Lo stato di salute del coniuge del detenuto può giustificare la detenzione domiciliare

Redazione Scientifica
13 Agosto 2015

E' legittimo tenere in considerazione le gravissime condizioni di salute del coniuge del condannato, se hanno ripercussioni sul suo stato di salute, aggravandone le sofferenze connesse al regime detentivo determinando un trattamento contrario al senso di umanità.

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ha impugnato in Cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza competente aveva concesso all'imputato instante la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 147 c.p., dell'art. 47-ter comma 1 lett. c) e 1-ter l. n. 354/1975. Il Tribunale aveva ritenuto, benché le condizioni di salute del detenuto fossero compatibili con il regime carcerario, che le gravi condizioni di salute della coniuge dell'instante, affetta da neoplasia in stadio avanzato e irreversibile, non le consentissero di adempiere agli obblighi genitoriali nei confronti dei figli di 12 e 16 anni.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34105 depositata il 4 agosto 2015, ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale, che aveva dedotto, tra le altre cose, violazione di legge con riferimento agli artt. 146 e 147 c.p., posto che la situazione di salute del coniuge del detenuto esulava dalla ratio e dall'ambito applicativo delle norme richiamate.
La Suprema Corte ha effettivamente riconosciuto che il differimento facoltativo della pena per motivi di salute può essere concesso solo se sia stata diagnosticata una “grave infermità fisica” e ricorra un serio e conclamato pericolo quoad vitam, o venga accertata l'impossibilità di praticare utilmente inambiente carcerario le cure necessarie nel corso dell'esecuzione della pena.
Ha però altresì ritenuto che sia legittimo, ai fini della concessione del regime di detenzione domiciliare, tenere anche in conto le gravissime condizioni di salute del coniuge del condannato, per evidenziare le ripercussioni che possano avere sullo stato di salute di quest'ultimo, affetto comunque da patologie, aggravandone le sofferenze connesse al regime detentivo determinando un trattamento contrario al senso di umanità.