Se l'immobile in comodato è destinato ad abitazione familiare resta alla nuora
16 Febbraio 2016
La richiesta di rilascio dell'immobile. Una donna, proprietaria e comodante di un immobile, agiva nei confronti del figlio e della nuora per ottenere il rilascio dell'alloggio concesso verbalmente in comodato. Il Tribunale rigettava la domanda della proprietaria, la quale interponeva appello. La Corte d'Appello accoglieva la richiesta della proprietaria, condannando i comodatari al rilascio dell'immobile. Avverso la sentenza della Corte territoriale la nuora propone ricorso per Cassazione.
La necessità di distinguere le diverse forme di comodato. La ricorrente lamenta come il giudice d'appello non ha valorizzato la destinazione dell'immobile a casa familiare, destinazione peraltro desumibile dal generale comportamento delle parti. La Suprema Corte afferma che la questione centrale del giudizio è quella della qualificazione del contratto di comodato. Come ricorda la Cassazione, tale problematica è già stata esaminata dalle Sezioni Unite, con sentenza 29 settembre 2014 n. 20448 con la quale sono state delineate due forme di comodato. Uno è regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c., c.d. “comodato propriamente detto” che sorge «con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale» e per il quale è possibile chiedere la restituzione immediata solo in ipotesi di bisogno urgente ed imprevisto; l'altro disciplinato dall'art. 1810 c.c., c.d. “comodato senza determinazione di durata” caratterizzato dalla mancata pattuizione di un termine e dall'impossibilità di desumerlo dall'uso a cui è destinata la cosa e la cui richiesta di rilascio al comodatario è possibile ad nutum. Il caso in esame è riconducibile al primo tipo contrattuale, dunque a un comodato di immobile «pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario (…). Si tratta di un contratto sorto per un uso determinato e dunque, come è stato osservato, per un tempo determinabile per relationem, che può essere cioè individuato in considerazione della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista». Spetta dunque al coniuge separato e assegnatario dell'immobile già concesso in comodato l'onere di provare che la pattuizione è attributiva del diritto personale di godimento mentre è onere del comodante dimostrare il raggiungimento del termine fissato per relationem. La Corte sottolinea che il giudice d'appello ha erroneamente ritenuto risolvibile tale contratto ad nutum, focalizzando l'indagine sul momento costitutivo del rapporto e sulla considerazione che la proprietaria avesse concesso l'immobile al figlio «fintanto che a lei non serviva» senza verificare se le parti, con il loro comportamento, avessero voluto imprimere all'immobile la destinazione a casa familiare.
Sulla base di tali argomentazioni la Cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello. |