Corte Costituzionale, aspetti disfunzionali nel riparto di competenze tra il Tribunale ordinario e il Tribunale per i minorenni
14 Giugno 2016
Il caso. Con ordinanza depositata il 17 giugno 2014 il Tribunale di Firenze sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, disp. att. c.c., nella parte in cui attribuisce alla competenza del Tribunale per i minorenni i provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e 333 c.c.. Veniva denunciata la violazione dei principi costituzionali del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, comma 2, Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost.), sotto il profilo della ragionevole durata, in quanto la “duplice” competenza – del Tribunale ordinario e del Tribunale per i minorenni – potrebbe generare contrasti irrisolvibili. Il Tribunale osservava che, essendo intervenuta la riforma della filiazione (art. 2, l. 10 dicembre 2012, n. 219) che ha parificato lo status dei figli, eliminando ogni distinzione, sarebbe «stata legittima l'unificazione anche del trattamento processuale», «non essendo rimasto alcun motivo per differenziare i trattamenti processuali di situazioni del tutto identiche sul piano dei diritti sostanziali».
Motivazione inadeguata. La Consulta dichiara la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 disp. att. c.c. inammissibile in quanto «l'intervento giudiziale richiesto attiene soltanto alla disciplina dell'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non convivente, senza che ciò comporti la modifica della natura condivisa dell'affidamento né – a fortiori - della titolarità della potestà genitoriale» ricadendo perciò fuori dall'area di interesse degli artt. 330 e 333 c.c..
Gli aspetti disfunzionali del riparto di competenza. La Corte riconosce, peraltro, che la separazione degli ambiti di intervento del giudice ordinario e di quello specializzato «può evidenziare aspetti disfunzionali in tutti quei casi nei quali il conflitto tra i genitori sulle modalità di affidamento sia destinato a sfociare in provvedimenti restrittivi della responsabilità genitoriale». La frammentazione delle tutele attinenti agli interessi del minore e il pregiudizio dell'effettività dell'intervento giudiziale sulla responsabilità genitoriale potrebbero comportare, infatti, una lesione dei principi costituzionali di cui agli artt. 97 e 111.
La scelta spetta al legislatore. Osserva la Consulta che la motivazione dell'ordinanza di rimessione non spiega «le ragioni per le quali il denunciato vulnus possa, e debba, essere eliminato mediante l'attribuzione al Tribunale ordinario delle controversie relative alla responsabilità dei genitori anziché al Tribunale dei minori». Il petitum del rimettente non è supportato da elementi che consentano di ritenere che quella invocata sia l'unica scelta costituzionalmente compatibile. In considerazione della pluralità di soluzioni possibili, bisognerebbe operare una scelta discrezionale, come tale riservata al legislatore. |