Il testamento olografo privo di data certa è annullabile

24 Novembre 2016

La Corte di Cassazione, basandosi su un'interpretazione letterale degli artt. 602 e 606 c.c., precisa che la mancanza della data nel testamento olografo è causa di annullabilità dello stesso. Da tali norme deriva, infatti, che il testamento in tutte le sue forme è un negozio solenne con carattere formale, ossia a forma vincolata e che il requisito della forma sia previsto dalla legge ad substantiam.
Massima

In tema di validità del testamento olografo, nel caso in cui il testatore, in seno ad una scheda testamentaria priva di data, affermi che il testamento è stato redatto nello stesso giorno di un avvenimento ancora da verificarsi (come il suicidio), essa deve considerarsi priva della data prescritta dall'art. 602 c.c. e, perciò, il testamento è annullabile ai sensi dell'art. 606, comma 2, dello stesso codice.

Il caso

I fratelli della de cuius impugnano il testamento olografo con il quale la sorella, morta suicida, aveva nominato suoi eredi altri soggetti. Fra i motivi dell'impugnazione si rileva la mancanza di data. Il Tribunale di Cagliari accoglie la domanda degli attori dichiarando invalido il testamento. Nel secondo grado di giudizio, la Corte di Appello si esprime in senso difforme sostenendo la validità del testamento, seppur mancante della data, in considerazione del fatto che la stessa fosse ricavabile sulla base delle espressioni usate dalla testatrice. Il caso giunge al vaglio della Cassazione.

La questione

La questio iuris in esame è la seguente: il testamento olografo che non contenga la data certa, in modo esplicito (giorno, mese, anno) o con formule equipollenti (un fatto notorio, ad esempio capodanno 2010), deve essere ritenuto in ogni caso annullabile, essendo preclusa la ricostruzione della stessa mediante riferimento ad elementi esterni alla scheda testamentaria?

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione, basandosi su un'interpretazione letterale degli artt. 602 e 606 c.c., precisa che la mancanza della data nel testamento olografo è causa di annullabilità dello stesso.

Da tali norme deriva, infatti, che il testamento in tutte le sue forme (olografo, pubblico e segreto) è un negozio solenne con carattere formale, ossia a forma vincolata. La legge prescrive per il medesimo i requisiti di forma ad substantiam. Quindi, la mancanza di uno di essi è causa di invalidità e, precisamente, di nullità nei casi specifici previsti dal comma 1 dell'art. 606 c.c. e di annullabilità per ogni altro difetto di forma, come disciplinato in via residuale dal comma 2 della stessa norma. In particolare, ai fini della validità del testamento olografo, sono presupposti essenziali la scrittura autografa, la data e la sottoscrizione.

La data deve essere certa e scritta di pugno dal testatore. Può anche ricavarsi nella sua completezza di giorno mese e anno dal contenuto del testamento (formule equipollenti come un fatto notorio), ma non può essere rinvenuta da elementi estranei all'atto. Ciò che, invece, non incide sulla validità del testamento è la veridicità della data.

Ai sensi dell'art. 602, comma 3, c.c., il fatto che la data sia veritiera rileva, ai fini della validità del testamento, solo nelle ipotesi di capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di un'altra questione da decidersi in base al tempo del testamento. In tal caso, l'impugnativa volta a dimostrare la verità della data è condizionata alla sussistenza di uno dei casi sopraccitati.

Diversamente, l'impugnativa per mancanza o incompletezza di data è svincolata dalla necessità che ricorra una determinata ragione, che renda rilevante l'accertamento del momento cronologico di redazione del testamento. Quindi, se quest'ultima non è ricavabile dalla scheda testamentaria, indipendentemente da ogni elemento estraneo all'atto, il testamento può essere in ogni caso annullato entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Il riferimento ad un fatto che sta per accadere o ad un gesto che il disponente sta per compiere è un'indicazione in merito al momento in cui il testamento è redatto, ma è un'indicazione generica, perché il fatto previsto potrebbe verificarsi in un momento diverso da quello pronosticato dal disponente.

In particolare, secondo la Suprema Corte, la data non si può ricavare da espressioni contenute nel testamento che manifestino l'intenzione della disponente di suicidarsi in un dato momento. Nello specifico, frasi come “oggi finisco di vivere”, “voglio finirla”, “vi saluto e la faccio finita” non consentono di concludere che il testamento sia stato redatto lo stesso giorno del suicidio. La testatrice, infatti, si è limitata a fare riferimento ad un evento futuro ed incerto, come il suicidio. Quest'ultimo è incerto nell'an, in quanto la testatrice avrebbe potuto, dopo la redazione del testamento, cambiare idea e non suicidarsi. Inoltre, l'evento è incerto nel quando, poiché la de cuius potrebbe indugiare a porre in essere i suoi propositi e, pertanto, la morte potrebbe avvenire in un qualsiasi giorno successivo rispetto a quello del testamento. Altra ipotesi plausibile, che non consente di attribuire certezza alla data, è rappresentata dal fatto che l'azione suicida potrebbe avvenire in un dato giorno e l'evento della morte il giorno seguente a causa dell'agonia protratta per un determinato tempo.

