Competente l’Ufficiale di Stato Civile a riconoscere l’adozione straniera di una coppia omosessuale
20 Maggio 2016
In virtù dei rilievi svolti dalla Consulta, che con la sentenza n. 76/2016 ha disatteso i rilievi dello stesso giudice bolognese in merito alla dedotta incosituzionalità degli artt. 35 e 36 l. n. 184/1983, (G. Cardaci, Riconoscimento in Italia della sentenza straniera di adozione piena del figlio del partner same sex, ilFamiliarista.it), il Tribunale per i minorenni di Bologna ritiene non applicabile l'art. 36, comma 4, della l. n. 184/1983, che «estende il controllo giudiziale del Tribunale per i minorenni ad una particolare ipotesi di adozione di minori stranieri in stato di abbandono da parte di cittadini italiani». Dando seguito a parte della giurisprudenza minorile, i giudici escludono la potestas decidendi del Tribunale per i minori, affermando l'insussistenza dei presupposti «di cui all'art. 41, comma 2, l. n. 218/1995 per una deroga alla regola generale riguardante la competenza della Corte d'Appello con riguardo al riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri».
Ai sensi del comma 1 dell'art. 41 della l. citata, viene quindi dichiarata inammissibile la domanda, poiché il provvedimento straniero «può essere direttamente presentato all'ufficiale di stato civile per la trascrizione». |