Responsabilità genitoriale: la nomina di un coordinatore genitoriale per dirimere le controversie future tra genitori

19 Settembre 2016

La coordinazione genitoriale è uno strumento, già conosciuto in altri ordinamenti, volto a facilitare la risoluzione delle dispute tra genitori altamente conflittuali e temporaneamente non trattabili tramite la mediazione familiare...
Massima

La coordinazione genitoriale è uno strumento, già conosciuto in altri ordinamenti, volto a facilitare la risoluzione delle dispute tra genitori altamente conflittuali e temporaneamente non trattabili tramite la mediazione familiare, ridurre l'eccessivo ricorso ad azioni giudiziarie e guidare le parti a negoziare e accordarsi sul tempo da trascorrere e condividere con i figli, con conseguente riduzione degli effetti dannosi che il conflitto genitoriale provoca sul benessere psicofisico dei figli.

Il caso

Il padre, atteso il mutamento delle proprie condizioni economiche, ricorreva al Tribunale di Civitavecchia, chiedendo la modifica delle condizioni che già regolavano il contributo dei genitori al mantenimento della figlia, nata da genitori non uniti in matrimonio; nello specifico, il ricorrente chiedeva che l'assegno di mantenimento da corrispondere alla ex compagna venisse ridotto da € 250,00 ad € 150,00 mensili, e che venisse rimodulato il calendario delle visite alla figlia.

Pochi giorni dopo il deposito del ricorso del padre anche la madre adiva il predetto Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni che poi sarebbero state rassegnate nel giudizio instaurato dall'ex compagno: l'affidamento esclusivo della figlia, con facoltà del padre di frequentarla solo in ambiente protetto e contestuale divieto di avvicinarsi alla casa della donna a causa di episodi di violenza domestica che il primo in precedenza aveva avuto nei di lei confronti.

Il Tribunale adito, riuniva le cause. Il Giudice de quo, con provvedimento provvisorio, non apportava alcuna modifica alle condizioni in essere e, contestualmente, disponeva CTU per valutare il regime di affidamento e di collocamento maggiormente rispondenti alle esigenze della minore e per determinare quale fosse il grado di incidenza della conflittualità, caratterizzante il rapporto tra i genitori, sulla crescita personale e psicologica della figlia.

All'esito delle operazioni peritali emergeva che i fattori di rischio, a cui la figlia era sottoposta in conseguenza del rapporto conflittuale dei genitori, erano stati ridotti al minimo dai diversi fattori di protezione che gli stessi avevano adottato nei suoi confronti. L'interesse, infatti, che ciascun genitore dimostrava verso della figlia, a cui si aggiungeva la costante presenza, materiale ed affettiva, dei nonni, sia paterni, sia materni, avevano permesso alla minore di “crescere in modo consono alla sua età”.

Ciononostante, il Consulente riteneva che il radicato conflitto aveva impedito lo sviluppo di una ordinaria genitorialità condivisa, il ché avrebbe potuto comportare rischi per la futura e sana crescita della minore.

La questione

Il Tribunale di Civitavecchia è stato chiamato a valutare se, pur in presenza di una forte conflittualità tra genitori - che comporti una netta separazione fra gli stessi - sussistano istituti o soluzioni che, pur mantenendo fermo il regime del coaffido, e, dunque, evitando il ricorso a soluzioni drastiche di altro tipo (es. affidamento ai Servizi Sociali), siano tali da limitare o annullare i rischi che la conflittualità può determinare sulla minore.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Civitavecchia - dopo aver ridotto il contributo mensile paterno - approvava il Piano Genitoriale discusso e condiviso dai coniugi con la collaborazione del CTU, e, quindi, nominava un coordinatore genitoriale deputato a vigilare sul rispetto del predetto Piano e ad assistere i genitori nel prevenire future dispute in merito alle decisioni di maggiore interesse per la figlia.

Per la prima volta, dunque, in Italia (ove non si rinvengono precedenti in materia) è stata introdotta e istituzionalizzata la figura del “coordinatore genitoriale” - popolare negli USA e species del più ampio genus di ADR (Alternative Dispute Resolution)-, soggetto qualificato cui viene demandato il compito di prevenire il ricorso a provvedimenti giudiziali in punto di responsabilità genitoriale.

