prevede che, con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice provveda ad assumere i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'art. 315 bis e al cognome ai sensi dell'art. 262 c.c.), tale facoltà deve reputarsi comunque consentita al giudice ogniqualvolta vi siano da decidere questioni di carattere pregiudiziale o preliminare, rientrando la stessa nei poteri di direzione del processo.

(Nel caso di specie, il Tribunale ha rinviato l'adozione dei provvedimenti ex artt. 315 bis e 262 c.c. solo dopo la prova dell'avvenuto riconoscimento a seguito della pronuncia della sentenza parziale).

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