Precetto per le spese straordinarie: sì (con limiti) della Cassazione
16 Dicembre 2016
Massima
Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione. La circostanza che il precetto non solo non alleghi, ma nemmeno indichi i documenti (successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale) in base ai quali è stato determinato l'importo del credito azionato in executivis non può essere sanata dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Quest'ultimo, infatti, ha lo scopo di verificare la correttezza del quomodo dell'esecuzione e non può costituire una rimessione in termini atipica a favore del creditore per sanare le mende dell'atto di precetto. Il caso
La vicenda trae origine dall'opposizione agli atti esecutivi presentata da un genitore avverso un atto di precetto con cui la moglie separata, agendo sulla base dell'accordo di separazione omologato che stabiliva che ciascun coniuge contribuisse in pari misura alle spese straordinarie di mantenimento della figlia minore, gli aveva intimato il pagamento delle spese sostenute, senza allegare al precetto alcun documento che dimostrasse la correttezza del calcolo della somma precettata. Il Tribunale accoglieva l'opposizione e dichiarava inefficace il precetto. La moglie ricorreva per cassazione ed eccepiva di aver documentato le spese sostenute con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione nonchè l'assenza di un obbligo, sanzionabile con l'inefficacia del precetto, di allegazione della documentazione al precetto stesso. La Suprema Corte rigettava il ricorso. La questione
La sentenza in questione affronta l'annoso problema dell'iniziativa appropriata da assumere a fronte dell'inadempimento da parte del genitore tenuto al rimborso pro quota di spese accessorie per i figli (mediche, scolastiche ecc.), ordinarie o straordinarie. Se, cioè, occorre rivolgersi nuovamente all'autorità giudiziaria, nelle forme ordinarie o attraverso un procedimento monitorio, per conseguire un titolo esecutivo per l'esatta individuazione del debito, oppure si possa mettere in esecuzione - e in caso affermativo con quali modalità - direttamente il capo del provvedimento di condanna formato in sede di separazione, di divorzio o di tutela dei figli nati fuori dal matrimonio, notificando titolo esecutivo e atto di precetto. Le soluzioni giuridiche
In giurisprudenza, ad un orientamento in passato consolidato, che - secondo un'interpretazione rigorosa dell'art. 474 c.p.c. - escludeva la possibilità di esercizio diretto dell'azione esecutiva (Cass., 28 gennaio 2008, n. 1758; Cass., 7 febbraio 2014, n.2815), si è aggiunto un orientamento più aperto che si sta affermando, in cui si sancisce l'ammissibilità dell'azione esecutiva diretta per le spese mediche e scolastiche ordinarie (Cass. civ., sez. III, n. 11316/2011). L'alternanza delle posizioni nasce dalla difficoltà di contemperare i vari interessi in gioco, tutti meritevoli di tutela: quello del genitore che abbia anticipato le somme ad ottenere il rimborso pro quota, con tempi e costi ridotti, che si traduce anche in maggior tutela per il figlio, ottenuto semplificando le attività volte al recupero; quello del genitore tenuto al rimborso, ad avere contezza delle spese effettivamente necessarie per il figlio e certezza delle somme per le quali è dovuto il rimborso. La sentenza in commento, da un lato conferma il principio in precedenza espresso (Cass. civ., sez. III, n. 11316/2011) per cui «il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione ma ciò solo a condizione che il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità» ma, dall'altro, precisa che l'attività di «allegazione e documentazione va compiuta rispetto all'atto di precetto e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto». Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi ha infatti lo scopo di verificare la correttezza del quomodo dell'esecuzione e non può costituire una rimessione in termini atipica a favore del creditore, per sanare i vizi dell'atto di precetto. Osservazioni
Come si è detto, la sentenza della Corte di Cassazione n. 11316/2011, innovativa per la posizione assunta rispetto alla tradizionale giurisprudenza, ha ritenuto possibile agire direttamente mediante precetto e esecuzione forzata per il recupero di spese accessorie, nel caso concreto spese mediche e scolastiche ordinarie. Partendo da tale pronuncia, si è affermata una giurisprudenza di merito che estende il novero dei crediti direttamente azionabili con l'atto di precetto a quelli per spese scolastiche e mediche straordinarie (Trib. Cagliari, ord. 21 settembre 2016; Trib. Parma, 7 gennaio 2016; la stessa sentenza del Tribunale di Imperia, 26 marzo 2014, n. 124 impugnata in cassazione a seguito della quale è stata pronunciata la sentenza in commento; contra, nel senso di escludere le spese straordinarie, Trib. Nocera Inferiore, 19 giugno 2014). Tale orientamento pare dare un'adeguata risposta alle istanze di una celere tutela a fronte delle spese accessorie, prevedibili o impreviste, che inevitabilmente si presentano nella realtà quotidiana, sia in presenza di un assegno perequativo per i figli sia di contribuzione diretta dei genitori al loro mantenimento. Il presupposto indispensabile è, tuttavia, che il genitore creditore possa allegare ed opportunamente documentare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità; impregiudicato il diritto dell'altro genitore di contestare - ex post ed in sede di opposizione all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore. Questa posizione, che comporta rilevanti benefici al lato pratico, deve tuttavia necessariamente coordinarsi con il limite delle caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità proprie del titolo esecutivo di cui all'art. 474 c.p.c.. Se è vero infatti che recente giurisprudenza ha ammesso che il titolo esecutivo possa essere integrato da elementi extratestuali, a condizione che i dati di riferimento siano stati acquisiti al processo in cui il titolo giudiziale si è formato (Cass., s.u., 2 luglio 2012, n. 11067), è vero anche che non si può attribuire alle opposizioni la funzione di chiarire, esplicitare o integrare il titolo esecutivo nè il processo di esecuzione può diventare una sorta di prosecuzione di quello di cognizione. In applicazione di tali principi, la Corte di Cassazione - nella sentenza in esame - ha chiarito che la fase di opposizione non può essere utilizzata per realizzare una rimessione in termini atipica a favore del creditore, per sanare i vizi dell'atto di precetto. Ribadendo l'orientamento inaugurato da Cass. civ., n. 11316/2011 ha infatti precisato che il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo ove il genitore creditore «possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità» ma a condizione che l'attività di "allegazione e documentazione" sia compiuta rispetto all'atto di precetto e non già nel successivo, e solo eventuale, giudizio di opposizione all'esecuzione, per la considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto. È dunque onere del creditore procedente provare, attraverso idonea documentazione, di aver sostenuto la spesa, ovvero che questa sia qualificabile come medico-sanitaria o scolastica necessaria, non potendo ritenersi sufficiente la semplice elencazione di voci e importi riportata nell'atto di precetto. Nella pratica, l'argomento continua ad essere molto delicato. Il limite delle caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità proprie del titolo esecutivo si intreccia con la difficoltà di distinguere con certezza le spese straordinarie, per le quali è prevista una contribuzione separata, da quelle ordinarie, nella maggior parte dei casi da ritenersi comprese nell'assegno base. Si intreccia anche con il principio della necessaria concertazione delle spese e delle scelte a monte delle stesse. Per tale ragione può essere utile qualche consiglio operativo: - è bene che il genitore anticipante la spesa (salva l'urgenza) si attenga rigorosamente al principio di previa comunicazione e concertazione della spesa; - è indispensabile che il legale sia quanto mai scrupoloso nel riportare nell'atto di precetto gli elementi atti a identificare caratteristiche, importi e date di pagamento di ciascun esborso e, nei limiti del possibile, alleghi le ricevute. L'eventuale mancanza non può essere sanata dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. |