Le gravi inadempienze nell'esercizio della responsabilità genitoriale possono determinare l'affidamento esclusivo del minore al genitore che subisce le condotte violative

Redazione Scientifica
16 Giugno 2015

Nella ripartizione della competenza per materia tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni per le azioni ex art. 333 c.c. proposte dal genitore coniugato nei confronti dell'altro...

Nella ripartizione della competenza per materia tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni per le azioni ex art. 333 c.c. proposte dal genitore coniugato nei confronti dell'altro, spetta al giudice della separazione, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, modificare i provvedimenti già in vigore ai sensi del comma 2 del nuovo art. 709-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 2 l. n. 54/2006).

La costante violazione delle modalità relative all'esercizio del diritto di visita tali da elidere la figura del genitore non collocatario determina, in caso di grave pregiudizio nello sviluppo psicofisico del figlio minore, l'affidamento esclusivo nei confronti del genitore non collocatario a causa dell'inidoneità dell'altro genitore a svolgere le relative funzioni genitoriali e ad assumersene le responsabilità correlate, nonché le sanzioni previste dall'art. 709-ter c.p.c..

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