Accesso alla procreazione medicalmente assistita: in G.U. le linee guida per il consenso informato

Redazione Scientifica
20 Febbraio 2017

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017 il decreto del Ministero della Giustizia 28 dicembre 2016, n. 265 con il quale è stato approvato il «Regolamento recente norme in materia di manifestazione della volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, in attuazione dell'art. 6, comma 3, l. 19 febbraio 2004, n. 40».

Il decreto del Ministero della Giustizia 28 dicembre 2016, n. 265 con il quale è stato approvato il Regolamento in materia di manifestazione della volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) è stato pubblicato sulla G.U. n. 40 del 17 febbraio 2017. Il decreto traccia le linee guida fondamentali affiché gli aspiranti genitori prendano appieno coscienza della loro scelta, in termini medici ed etici.

Gli elementi del consenso informato.Il testo del Regolamento indica gli elementi minimi di conoscenza indispensabili per la formazione del consenso informato in caso di richiesta di accesso alla procreazione medicalmente assistita ai sensi dell'art. 6, comma 3, l. n. 40/2004.
I futuri genitori che richiedono di accedere alla PMA dovranno essere informati sulla possibilità di ricorrere agli strumenti alternativi alla procreazione assistita offerti dalla l. n. 184/1983 in tema di affidamento ed adozione, sui requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla PMA e sulle conseguenze giuridiche per l'uomo, la donna e il nascituro, sui problemi bioetici conseguenti e sulle diverse tecniche impiegabili. Dovranno inoltre essere illustrati i profili relativi all'impegno richiesto anche con riferimento alle tempistiche e ad eventuali terapie farmacologiche da seguire, agli effetti indesiderati o collaterali e alle probabilità di successo delle diverse tecniche (in termini di possibilità di nascita di un bambino vivo), oltre ai rischi per la madre e per il nascituro come evidenziabili dalla letteratura scientifica.
Solo dopo che la struttura autorizzata ai sensi dell'art. 10, l. n. 40/2004 e dell'Accordo Stato-Regioni del 15 marzo 2012 avrà fornito ai richiedenti i diversi elementi informativi previsti dal Regolamento, potrà essere sottoscritto il consenso informato con il conseguente avvio della procedura.

* Fonte www.dirittoegiustizia.it

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