Responsabilità genitoriale: la competenza internazionale spetta al Giudice del luogo di residenza abituale del minore
23 Febbraio 2017
Il caso. Il padre di un minore ha presentato ricorso al Tribunale di Lodi chiedendo l'affidamento esclusivo del figlio e l'esclusione della madre, con lui non coniugata e residente in Spagna, da ogni decisione relativa al bambino. Avverso il provvedimento con cui il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, l'uomo ha presentato reclamo presso la Corte d'appello di Milano che, avendo individuato la Spagna quale luogo di abituale residenza del minore, ha confermato la pronuncia di primo grado configurando in capo alla relativa autorità giudiziaria la competenza internazionale in merito alla responsabilità genitoriale dedotta in giudizio. Il padre ha, quindi, proposto ricorso per cassazione.
Residenza abituale è il luogo in cui il minore stabilisce il centro dei propri legami affettivi. Le Sezioni Unite richiamano l'art. 8, n. 1, Reg. n. 2201/2003 secondo cui la competenza internazionale per le domande relative alla responsabilità genitoriale appartiene all'autorità giudiziaria dello Stato in cui il minore stesso risiede abitualmente alla data della domanda. La Suprema Corte precisa che, a tal proposito, per residenza abituale deve intendersi il luogo in cui il bambino «riconosce, anche grazie ad una permanenza tendenzialmente stabile, il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgersi della sua vita di relazione» e corrisponde, quindi, al luogo in cui il minore raggiunge una certa integrazione in un'ambiente sociale e familiare. Ai fini del relativo accertamento rilevano una serie di circostanze da valutarsi in base al caso concreto come ad es. la durata, la regolarità e le ragioni del soggiorno del minore nel territorio dello Stato, la frequenza scolastica o le relazioni familiari e sociali. Nel caso di specie, la Corte territoriale, tenuto conto della duratura e continuativa presenza del minore in territorio spagnolo e del consolidarsi di suoi significativi rapporti personali, ha correttamente applicato l'art. 8 Reg. n. 2201/2003 considerando che gli stessi genitori al momento della cessazione della convivenza avevano sottoscritto un documento in cui stabilivano che in caso di allontanamento di uno di essi dalla città scelta come stabile residenza del minore, la modifica degli accordi già presi avrebbe dovuto consentire al genitore più lontano un regime di visita facilitato con ciò prevedendo implicitamente la permanenza del figlio nella città di residenza. Pertanto, le Sezioni Unite rigettano il ricorso, confermando il difetto di giurisdizione del Giudice italiano. |