Trascrivibile in Italia l’atto di matrimonio di due donne sposate in Francia
14 Febbraio 2017
Il caso. Due cittadine francesi hanno presentato ricorso al Tribunale di Avellino opponendosi al rifiuto del Comune di trascrivere l'atto del loro matrimonio contratto in Francia nei registri dello stato civile. Avverso il provvedimento di rigetto del Tribunale, le due donne hanno adito la Corte d'appello di Napoli che ha accolto il ricorso e ordinato al Comune di procedere alla trascrizione dell'atto nell'apposito registro di stato civile. Contro tale pronuncia, il Sindaco ha presentato ricorso per cassazione.
Il genere della coppia non è un limite di ordine pubblico nazionale o internazionale. La Corte partenopea, in particolare, ha osservato che la trascrizione dell'atto di matrimonio contratto regolarmente in Francia tra le due donne, di cui una dotata anche di cittadinanza italiana iure sanguinis, trova regolamentazione nell'art. 19 d.P.R. n. 396/2000, riguardante la trascrizione degli atti dello stato civile formati all'estero, laddove l'art. 28 l. n. 218/1995 prevede che il matrimonio è valido se considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, nel rispetto del principio secondo cui il genere della coppia non costituisce un limite di ordine pubblico, né nazionale né internazionale. Poiché lo stato di appartenenza della coppia aveva riconosciuto la validità del loro matrimonio «la stessa non poteva affievolirsi in caso di trasferimento in Italia, comportando il mancato riconoscimento la violazione dei diritti stabiliti dall'art. 12 della Carta di Strasburgo». Nel caso di specie, tuttavia, la Suprema Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale tardivo poiché parte ricorrente, pur avendo dato atto della notifica del decreto, non ha depositato la relativa copia. |