Sono detraibili le spese per l’intervento di adeguamento dei caratteri sessuali
05 Agosto 2015
La questione. Una donna, autorizzata dal tribunale a sottoporsi al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, presentava interpello all'Agenzia delle Entrate, chiedendo se le spese relative all'intervento di “metoidioplastica” (ricostruzione degli organi genitali maschili) che aveva deciso di sostenere, rientrassero fra le spese sanitarie detraibili ai fini IRPEF ex art. 15, comma 1, lett. c) TUIR. L'istante, in particolare, reputava che tale trattamento non fosse un intervento di chirurgia estetica e, quindi, riteneva di poter detrarre le spese ad esso relative in quanto spese sanitarie.
La rettificazione di sesso è consentita se c'è una sentenza definitiva che la autorizzi. L'Agenzia delle entrate accoglie la soluzione interpretativa prospettata dalla contribuente. In base alla l. 14 aprile 1982, n. 164 come modificata dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, la rettificazione di sesso è consentita in forza di una sentenza del tribunale passata in giudicato «che si attribuisca ad una persona di sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali». Nel caso in esame, dalla sentenza inviata dall'istante risulta che la CTU medico-psichiatrica ha accertato che il quadro clinico della donna è compatibile con il disturbo di identità di genere, senza che siano emerse controindicazioni di tipo psicopatologico all'adeguamento dei caratteri sessuali. Il tribunale ha, quindi, autorizzato la contribuente a sottoporsi al trattamento di adeguamento dei caratteri sessuali.
La metoidioplastica è intervento medico-sanitario con finalità di cura. Per quanto riguarda la possibilità di ricondurre l'intervento di metoidioplastica all'ambito di applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. c) TUIR, il Ministero della Salute ha precisato che il trattamento medico-chirurgico ex l. n. 164/1982 «è necessario nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali». Così definito, è indubitabile che tale trattamento sia qualificabile come «prestazione sanitaria con finalità terapeutiche, inclusa nei Livelli essenziali di assistenza garantiti dal Ssn ed erogata anche in strutture pubbliche accreditate…». Relativamente al caso in esame, il Ministero, esaminata la documentazione, ha affermato che sussistono «le condizioni per qualificare l'intervento come “medico-sanitario” con finalità di cura». Per questi motivi l'Agenzia delle entrate ritiene che le spese per l'intervento di adeguamento dei caratteri sessuali rientrino tra le spese sanitarie detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c) TUIR e che, per poter fruire della detrazione è necessario che dalla fattura del centro accreditato presso cui è eseguita la prestazione sanitaria risulti la descrizione della prestazione stessa. |