Sospesa la responsabilità genitoriale per l'elevata conflittualità tra i genitori
23 Novembre 2016
Il caso. Una donna ha presentato ricorso al Tribunale di Roma chiedendo la modifica delle condizioni di affidamento condiviso della figlia e, a seguito di comportamenti irrispettosi del padre volti a screditarla agli occhi della minore, l'adozione di opportuni provvedimenti idonei a far cessare tali condotte. Confermando la sussistenza di elevati contrasti con la ricorrente, il resistente ha chiesto l'affidamento esclusivo della figlia o, in caso di conferma dell'affidamento condiviso, la collocazione prevalente della stessa presso di sè o, in subordine, la rideterminazione delle modalità di frequentazione con la bambina.
La conflittualità tra le parti impedisce una corretta gestione del ruolo genitoriale. Il Tribunale, considerato che gli interventi posti in essere dal servizio sociale non hanno migliorato la difficile situazione familiare e che i tentativi di mediazione proposti non hanno avuto seguito a causa del forte contrasto esistente tra le parti, ritiene pienamente accertata l'elevatissima conflittualità genitoriale e condivide, quindi, le conclusioni dei responsabili del servizio secondo cui sarebbe utile l'intervento di un tutore che possa prendere le decisioni migliori per la tutela della minore. La totale incomunicabilità tra le parti, emersa in tutti gli accertamenti compiuti ed evidente nel corso delle udienze, infatti, impedisce il corretto svolgimento del ruolo genitoriale e, pertanto, rende necessario un intervento più incisivo. Di conseguenza, al fine di evitare la permanenza della minore in un contesto conflittuale con elevato rischio di accrescimento, il Tribunale, con pronuncia non definitiva, dispone la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti e nomina quale tutore della minore il Sindaco pro tempore o un suo delegato affinché assuma ogni decisione relativa a questioni straordinarie e di particolare rilevanza escludendo dalle stesse i genitori, ai quali viene demandata la sola amministrazione ordinaria nei periodi di permanenza della bambina presso ciascuno. Mantiene, inoltre, la collocazione prevalente della minore presso l'abitazione materna, regolando diversamente gli incontri tra la figlia e il padre, in modo da evitare contatti tra le parti. |