No all'assegno se i coniugi sono in grado di mantenersi autonomamente
17 Maggio 2017
Sussistono le condizioni per la pronunzia della separazione personale giudiziale fra i coniugi, qualora dalle dichiarazioni delle parti e dalla istruttoria svolta si evinca la sussistenza di fatti tali da aver spento il rapporto affettivo di comunione spirituale, non essendo più ripristinabile il consorzio coniugale: in particolare, non può accogliersi la domanda volta ad ottenere il mantenimento, ove risulti che entrambi i coniugi siano in grado di mantenersi autonomamente, data la giovane età, la pregressa esperienza lavorativa e l'assenza di problematiche di salute (nella specie, il Tribunale ha pronunciato la separazione senza addebito, respingendo altresì la domanda diretta a percepire un contributo di mantenimento giacché le situazioni economiche dei coniugi erano sostanzialmente analoghe). |