Riconoscimento in Italia del parental judgment costitutivo del legame di filiazione tra due bambini e il padre non genetico
26 Maggio 2017
Massima
La sentenza straniera (“parental order”) costitutiva del rapporto di filiazione tra il genitore sociale e il figlio del partner nato a seguito di gestazione per altri non è contraria all'ordine pubblico e può essere trascritta nel registro di stato civile. Il caso
Un cittadino italiano, dopo essersi recato all'estero, ha sottoscritto con una donna un accordo di gestazione per altri. L'accordo non prevedeva un compenso, ma soltanto la rifusione delle spese mediche sostenute dalla donna. Le parti hanno convenuto, in particolare, di procedere ad una surrogazione totale, in base alla quale la donna si è sottoposta all'impianto di un ovulo già fecondato, formato dall'unione di cellule riproduttive appartenenti, da una parte, al genitore committente, e dall'altra a una ovodonatrice. Al termine della gravidanza sono nati due gemelli. È stato quindi pronunciato dalla Corte superiore un provvedimento giurisdizionale (parental order) tramite il quale è stato estinto il rapporto genitoriale tra la gestante e i bambini e, contestualmente, riconosciuto quale genitore unicamente il padre committente, cosicché soltanto quest'ultimo è stato poi menzionato negli atti di nascita dei due bambini. Successivamente, la Corte superiore ha pronunciato un secondo provvedimento giurisdizionale attraverso il quale è stato costituito il rapporto di filiazione tra il compagno del genitore committente e i suoi figli ed è stata quindi ordinata l'integrazione dei due rispettivi atti di nascita, ovverosia l'aggiunta dell'indicazione del padre non genetico nella casella dedicata al secondo genitore. Una volta tornati in Italia, i genitori dei due gemelli hanno domandato la trascrizione del secondo provvedimento giurisdizionale nel registro di stato civile del comune di residenza, ex art. 28 d.P.R. n. 396/2000. Avendo ottenuto un provvedimento di diniego in base al quale tale decisione veniva dichiarata contraria all'ordine pubblico, essi hanno promosso un giudizio di riconoscimento della sentenza straniera ex artt. 67 l. n. 218/1995 e 702-bis c.p.c. innanzi alla Corte di appello di Trento. La questione
Può essere riconosciuta l'efficacia e ordinata la trascrizione della sentenza straniera che costituisce un rapporto di filiazione tra il partner del padre biologico e i figli di quest'ultimo nati grazie alla tecnica della gestazione per altri, in quanto non contraria all'ordine pubblico? Le soluzioni giuridiche
L'ordinanza della Corte di Appello riconosce e dichiara produttivo di effetti nell'ordinamento giuridico italiano il provvedimento straniero che costituisce il rapporto di genitorialità tra il padre sociale e i figli gemelli del partner nati tramite gestazione per altri, in quanto non contrario all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 67 l. n. 218/1995. La Corte, in motivazione, richiama ampi passaggi della sentenza Cass. civ. n. 19599/2016, che tuttavia riguardava il diverso caso relativo all'ammissibilità della trascrizione nel registro di stato civile del certificato di nascita formato in Spagna recante l'indicazione di due madri. In particolare, volendo schematizzare i profili salienti del percorso argomentativo, la Corte sottolinea come: 1) la mera difformità tra la normativa interna che vieta la gestazione per altri (art. 12 l. n. 40/2004), e quella straniera, che invece la consente, non è causa di contrarietà all'ordine pubblico, da intendersi come insieme dei principi di tutela di diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla carta costituzionale e dalle convenzioni sovranazionali in materia di diritti umani; 2) il best interest dei due bambini sarebbe pregiudicato in caso di diniego alla trascrizione, atteso che esso si sostanzia nella conservazione del loro status di figli validamente costituito all'estero e nell'esigenza di tutelare il loro nome, le loro relazioni familiari, la loro identità personale; 3) le conseguenze della violazione della l. n. 40/2004, imputabile agli adulti, non possono ricadere sui figli; 4) l'insussistenza di un legame genetico tra i due gemelli e il padre sociale «non rappresenta un ostacolo al riconoscimento dello stato di filiazione, dovendosi escludere che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico tra genitore e figlio»; 5) l'interesse dei bambini non potrebbe essere tutelato tramite il ricorso all'adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), l. n. 184/1983 da parte del genitore sociale. L'unico precedenteeditoin materia di riconoscimento in Italia del parental order reso a seguito di gestazione per altri è quello emesso da App. Bari 13 febbraio 2009: in questo caso, tuttavia, i genitori intenzionali erano una coppia formata da un uomo e da una donna impossibilitata per ragioni di salute a portare avanti una gravidanza. Il parental order era stato emesso nel Regno Unito dopo la nascita del bambino (essendo vietata, secondo l'ordinamento giuridico inglese, la pronuncia in un momento anteriore, ossia il c.d. pre-birth parental order). Già in questa decisione la Corte aveva statuito come «il solo fatto che la legislazione italiana vieti la tecnica della maternità