In ogni caso la data della morte del defunto è determinata mediante un giudizio medicolegale che costituisce un dato certamente estrinseco rispetto al contenuto del testamento e non è idoneo ad integrare il requisito formale della data.

Osservazioni

L'interpretazione della Cassazione è rigorosa. Essa, infatti, si fonda sul tenore letterale dell'art. 602 c.c., il quale prevede al comma primo che la data è requisito essenziale di forma del testamento. Inoltre, il comma terzo della norma specifica le caratteristiche che deve avere la data per essere completa, ossia deve contenere il giorno, il mese e l'anno. Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, l'incompletezza della data è equiparabile alla mancanza della stessa. In entrambe le ipotesi, si applica l'art. 606 comma 2 c.c., il quale prevede l'annullabilità del testamento. La sentenza in commento si allinea, dunque, a tale orientamento, richiamando la Cass. 14 maggio 2008, n.12124, che si è pronunciata a favore dell'annullamento dell'olografo, la cui data conteneva soltanto il mese e l'anno senza l'indicazione del giorno.

La data del testamento può anche ricavarsi da elementi intrinseci alla scheda, ma non può ricavarsi da elementi esterni (ex multis, Cass., 8 giugno 2001,n. 7783). Infatti, essendo la data requisito formale, in caso di sua omissione, è preclusa ogni indagine sull'accertamento del tempo della testamenti factio.

L'ipotesi della mancanza di data nel testamento deve essere tenuta distinta dal caso in cui la medesima sia presente, ma non scritta di pugno dal testatore (ad esempio apposta da terzi o mediante timbro). In caso di data eterografa, la tesi più rigorosa in giurisprudenza sostiene che il testamento sia nullo, in applicazione dell'art. 606, comma 1, c.c., per mancanza del requisito dell'autografia (cfr. Cass., 7 luglio 2004, n. 12458). Sorgono dubbi sul fatto che la sanzione sia più pesante in caso di data eterografa rispetto all'ipotesi in cui la medesima sia del tutto assente. Tuttavia, l'argomentazione a sostegno della nullità consiste nel fatto che il requisito dell'autografia si estende ad ogni elemento della scheda testamentaria, ivi compresa la data. In senso difforme, si segnala un orientamento minoritario che ritiene valido il testamento in cui la data è costituita dalle prime due cifre dell'anno stampate e le restanti scritte di pugno dal testatore (Cass., 6 maggio 1965, n. 834).

In relazione alla collocazione della data nel testamento, la giurisprudenza maggioritaria è invece permissiva. Infatti, si ritiene che la stessa possa essere apposta in qualunque parte del testamento (cfr. Cass., 3 settembre 2014, n. 18644), sebbene l'art. 602, comma 2, c.c. disponga che la sottoscrizione debba essere posta alla fine delle disposizione. Infatti, la data non deve essere ricompresa fra le disposizioni, essendo elemento distinto. Inoltre, in una logica funzionale, la data è indispensabile per collocare la manifestazione di volontà del testatore in un determinato momento cronologico. Quindi, ciò che rileva è soltanto la sua presenza all'interno della scheda testamentaria. La medesima può essere apposta anche su fogli separati o sulla busta che contiene il testamento, purché vi sia un collegamento materiale, logico, funzionale con quest'ultimo, di modo da rendere il tutto un corpo unico (si cita a titolo esemplificativo Cass., 18 settembre 2001, n.11703).

Considerati la funzione della data e il fatto che la medesima costituisce elemento formale del testamento, appare comprensibile come la giurisprudenza sia più rigorosa nel sanzionare l'assenza della stessa rispetto ad esempio alla sua collocazione anomala.

In conclusione, il testamento olografo è la forma testamentaria che consente al disponente di regolare i suoi interessi dopo la morte in piena libertà e assoluta autonomia, peraltro senza la necessaria cooperazione del notaio (come previsto invece nel testamento pubblico o segreto). Nonostante in materia di successioni sia vigente il principio generale della conservazione della volontà testamentaria, il testamento olografo richiede le dovute conoscenze e la massima attenzione nella redazione, poiché è soggetto ai requisiti essenziali di forma sopra esposti, fra cui la data, i quali non possono essere di certo trascurati, onde evitare il rischio che le ultime volontà del disponente siano dichiarate, a seconda dei casi, nulle o annullabili.