Così in motivazione: «deve essere recepita la proposta del CTU volta alla designazione del coordinatore genitoriale al fine di guidare i genitori a dare attuazione al piano genitoriale dagli stessi elaborato e costruito nel corso della CTU ed allegato alla relazione peritale”, giacché, infatti, “la coordinazione genitoriale è uno strumento, già conosciuto in altri ordinamenti, volto a facilitare la risoluzione delle dispute tra genitori altamente conflittuali e temporaneamente non trattabili tramite la mediazione familiare, a ridurre l'eccessivo ricorso ad azioni giudiziarie e a guidare le parti a negoziare ed accordarsi sul tempo da trascorrere e condividere con i figli, con conseguente riduzione degli effetti dannosi che il conflitto genitoriale provoca sul benessere psicofisico dei figli».

La novità della decisione in esame risiede nel suo carattere “preventivo”; i provvedimenti giudiziali in punto di conflittualità genitoriale, infatti, hanno, nella maggioranza dei casi, una connotazione correttiva di una situazione familiare già compromessa; la pronunzia de qua punta, invece, a un'opera di riduzione a monte degli effetti negativi che la conflittualità può avere sulla prole, senza ricorrere a soluzioni penalizzanti per uno o entrambi i genitori che, invero, non avrebbero altra conseguenza se non quella di cristallizzare un'impossibilità di un loro dialogo, con riflessi negativi per la minore.

Osservazioni

Il Tribunale adito ha deciso di seguire in toto la linea che connota il sistema delle ADR, il cui obiettivo è quello di favorire una soluzione condivisa dalle parti, prevenendo una probabile e futura controversia.

Tale sistema, ispirato al principio di economia, sia processuale, sia sostanziale, mira ad incentivare il ricorso ad organismi terzi ed imparziali, caratterizzati, a differenza della giustizia ordinaria, da un grande flessibilità in termini di semplificazione delle procedure, velocità e possibilità di avvalersi di soggetti giudicanti esperti e di fiducia.

Nell'ambito degli affari familiari, in particolare, tale scopo viene perseguito mediante il coinvolgimento diretto dei genitori, i quali vengono condotti alla cooperazione e condivisione di scelte funzionali al benessere e interesse dei figli.

In tali termini, dunque, cessano di essere destinatari passivi di provvedimenti giudiziali spesso mal digeriti, ritenuti iniqui e, talvolta, non rispettati.

Per raggiungere detti obbiettivi, il sistema della cooperazione genitoriale, così come quello della mediazione familiare, fanno ricorso all'ausilio di figure altamente professionalizzate, quali operatori dei servizi sociali, psicoterapeuti e avvocati, adusi ad affrontare problematiche di questo tenore nei rispettivi ambiti di competenza.

Lo strumento de quo, quindi, combina elementi tanto di natura giuridica, quanto di natura psicologica. Il contesto di cui si discute, infatti, è caratterizzato dai sentimenti negativi (risentimento, rabbia, gelosia) che un genitore nutre nei confronti dell'altro, e che trovano la loro massima esposizione nel momento in cui si deve confrontare con l'accesso del figlio all'altro genitore.

La soluzione adottata tout court da un giudice, ed imposta ai genitori, viene vista, dunque, come penalizzante, ed ha, con elevata probabilità, l'effetto di incrementare ulteriormente il tasso di conflittualità tra gli stessi.

Diversamente, il ricorso alla coordinazione genitoriale di fatto “costringe” i genitori ad affrontare tale conflittualità nel tentativo di individuare, comprendere ed affrontare i fattori che la determinano.

La pronuncia del Tribunale di Civitavecchia traccia, dunque, il percorso da seguire.

In primis, viene demandata ad un consulente l'analisi della personalità di ciascun genitore e dei rispettivi contesti di riferimento (famiglie di origine, nuovi compagni, ecc.), al fine di valutare se vi siano le condizioni per far ricorso ad una soluzione condivisa e tutelante degli interessi dei figli.

In caso di riscontro positivo, il citato consulente coadiuva le parti nella predisposizione di un Piano Genitoriale che consenta alle stesse di creare e mantenere una comunicazione funzionale con i figli e tra di loro.

Infine, viene demandato ad un coordinatore genitoriale il compito di implementare tale piano, apportare modifiche in melius, facilitare la risoluzione di dispute riguardanti l'attuazione del piano stesso, anche attraverso contatti costanti e diretti, sia con i genitori, sia con i figli.

In tale modo, attraverso una procedura guidata, l'obiettivo della coordinazione genitoriale è quello di fare emergere le capacità genitoriali dei singoli genitori, assenti nella situazione di conflitto, che possano assicurare una sana e costante genitorialità.

Solo in presenza di un rapporto bilaterale bilanciato con entrambi i genitori, infatti, può essere garantito il normale sviluppo psicologico e personale del minore.

Guida all'approfondimento

D.K. Carter, S. Mazzoni, Coordinazione genitoriale. Una guida pratica per i professionisti del diritto di famiglia, Milano, 2014, 272

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