surrogata, ed il solo fatto che detta legislazione sia tendenzialmente ispirata al principio della prevalenza della maternità ‘biologica' su quella ‘sociale', non sono, di per sé, indici di contrarietà all'ordine pubblico internazionale dei provvedimenti giudiziari stranieri che contrastino con detti principi»; (su questa vicenda, v. il commento di M.C. De Tommasi, Riconoscibilità dei c.d. “parental order” relativi ad un contratto di maternità surrogata concluso all'estero prima dell'entrata in vigore della legge n. 40/2004, in Fam. dir., 2010, 3, 257). Il caso affrontato dall'ordinanza in commento presenta alcune analogie con quello relativo alla trascrizione degli atti di nascita ex art. 28, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 396/2000, formati all'estero a seguito di gestazione per altri. Anche in questi casi, infatti, la “clausola di salvaguardia”, ostativa alla trascrizione nel registro di stato civile, consiste nella contrarietà all'ordine pubblico, ex art. 18 d.P.R. n. 396/2000. La giurisprudenza maggioritaria ha ordinato la trascrizione di tali certificati a seguito del diniego opposto dall'Ufficiale di stato civile: App. Milano, 28 dicembre 2016, n. 3990; Trib. Forlì 25 ottobre 2011; Trib. Napoli 1 luglio 2011; Trib. Milano 12 giugno 2015; ritengono che la mancata trascrizione dell'atto di nascita costituisca una violazione dell'art. 8 CEDU: Corte EDU 26 giugno 2014, ric. 65912/11 e Corte EDU, 26 giugno 2014, ric. 65941/11; contrarie alla trascrizione: Cass. civ. n. 24001/2014 in assenza di legame genetico tra genitori e bambino; Trib. Milano 26 maggio 2016; ritiene che non costituisca una violazione dell'art. 8 CEDU la decisione dello Stato italiano che ha dichiarato lo stato di adottabilità del bambino nato a seguito di gestazione per altri, privo di legame genetico con entrambi i genitori committenti: Corte EDU, 24 gennaio 2017, ric. 25358/12 (v. al riguardo Cardaci, Sono trascrivibili integralmente nel registro di stato civile gli atti di nascita di due gemelli nati all'estero tramite “gestazione per altri”, in ilFamiliarista.it). Diversa ancora è, da ultimo, l'ipotesi in cui si richieda all'Ufficio di Stato civile la trascrizione di un provvedimento di adozione pronunciata all'estero, ex art. 28, comma 2, lett. g), d.P.R. n. 396/2000: la giurisprudenza milita a favore sia della trascrizione di una pronuncia straniera di adozione piena e legittimante del figlio del partner dello stesso sesso (App. Napoli 5 aprile 2016) sia alla trascrizione di una pronuncia di adozione congiunta di un bambino da parte di due genitori dello stesso sesso (Trib. Min. Firenze 7 marzo 2017). Osservazioni
La decisione in esame è senza dubbio condivisibile per i risultati cui perviene e per le argomentazioni addotte. Va sottolineato come in essa correttamente si ricordi che «l'unico requisito normativo la cui sussistenza è in discussione ai fini del riconoscimento è la compatibilità con l'ordine pubblico». In altri termini, l'ordine pubblico è la sola pietra angolare su cui la decisione di riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali stranieri ex art. 67 l. n. 218/1995 si deve fondare: non rilevando in alcun modo, nel giudizio in esame, l'allegazione e la prova della stabilità del rapporto affettivo tra il genitore sociale e i bambini, elementi che risultano, al contrario, determinanti qualora sia stata presentata domanda di adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d, l. n. 184/1983. Merita poi di essere evidenziata l'ulteriore affermazione della Corte, secondo cui l'interesse dei due bambini non potrebbe comunque venire tutelato da un'adozione in casi particolari da parte del genitore sociale: non soltanto, come espressamente essa riconosce, perché, alla luce del sibillino dettato dell'art. 1, comma 20, l. n. 76/2016 in materia di unioni civili, la giurisprudenza dibatte ancora in materia (favorevoli alla c.d. stepchild adoption, tra le tante: Cass. civ. n. 12962/2016; App. Roma 23 dicembre 2015; App. Torino 27 maggio 2016; contrarie: Trib. Torino 11 settembre 2015; Trib. Milano 17 ottobre 2016); ma anche perché, viene da soggiungere, gli effetti prodotti dall'adozione in casi particolari sono quelli dell'adozione del maggiorenne, ex art. 300 c.c., richiamato dall'art. 55 l. n. 184/1983: cosicché l'adottato, da una parte, mantiene diritti e doveri nei confronti della famiglia di origine e dall'altra instaura un rapporto di filiazione solo con l'adottante e non con i parenti di quest'ultimo. Diversamente, nel caso di riconoscimento nell'ordinamento giuridico italiano del parental order, come avvenuto nel caso in esame, lo stato di figlio nei confronti di entrambi i genitori è, su un piano sostanziale, equivalente a quello di figlio legittimo. C. Campiglio, Il diritto all'identità personale del figlio nato all'estero da madre surrogata (ovvero, la lenta agonia del limite dell'ordine pubblico), in Nuova giur. civ. commentata, 2014, I, 1122 ss. M. Rovacchi, La maternità surrogata negli Stati europei ed extraeuropei, in ilFamiliarista.it L. Dell'Osta, G. Spadaro, Maternità surrogata, in ilFamiliarista.it R. Zaccaria, sub art. 28 d.P.R. 396/2000, in Commentario all'ordinamento di stato civile, Santarcangelo di Romagna, 2013, 167 ss. |